Articoli di Questione Giustizia su csm
Pubblichiamo nella rubrica Strumenti il testo della sentenza del Tar del Lazio che ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla Consigliera Superiore Rosanna Natoli avverso il provvedimento di sospensione da componente del CSM adottato nei suoi confronti dal Consiglio Superiore della magistratura nella seduta dell’11 settembre 2024
Pubblichiamo nella sezione Strumenti il parere reso dal CSM sul decreto legge11 ottobre 2024, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali, cd. "decreto flussi", e l'emendamento apportato
Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore.
Nella scelta del sorteggio per la provvista dei membri togati dei due CSM separati e dell’Alta Corte disciplinare c’è qualcosa che va oltre il proposito di infliggere una umiliazione alla magistratura. E’ il tentativo di far rivivere una concezione della magistratura come “corporazione” indifferenziata, nella quale non sono ravvisabili - e comunque non sono legittime - diverse idealità e diverse interpretazioni degli interessi professionali. E’ solo in quest’ottica infatti che si può ritenere che ciascuno degli appartenenti al “corpo”, anche se scelto a caso, possa rappresentarlo nella sua interezza e decidere in suo nome. In questa visione della magistratura si esprime una logica di “restaurazione” che mira a cancellare e a smentire il percorso culturale, ideale ed istituzionale compiuto dalla magistratura negli ultimi cinquanta anni, appiattendola sull’unica dimensione di un corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori della Corte Costituzionale circa la riconducibilità del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, soprattutto, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, rispettivamente tutelati dagli articoli 21 e 15 della Costituzione, alla categoria dei diritti inviolabili previsti dall'art.2 della stessa, appaiono sempre più frequenti ed invasivi i casi in cui il vaglio del tenore letterale e logico degli scambi comunicativi privati, comunque acquisiti in sede penale, diviene parametro di determinante giudizio nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'assegnazione o alla conferma di delicate funzioni giurisdizionali. Questa circostanza, oltre a far emergere il problema generale dei limiti della trasmigrazione in ambito amministrativo di materiale proveniente da indagini penali, sembra incoraggiare un atteggiamento di prudente circospezione in ogni comunicazione privata non costituente reato che dovrebbe per definizione costituzionale rimanere libera sia nell'espressione sia nell'utilizzazione in contesti diversi. Resta da vedere se un simile atteggiamento di cautela giovi alla piena esplicazione di libertà fondamentali e se un eventuale difetto di prudenziale avvedutezza possa legittimare l'autorità amministrativa ad invadere con finalità critiche un'area che andrebbe preservata da contaminazioni esterne.
Le deliberazioni del Csm, pur formalmente connotate da un alto grado di discrezionalità di natura tecnica, costituiscono espressione di attività di alta amministrazione e, come tali, ospitano in grado elevato valutazioni in senso ampio politiche. Ad esse concorrono tutti i Consiglieri. Sebbene nessuna norma lo precluda, di norma e programmaticamente il Vice Presidente non prende parte alle votazioni in materie rientranti nella amministrazione corrente. Proprio per il carattere consolidato di questa prassi, che costituisce una sorta di autolimitazione, in genere preannunciata dallo stesso Vicepresidente all'inizio della carica, e per gli importanti riflessi che ne derivano sul piano dell'assetto consiliare è utile la ricerca delle rigorose e previamente conoscibili ragioni e delle condizioni che concorrono a determinarla e, soprattutto, di quelle che ne possano consentire o suggerire una deroga.
Pubblichiamo in versione italiana l'articolo di Mariarosaria Guglielmi originariamente apparso l'8 dicembre 2022 su Délibérée, revue de réflexion critique animée par le Syndicat de la magistrature, 2022/3 (N° 17)
Questione giustizia ha rivolto a dirigenti e candidati di Magistratura democratica alcune domande sulla situazione della magistratura all'indomani della tornata elettorale del CSM. Risponde Cinzia Barillà
Una legge elettorale per tre quarti ad effetti maggioritari, frutto di compromesso tra logiche diverse. Dai possibili effetti in concreto i più diversi, a seconda della “tenuta” delle aggregazioni associative “storiche”. Con rilevanti criticità in particolare in punto di tutela della rappresentanza di genere e di una piena rappresentatività delle diverse sensibilità in Magistratura, ma nel contesto politico positiva espressione da un lato del rifiuto del sorteggio quale criterio base nella selezione dei candidati così come di sistemi maggioritari “puri”, e dall’altro della volontà di garantire comunque la formazione di un Consiglio Superiore sufficientemente pluralista.
Unitamente al nuovo sistema di elezione dei membri togati del CSM sono stati adottati nuovi criteri per la formazione dei collegi elettorali. Tra la soluzione di collegi determinati una volta per tutte dal legislatore e quella di collegi determinati ogni quattro anni in occasione di ogni singola tornata elettorale il legislatore ha optato per la seconda soluzione. Nell’articolo vengono esaminate e discusse le ragioni di questa scelta e le modalità della sua realizzazione.
Le sfide che ci attendono e le prospettive future alla luce delle recenti riforme viste attraverso l’esperienza maturata con il vissuto nella pratica quotidiana negli uffici, in consiglio giudiziario e quale presidente di sezione. Proposte di lavoro per il CSM che verrà, per il recupero della cultura di una magistratura orizzontale come disegnata dal legislatore costituente.
Sommario: 1. Antefatti - 2. Prospettive di riforma - 3. Fattori culturali
Forte della sua lunga e ricca esperienza di professore universitario e delle conoscenze maturate sul campo come componente del Consiglio Superiore della magistratura, l’autore affronta il tema, dibattuto e controverso, delle valutazioni di professionalità alle quali, nei primi 28 anni della loro carriera, sono sottoposti gli appartenenti all'ordine giudiziario. E lo fa scegliendo di concentrare l’attenzione sulla composizione e sulle attività degli organi competenti a pronunciarsi nella fase istruttoria-consultiva e sui metodi correttamente utilizzabili ai fini delle valutazioni.
Il contributo, utilizzando come occasio alcune recenti e note decisioni dei giudici amministrativi, intende analizzare il tema del conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati e il successivo, ricorrente sindacato giurisdizionale su tali deliberazioni. L’esame di questa problematica tiene conto, in primo luogo, del rinnovato e delicato contesto nel quale si colloca la questione, al fine di comprendere se la relazione tra chi conferisce l’incarico direttivo (il Csm) e chi giudica l’operato di quest’ultimo (il giudice amministrativo) sia correttamente bilanciata. Per capire appieno la concreta dinamica di questi rapporti, si è inteso isolare la prospettiva di intervento del Csm da quella del giudice amministrativo, con l’obiettivo finale di valutare le due sfere di competenza e approfondire la sostenibilità di possibili riforme.
L’annullamento da parte del Consiglio di Stato delle delibere del Consiglio superiore della magistratura di nomina dei vertici della Corte di Cassazione ripropone il “difficile” rapporto tra l’organo di governo autonomo della magistratura e il giudice amministrativo. La Rivista è sempre stata presente su questo tema con più riflessioni di magistrati e giuristi. Oggi riteniamo utile riproporre le ultime tre in ordine di tempo per la loro attualità e perché, al di là delle singole tensioni, la questione di fondo sul sindacato del giudice amministrativo e sui suoi limiti non può più essere elusa.
Sommario: 1. Riformare il CSM – 2. Geometria unitaria o rinnovo parziale periodico? – 3. Quale Vicepresidente e per quale Consiglio? – 4. Costituzione e funzionamento del CSM – 5. Segreteria e struttura amministrativa – 6. Ufficio studi e documentazione – 7. Tout se tient
Le molte ragioni per cui una riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della magistratura è indispensabile ed urgente. E le direttrici di un positivo intervento riformatore.
Le ragioni di un impegno, le idee e le proposte di chi ha scelto di candidarsi in un momento difficile per la magistratura e per il CSM