Articoli di Aniello Nappi
La legge sull’interruzione volontaria della gravidanza riconosce una libertà di scelta ancora ostacolata da incrostazioni culturali
La previsione del divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare: un velleitario manifesto ideologico
Il vero problema del concorso esterno in associazione mafiosa non è l’ossimoro denunciato dal Ministro della giustizia, ma le contraddizioni della giurisprudenza, che mettono in discussione il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
Sommario: 1. Il giudice - 2. Il pubblico ministero - 3. L’organizzazione del lavoro: carriera e carrierismo
Sommario: 1. Antefatti - 2. Prospettive di riforma - 3. Fattori culturali
Dopo le forti polemiche suscitate dalla riforma della prescrizione attuata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 - che disponeva la sospensione del relativo termine dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, privando di fatto di un predeterminato limite di durata i processi penali - la legge 27 settembre 2021, n. 134, nell’intento di mediare tra opposte esigenze, ha stabilito che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado ma sono previsti termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la cui violazione comporta l’improcedibilità dell'azione penale. Seppure nella soluzione adottata non manchino le incoerenze, l’equilibrio faticosamente raggiunto ha una sua ragionevolezza. Nell’articolo sono esaminati e discussi alcuni dei problemi interpretativi che la nuova normativa porrà e che esigono una soluzione condivisa, onde evitare che applicazioni contraddittorie comportino danni irreparabili.