Articoli di Questione Giustizia su autogoverno
Se per “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali e la diversità dei contesti organizzativi nei quali vengono svolti i rispettivi ruoli professionali, allora bisogna prendere atto che, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi venti anni e segnatamente della recente legge. n. 71 del 2022, la separazione si è sostanzialmente consumata. Ed infatti le quattro proposte di legge di revisione costituzionale presentate in questa legislatura alla Camera dei deputati ed in discussione dal 6 settembre di quest’anno, e quella presentata in Senato, pur formalmente intitolate alla “separazione delle carriere”, hanno obiettivi sostanziali che vanno ben oltre la creazione di due itinerari professionali differenti con diversi accessi e distinti “governi” delle professioni. Esse mirano infatti a ridefinire, a vantaggio del potere politico, i complessivi equilibri di governo della magistratura, a cancellare la valenza costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e ad annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte. Nel nuovo ambiente istituzionale creato dalle riforme dell’ordinamento giudiziario, molte delle argomentazioni tradizionalmente addotte a favore o contro la separazione delle carriere hanno ormai perso attualità ed effettiva rispondenza alla realtà. Così che, nel dibattito pubblico che accompagnerà l’iter della progettata revisione costituzionale, occorrerà chiarire all’opinione pubblica quale è la reale posta in gioco e quali le implicazioni di modifiche costituzionali che vanno ben oltre l’assetto e gli equilibri propri del processo penale per investire il complessivo rapporto tra il potere politico e il giudiziario.
Pubblichiamo il testo della relazione introduttiva svolta il 14 ottobre 2022 dal professor Gaetano Silvestri nella prima sessione del 35° Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati.
Unitamente al nuovo sistema di elezione dei membri togati del CSM sono stati adottati nuovi criteri per la formazione dei collegi elettorali. Tra la soluzione di collegi determinati una volta per tutte dal legislatore e quella di collegi determinati ogni quattro anni in occasione di ogni singola tornata elettorale il legislatore ha optato per la seconda soluzione. Nell’articolo vengono esaminate e discusse le ragioni di questa scelta e le modalità della sua realizzazione.
Le sfide che ci attendono e le prospettive future alla luce delle recenti riforme viste attraverso l’esperienza maturata con il vissuto nella pratica quotidiana negli uffici, in consiglio giudiziario e quale presidente di sezione. Proposte di lavoro per il CSM che verrà, per il recupero della cultura di una magistratura orizzontale come disegnata dal legislatore costituente.
Forte della sua lunga e ricca esperienza di professore universitario e delle conoscenze maturate sul campo come componente del Consiglio Superiore della magistratura, l’autore affronta il tema, dibattuto e controverso, delle valutazioni di professionalità alle quali, nei primi 28 anni della loro carriera, sono sottoposti gli appartenenti all'ordine giudiziario. E lo fa scegliendo di concentrare l’attenzione sulla composizione e sulle attività degli organi competenti a pronunciarsi nella fase istruttoria-consultiva e sui metodi correttamente utilizzabili ai fini delle valutazioni.
Prime note sul “disegno di legge costituzionale” presentato al Senato il 28 ottobre 2021, intitolato: «Modifiche al Titolo IV della Parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta Corte».
Mentre la Costituzione del 1978, attraverso la creazione del Consejo General del Poder Judicial, aveva proposto un approccio radicalmente nuovo all’assetto potere giudiziario, con il riconoscimento del rilievo costituzionale della giurisdizione e con il rafforzamento dell’indipendenza del giudice, le leggi del 1980, 1985 e 2013, di cui nell’articolo vengono ripercorsi i tratti essenziali, non sono state orientate ad una disciplina del Consejo rispettosa della Costituzione ma a riflettere la congiuntura politica, con effetti che si sono dimostrati catastrofici. Se, per fortuna, i giudici e i tribunali godono in Spagna di uno statuto di indipendenza sufficientemente garantito e sono molti, di certo la maggioranza, che operano di conseguenza, questo avviene, costa riconoscerlo, a dispetto del Consejo General del Poder Judicial.
Con l’articolo di Simone Perelli, la Rivista ha espresso una posizione di piena apertura sul tema del “diritto di tribuna” nei Consigli giudiziari. Ma su di una questione che registra la presenza di differenti opinioni è utile e stimolante dar vita ad un confronto che fornisca ai lettori diverse chiavi di lettura. Lo facciamo oggi pubblicando il contributo che segue.
I nodi critici dell'esercizio della discrezionalità del Csm, i problemi sul tappeto e la necessità di un confronto
*Segretaria generale di Magistratura democratica
**Presidente di Magistratura democratica