L’art. 26 del disegno di legge delega sulla proposta di modifica normativa dell’Ordinamento giudiziario, rubricato “Riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati” prevede che:
«1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di assistere alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».
Il tema è certamente di quelli che vengono definiti “divisivi” e che da tempo riemerge con cadenza periodica quale corposo oggetto di dibattito interno alla magistratura, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni esterne che ne causino la riproposizione.
La magistratura associata, nell’ambito della sua attività fisiologica di raccordo ed elaborazione di opinioni e giudizi sui temi ordinamentali, ha prodotto una serie di contributi sul tema, non ultimo ad esempio, il recente comunicato del Coordinamento Nazionale di AreaDG in cui si legge testualmente che "fermo il confronto e il dialogo doveroso sui tanti temi dell’organizzazione giudiziaria, AreaDG esprime la propria netta contrarietà ad una proposta di riforma che non fa chiarezza sulle finalità perseguite e lascia sullo sfondo tanti problemi concreti, di cui il legislatore dovrebbe farsi preliminarmente carico”.
Pur nella legittima differenza di opinioni, occorre convenire sul fatto che si affronta un argomento delicato, sul quale non si possono prendere posizioni avventate perché il punto che appare più critico è proprio la ambiguità della presenza dei membri laici: nessun diritto di voto; nessun diritto di partecipare alla discussione che si svolge in Consiglio Giudiziario; eppure spettatori silenti di valutazioni delicate, che attingono il cuore dell’autogoverno decentrato.
La posizione esposta in questo contributo non sottintende alcuna crociata contro gli avvocati, con i quali i magistrati sono abituati a condividere, con reciproco rispetto e collaborazione, le aule di udienza e le mille difficoltà degli uffici giudiziari; né esprime alcuna avversione preconcetta verso i professori universitari.
Occorre però intendersi bene su alcuni concetti.
Per sostenere la linea espressa nel disegno di legge, si afferma che il sistema delle valutazioni di professionalità e dei pareri per gli incarichi direttivi e semidirettivi è diventato un imbalsamato e burocratico passaggio di carte, dalle quale non si scorge se non a fatica il reale profilo professionale del magistrato.
L’argomento è così condivisibile che non occorre aggiungere altro; viceversa non si comprende in che modo, ed attraverso quale contributo, il legislatore reputi che il passivo diritto di tribuna consentito ai membri laici potrebbe modificare questo deprecabile stato di cose.
Si dice poi che non bisogna temere di aprire le stanze dei magistrati allo sguardo dei cd. laici; oppure, che la loro presenza renderebbe meglio ponderato il voto ed il giudizio dei membri togati.
Occorre allora spiegare che quelle stanze sono già aperte, ed anzi apertissime; che il comportamento dei magistrati in ufficio è già passibile di segnalazioni da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati; che i provvedimenti sono motivati affinchè possano essere impugnati, e vengono quotidianamente scrutinati dagli avvocati e dai giudici dell’impugnazione; che ognuno dei lettori potrebbe trovare gli estremi, laddove ve ne siano, per la denuncia disciplinare, contabile, penale, o per l’azione civile contro il magistrato.
Appare poi francamente avvilente affermare che il voto ed il giudizio dei membri togati dei consigli giudiziari sarebbe più responsabile e più consapevole, qualora fosse dichiarato al cospetto dei cd. laici: un simile ragionamento ammette ed implica che i consiglieri giudiziari non siano capaci di essere giudici terzi ed imparziali quando devono valutare i colleghi e si traduce nella negazione dello stesso concetto di autonomia dell’autogoverno.
È qui che il tema si fa davvero delicato.
Ogni norma è figlia del suo tempo; e le norme di ordinamento giudiziario sono particolarmente delicate, come ben abbiamo imparato nella stagione che ha condotto alla disciplina di O.G. oggi in vigore.
Questo disegno di legge è figlio di una stagione che vede espressamente articolato un disegno di legge costituzionale che – sebbene formalmente volto a disciplinare la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri – afferma in maniera surrettizia che la magistratura non va più considerata uno dei poteri dello Stato (è la conseguenza dell’espunzione dell’aggettivo “altro” contenuto nel primo comma dell’art. 104 Cost.); ed è cronaca recente il voto contrario dei membri laici del Csm al passaggio di funzioni (da requirente a giudicante) di taluni magistrati che ancora non avevano frequentato il prescritto corso di riconversione presso la Ssm.
Senza naturalmente entrare nel merito della espressione del voto di ciascun Consigliere, quel che si vuole mettere in evidenza è che l’autonomia dell’autogoverno, l’indipendenza e l’unità della giurisdizione sono da tempo oggetto di pressioni che rischiano di farsi più forti che mai; ed è necessario riflettere sul fatto che, una volta sancita a livello di legge, la passiva presenza dei laici in seno ai consigli giudiziari è fisiologicamente destinata, in prospettiva, ad evolversi in presenza attiva, con diritto di parola ed infine di voto, con buona pace dell’autogoverno come lo abbiamo conosciuto fin qui e senza che tale modifica sia nemmeno bilanciata da una analoga presenza dei magistrati in seno ai consigli dell’ordine.
Ed ancora.
Merita ulteriore riflessione l’argomento di chi afferma che l’introduzione dei diritto di tribuna per i membri laici in senso ai consigli giudiziari dovrebbe responsabilizzare il voto dei membri togati.
Una volta chiarito che il senso istituzionale e la responsabilità dei consiglieri giudiziari non possono certo essere messi in discussione sol perché non vi sono avvocati o professori universitari che assistano alla seduta, in talune realtà più piccole esiste il rischio di una maggiore esposizione del magistrato (ad esempio perché il circondario è piccolo; perché quel magistrato è l’unico che ricopra una certa funzione; perché ha trattato una vicenda che ha avuto un particolare risalto a livello locale): è un rischio che non va trascurato e in simili realtà diventa maggiormente importante garantire la impermeabilità dell’autogoverno da condizionamenti esterni.
Infine, è piuttosto eloquente il fatto che non siano previste incompatibilità di sorta per gli avvocati che facciano parte anche dei consigli dell’ordine.
La sensibilità della magistratura progressista è istintivamente attenta ad ogni forma di collaborazione e di apertura con i soggetti esterni alla giurisdizione. Tuttavia questo atteggiamento dialogante non basta per condividere una iniziativa legislativa demagogica.
Infatti, sebbene il diritto di tribuna sia già attualmente previsto dal regolamento di alcuni consigli giudiziari, si tratta di uno strumento che non assolve ad alcuna utilità concreta: non restituisce effettività al sistema, spesso stantio, delle valutazioni di professionalità e dei pareri per gli incarichi direttivi e semidirettivi; avalla l’idea che i magistrati non siano capaci di esercitare l’autogoverno in maniera autonoma e responsabile; e si presta a future strumentalizzazioni che vanno di pari passo con la sempre più chiara volontà politica di separare, una volta e per tutte, il bene prezioso della unicità della giurisdizione.