Articoli di Nello Rossi
La stampa di Magistratura democratica è frutto di un lungo e fecondo esercizio di “intelligenza critica” sulla Costituzione, sulle leggi, sulle sentenze, e rappresenta, proprio grazie alla sua natura critica, un tassello prezioso della nostra cultura giuridica. A dispetto dell’opinione enunciata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui «in un paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge» e sarebbe bene «che la magistratura...che si è permessa di criticare le leggi…facesse un primo passo di riconciliazione smettendo di criticarle». Guadagnando in cambio, nell’ottica del Ministro, l’esenzione da critiche alle sentenze. La distopia di un mondo nel quale ai giudici è preclusa la riflessione critica sulle leggi è in contrasto con la Costituzione - che ad ogni giudice attribuisce il potere di scrivere quell’atto necessariamente “critico” della legge che è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – e non ha diritto di cittadinanza nella nostra tradizione giuridica che affonda le radici nell’illuminismo e nella sua valorizzazione del pensiero critico. In questo scritto il lungo viaggio della stampa di Md, da Quale Giustizia a Questione Giustizia, può essere ripercorso solo con un rapidissimo sguardo di insieme. Ma bisognerà scriverla la microstoria di questa stampa che corre ininterrotta lungo tutta la vita del gruppo ed è un ponte tra ciò che Md è stata e ciò che può e deve essere nel prossimo futuro.
I magistrati non hanno, non “possono avere” avversari politici, ma restano liberi di maturare e manifestare, al pari di tutti i cittadini, valutazioni critiche sulle politiche economiche ed istituzionali. Si chiama libertà di pensiero, di espressione, di critica ed è a tutti garantita dalle nostre leggi. Al tempo stesso sarebbe desiderabile che alcuni politici non trattassero i giudici autori di provvedimenti sgraditi alla stregua di avversari o, peggio, di nemici politici, aggredendoli o dileggiandoli senza ritegno e senza limiti. E sarebbe ora che il Ministro della Giustizia, che per il suo ruolo istituzionale ha diritto al rispetto dei magistrati, cercasse anche di ricambiarlo, smettendo di rappresentare giudici e pubblici ministeri in termini caricaturali e mostrandosi consapevole che la magistratura è un corpo che unisce in sé un’elevata qualità culturale e professionale e una genuina dedizione a servire lealmente la Repubblica. In quest’aspra congiuntura la linea di condotta della nostra Rivista sarà quella tenuta in tutta la sua lunga vita: continuare a lavorare ed a studiare con spirito critico, replicando anche alle polemiche più accese con un instancabile esercizio di ragionevolezza.
Quale separazione delle carriere vuole davvero la maggioranza di governo? L’incertezza sugli effettivi intendimenti della destra è, allo stato, più che giustificata. La Camera dei deputati è infatti impegnata nell’esame di proposte di riforma costituzionale presentate da numerosi parlamentari e dal governo, accomunate dal titolo “separazione delle carriere” ma profondamente diverse tra di loro, in quanto espressione di logiche politiche ed istituzionali divergenti e per più versi antitetiche. L’unico dato chiaro e indiscutibile è che, tanto nelle proposte di iniziativa parlamentare quanto nel disegno di legge del governo, la vecchia etichetta della separazione delle carriere è apposta su pacchetti che, almeno agli occhi dei proponenti, contengono merci ben più ricche e preziose: un complessivo riassetto costituzionale del giudiziario e la riscrittura dei rapporti tra poteri dello Stato. La radicale differenza dei percorsi istituzionali possibili per raggiungere questa meta ambita merita però un’analisi attenta, che guardi oltre i luoghi comuni. Da un lato l’iniziativa legislativa parlamentare rivendica “più politici” e “più politica” nel governo autonomo della magistratura, puntando sull’aumento sino alla metà della componente laica dei Consigli superiori della magistratura. Sul versante opposto il d.d,l del governo affida a meccanismi di sorteggio, in vario modo calibrati, la provvista dei Consigli Superiori di giudici e pubblici ministeri nonché dell’Alta Corte disciplinare, giocando la carta della rinascita, in seno alla magistratura, della corporazione, in grado di gestire tramite ciascuno dei suoi membri, anche scelto a caso, gli elementari interessi della categoria. Inoltre l’opzione per il sorteggio secco dei membri togati, grazie al quale “l’uno vale l’altro”, avrà l’effetto di cancellare negli organi del governo autonomo non solo le differenze ideali e culturali tra magistrati ma anche tutti i criteri in grado di dar vita ad una rappresentanza adeguata del loro corpo: la parità di genere, il rispecchiamento delle diverse realtà territoriali, le distinzioni sulla base delle funzioni svolte. Raffrontare attentamente i due progetti riformatori e le loro logiche ispiratrici; comprendere su quali di essi e con quali prospettive di successo si orienterà la maggioranza di destra; misurare la loro distanza dall’originario modello costituzionale: sono questi i temi affrontati in questa riflessione inevitabilmente destinata a riflettere le incertezze e le incognite di una situazione in divenire.
Un libro colto e un indispensabile strumento di lavoro (Giuffrè, 2024)
Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore.
Nella scelta del sorteggio per la provvista dei membri togati dei due CSM separati e dell’Alta Corte disciplinare c’è qualcosa che va oltre il proposito di infliggere una umiliazione alla magistratura. E’ il tentativo di far rivivere una concezione della magistratura come “corporazione” indifferenziata, nella quale non sono ravvisabili - e comunque non sono legittime - diverse idealità e diverse interpretazioni degli interessi professionali. E’ solo in quest’ottica infatti che si può ritenere che ciascuno degli appartenenti al “corpo”, anche se scelto a caso, possa rappresentarlo nella sua interezza e decidere in suo nome. In questa visione della magistratura si esprime una logica di “restaurazione” che mira a cancellare e a smentire il percorso culturale, ideale ed istituzionale compiuto dalla magistratura negli ultimi cinquanta anni, appiattendola sull’unica dimensione di un corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
Mentre comincia a diradarsi, grazie a illuminanti interventi svolti nel dibattito pubblico, la spessa cortina fumogena di slogan accattivanti innalzata dagli esponenti della maggioranza di governo intorno al progetto del premierato elettivo, si staglia con sempre maggiore nettezza l’inquietante figura di un “premier pigliatutto” in grado di controllare, grazie alla forza dell’investitura popolare ed al controllo della “sua” maggioranza, gli altri poteri dello Stato e di partecipare da protagonista assoluto alla provvista di tutti gli organi di garanzia. Parallelamente vengono alla luce i molti fili che legano il “premierato elettivo” e l’altra “grande riforma” costituzionale messa in cantiere dal governo, che si preannuncia come una integrale riscrittura dei rapporti tra i poteri dello Stato. Una riforma venduta all’opinione pubblica sotto la vecchia etichetta della separazione delle carriere ma in realtà finalizzata a smembrare il Consiglio superiore della magistratura e ad accrescere in maniera decisiva il peso della politica nel governo autonomo della magistratura.
Alle ardite teorizzazioni del diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi a sovrani empi o rovinosi per lo Stato - contenute nel libro Vindiciae contra tyrannos, pubblicato nel 1579 da due pensatori protestanti ascrivibili alla schiera degli scrittori monarcomachi - fa da contraltare una drastica limitazione della titolarità di tali diritti. Essi non spettano al popolo inteso come somma di singoli individui, visto con sospetto come una «bestia da un milione di teste» e una «moltitudine senza briglie», ma al corpo ordinario degli “stati” composto da principi, ufficiali della corona ed altri dignitari che soli “rappresentano” il popolo e possono dargli voce e soggettività. Se questa élite istituzionale rimane inerte e non esercita il suo potere di contrasto della tirannide, ai privati che non vogliono assoggettarsi non resta che l’alternativa disperata tra l’esilio e la morte. E’ il timore dell’anarchia, evidentemente superiore a quello della tirannia, a suggerire la spessa rete di limiti soggettivi al diritto di resistenza. Occorrerà attendere i successivi sviluppi culturali e storici del contrattualismo e la laicizzazione del patto tra governanti e governati per registrare l’ampliamento, sul versante soggettivo, del diritto di resistenza. A partire dalle affermazioni di Hobbes – sorprendenti perché provenienti da un teorico dell’assolutismo - sul «diritto di renitenza» del cittadino rispetto alle guerre di aggressione intraprese dallo Stato sino alle enunciazioni di Locke che giustificano la resistenza al governo che viola i diritti naturali irrinunciabili dei cittadini, infrangendo il patto sociale su cui si fonda il dovere di obbedienza.
L'editoriale del direttore di Questione giustizia al numero 1-2/2024 dedicato all'imparzialità dei magistrati
Note a margine del libro di Paola Caridi (Feltrinelli, 2023)
L’insediamento, al centro del sistema politico-istituzionale, del blocco monolitico costituito dal presidente del consiglio dei ministri eletto dal popolo e dalla “sua” maggioranza, che in virtù del premio iscritto in Costituzione sarà almeno del 55%, avrà ricadute a cascata sugli organi di garanzia contemplati in Costituzione, dispiegando una decisiva influenza tanto sulla loro provvista quanto sul loro funzionamento. Il premierato elettivo ridurrà drasticamente il tasso di pluralismo delle nostre istituzioni, compromettendo gli equilibri tra i poteri disegnati nell’attuale Costituzione, senza incidere su nessuno dei reali fattori di crisi della nostra democrazia.
Sul libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio (Feltrinelli, 2023)
E’ ancora possibile, nell’epoca della emergenza migratoria, ragionare dell’imparzialità dei magistrati andando oltre le aggressioni, le mistificazioni e l’elogio del silenzio e dell’ipocrisia?
Se per “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali e la diversità dei contesti organizzativi nei quali vengono svolti i rispettivi ruoli professionali, allora bisogna prendere atto che, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi venti anni e segnatamente della recente legge. n. 71 del 2022, la separazione si è sostanzialmente consumata. Ed infatti le quattro proposte di legge di revisione costituzionale presentate in questa legislatura alla Camera dei deputati ed in discussione dal 6 settembre di quest’anno, e quella presentata in Senato, pur formalmente intitolate alla “separazione delle carriere”, hanno obiettivi sostanziali che vanno ben oltre la creazione di due itinerari professionali differenti con diversi accessi e distinti “governi” delle professioni. Esse mirano infatti a ridefinire, a vantaggio del potere politico, i complessivi equilibri di governo della magistratura, a cancellare la valenza costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e ad annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte. Nel nuovo ambiente istituzionale creato dalle riforme dell’ordinamento giudiziario, molte delle argomentazioni tradizionalmente addotte a favore o contro la separazione delle carriere hanno ormai perso attualità ed effettiva rispondenza alla realtà. Così che, nel dibattito pubblico che accompagnerà l’iter della progettata revisione costituzionale, occorrerà chiarire all’opinione pubblica quale è la reale posta in gioco e quali le implicazioni di modifiche costituzionali che vanno ben oltre l’assetto e gli equilibri propri del processo penale per investire il complessivo rapporto tra il potere politico e il giudiziario.
Le reazioni politiche del Ministro della giustizia e del Presidente del Consiglio all’imputazione coatta decisa dal giudice nel caso Delmastro non esprimono solo il disappunto per una pronuncia sgradita ma contengono affermazioni di principio che sembrano preannunciare intenti di fuoriuscita dal nostro modello processuale. Teorizzare il ripristino di un monopolio assoluto ed incontrollato del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale; auspicare la rinascita di un suo insindacabile potere di cestinazione delle notizie di reato ; puntare a sottrarre l’organo di accusa al controllo giudiziale sulla sua eventuale inerzia: tutte queste scelte, che vanno in direzione dell’attribuzione di un amplissimo potere discrezionale al pubblico ministero, porrebbero – immediatamente o dopo un breve periodo di sperimentazione – il problema della responsabilità “politica” di tale ufficio. Le sortite ministeriali gettano dunque un fascio di luce sulla cultura e sulle opzioni di fondo del governo di centro destra in tema di assetto e di prerogative dell’ufficio del pubblico ministero e rendono chiaro che - con buona pace delle anime belle che “per ora” sostengono il contrario – non si mira affatto ad una separazione delle carriere di giudici e pm con il mantenimento del principio di obbligatorietà dell’azione penale e di garanzie di indipendenza dell’ufficio del pubblico ministero. Cerchiamo di spiegare come e perché l’innesto sul tronco del nostro ordinamento processuale di una logica mutuata da altri contesti istituzionali- segnatamente quello statunitense - avrebbe come ineluttabile effetto la radicale trasformazione della fisionomia del pubblico ministero e reclamerebbe o la sua sottoposizione all’esecutivo o una scelta per l’elettività.
Per descrivere lo stato dell’arte dei lavori legislativi sulla giustizia penale è ormai d’obbligo attingere alle metafore “stanche” che designano un eterno lavorio, il rifacimento dell’appena fatto, la riscrittura del già deciso: la Fabbrica di San Pietro, la tela di Penelope, la fatica di Sisifo et similia. Mentre ci si accinge ad abrogare totalmente il reato di abuso d’ufficio, ignorando le argomentate critiche di larga parte della dottrina penalistica e dei magistrati impegnati sul campo, si propone anche di rimettere mano alla tormentata disciplina della prescrizione, già oggetto di tre interventi riformatori succedutisi nell’arco di pochi anni. L’auspicio di quanti operano nel mondo della giustizia è che la normativa in tema di prescrizione, per la straordinaria rilevanza degli interessi in gioco, cessi di essere terreno di uno scontro pregiudiziale delle forze politiche e divenga oggetto di una soluzione largamente condivisa e perciò destinata – finalmente – a durare nel tempo.
Nel dibattito in corso sul presidenzialismo e sul cd. "premierato", è sin qui rimasto relativamente in ombra il tema dell’impatto che le due diverse prospettive riformatrici avrebbero sui generali equilibri tra i poteri e, segnatamente, sull’assetto del potere giudiziario. A questa tematica va riservata un’attenzione particolare non dettata da miopi preoccupazioni di ruolo o di natura corporativa, ma nascente dalla consapevolezza di quanto sia necessario salvaguardare gli equilibri costituzionali nell’attuazione di processi di riforma.
La Convenzione francese sul fine vita - composta da cittadini scelti per sorteggio in base a criteri che fanno della Convenzione un campione rappresentativo della popolazione - rappresenta un interessante esperimento di “democrazia deliberativa”, destinato ad integrare i processi decisionali propri della democrazia rappresentativa. Dando la parola ad una assemblea di cittadini ed ascoltando la loro opinione informata, si è voluto attingere al senso della realtà della gente comune per ricercare soluzioni ragionevoli ad un problema spinoso, superando le pregiudiziali religiose, culturali, ideologiche che possono ostacolare il cammino di norme innovative sull’eutanasia attiva e sull’aiuto al suicidio. All’esperimento francese dovrebbe guardare con interesse il nostro Paese, nel quale - dopo la inevitabile declaratoria di inammissibilità del referendum abrogativo parziale dell’art. 579 c.p. e la mancata approvazione, nella scorsa legislatura, del pur timido testo di legge unificato sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita – l’iniziativa sul fine vita potrebbe essere rilanciata dall’istituzione di una Convenzione cittadina sul modello francese, chiamata ad informarsi, dialogare e pronunciarsi sull’assistenza attiva a morire.
E’ sempre più frequente la contestazione da parte di Procure della Repubblica del reato di associazione a delinquere nei confronti di quanti - partecipando a forme non ortodosse di protesta sociale, di azione sindacale, di solidarietà – possono incorrere in violazioni della legge penale. E’ una tendenza che si è manifestata in tre recenti vicende giudiziarie tra di loro diversissime -Riace, Piacenza e Padova – e che ha un inquietante tratto comune: induce a guardare fenomeni sociali complessi attraverso la lente monocromatica della criminalizzazione che trasforma gruppi ed aggregazioni in altrettante associazioni criminali ed i mezzi illegali eventualmente utilizzati negli unici e veri scopi dell’azione collettiva.
La relazione presentata all’Università La Sapienza durante la IV Sessione degli incontri di studio su L’uso alternativo del diritto. Il convegno catanese cinquant’anni dopo, intitolata La magistratura e il ruolo del giurista oggi (Roma, 24 marzo 2023)
Sommario: 1. Una riforma della giustizia contestata in nome della democrazia - 2. Nel confronto politico in atto è in gioco l’identità democratica di Israele - 3. Il peso decisivo rivendicato dall’esecutivo nella selezione dei giudici - 4. La riscrittura dei poteri della Corte suprema e del Parlamento - 5. C’è spazio per un compromesso? E per quale compromesso?
L'editoriale di Nello Rossi al numero 4/2022 di Questione Giustizia trimestrale, dedicato al diritto femminile
Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega.
Mentre nelle economie più avanzate l’uso del contante si sta riducendo fisiologicamente, anche in assenza di tetti e divieti, il nuovo Governo, abbandonando la linea restrittiva dei suoi immediati predecessori, si dichiara pronto a innalzare di nuovo e sensibilmente – a 5000 euro – il tetto dei trasferimenti in danaro tra persone fisiche e persone giuridiche, scrivendo così un nuovo capitolo dell’interminabile saga iniziata nel lontano 1991. Anche chi non condivide le tesi radicali che propugnano un pressocché totale abbandono del contante per ragioni di trasparenza, sicurezza e igiene, resta perplesso rispetto all’alto livello del tetto e all’assoluta inconsistenza delle motivazioni addotte per un così brusco innalzamento. La comune esperienza degli acquirenti di beni e servizi e i lavori di studiosi qualificati convergono nel mostrare che ci sono “relazioni pericolose” tra accresciuto livello dei trasferimenti in contante e dimensioni dell’economia sommersa, con il suo corredo di illeciti economici e fiscali. L’ennesimo intervento legislativo sul contante – che in origine si voleva attuare con decreto legge e che, in ragione dell’evidente assenza dei requisiti per la decretazione d’urgenza, è stato rinviato all’approvazione della legge di bilancio – rischia di essere interpretato come un segnale di indulgenza e un sostanziale “via libera” a forme di microevasione estremamente dannose per le finanze pubbliche, e può, inoltre, concorrere a creare un ambiente maggiormente favorevole al riciclaggio.
I regimi che pretendono di legittimarsi e di governare in nome di un Dio sono i più oppressivi di tutti perché aspirano a disciplinare ogni aspetto della vita, penetrando la politica, il diritto, il costume, la dimensione privata.
Perciò la rivolta contro l’oppressione può assumere come sua prima forma la rivendicazione di libertà elementari negate nella sfera individuale e sociale – la scelta dell’abbigliamento, il ballo, il canto, l’affettività, la vita di relazione – scontrandosi frontalmente con steccati e divieti come l’apartheid femminile e con le enormi diseguaglianze attuate e perpetuate in nome della religione.
E’ quanto sta oggi accadendo in Iran, attraversato da un potente moto di ribellione popolare al totalitarismo teocratico dominante nel Paese.
Un movimento di giovani - spontaneo e diffuso e perciò difficile da decapitare con gli arresti, in larga misura non violento ma radicale perché mira al cuore della Repubblica islamica - sta dando vita ad una protesta rivoluzionaria. Lo fa sotto lo sguardo disattento e distratto dell’Occidente liberale e democratico e nel silenzio delle destre mentre in Italia la stordita e frammentata congerie di forze che sta all’opposizione o tace - con la sola eccezione dei radicali- o si esprime con voce flebile, mostrandosi incapace di incisiva solidarietà e di effettivo sostegno alla lotta di emancipazione e di liberazione in corso in Iran.
La piena libertà per le diverse fedi e sensibilità religiose garantita negli Stati democratici di diritto deve accompagnarsi, in Europa e nel mondo, al radicale contrasto di ogni forma di fanatismo, di intolleranza, di terrorismo e di repressione posti in essere invocando pretestuosamente la religione islamica o qualsiasi altra fede o guerra santa. Quando gli studenti iraniani gridano contro i guardiani della rivoluzione: «voi siete il nostro Isis» colgono il nesso che corre tra la violenza terrorista in Europa e in Oriente e l’oppressione interna esercitata da un regime teocratico.
L'editoriale di Nello Rossi al fascicolo 2-3/2022 di Questione giustizia trimestrale, dedicato alle riforme dell'ordinamento giudiziario
La fuga, la protesta, l’aperta ribellione: le reazioni dei cittadini russi “arruolabili” all’annuncio di una escalation della guerra in Ucraina e della mobilitazione “parziale” ci dicono che, anche sotto il giogo di un regime oppressivo, può nascere e svilupparsi un forte movimento popolare di protesta, capace di unire più generazioni nel rifiuto di una guerra di aggressione e dei suoi inaccettabili costi umani Nel crogiuolo del conflitto ucraino stanno maturando le condizioni per una ampia fascia di renitenza rispetto ad una guerra di offesa e per la legittimazione delle volontà individuali di sottrarsi ad un conflitto armato iniquo?
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...