Articoli di Questione Giustizia su prescrizione
Per descrivere lo stato dell’arte dei lavori legislativi sulla giustizia penale è ormai d’obbligo attingere alle metafore “stanche” che designano un eterno lavorio, il rifacimento dell’appena fatto, la riscrittura del già deciso: la Fabbrica di San Pietro, la tela di Penelope, la fatica di Sisifo et similia. Mentre ci si accinge ad abrogare totalmente il reato di abuso d’ufficio, ignorando le argomentate critiche di larga parte della dottrina penalistica e dei magistrati impegnati sul campo, si propone anche di rimettere mano alla tormentata disciplina della prescrizione, già oggetto di tre interventi riformatori succedutisi nell’arco di pochi anni. L’auspicio di quanti operano nel mondo della giustizia è che la normativa in tema di prescrizione, per la straordinaria rilevanza degli interessi in gioco, cessi di essere terreno di uno scontro pregiudiziale delle forze politiche e divenga oggetto di una soluzione largamente condivisa e perciò destinata – finalmente – a durare nel tempo.
Le significative modifiche della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali quelle apportate dalla legge Fornero e dal cosiddetto Jobs Act, hanno avuto effetti immediati e sicuri sulla materialità dei rapporti di lavoro, che è fatta anche di relazioni di potere, ridisegnando gli equilibri di quel potere, attribuendone una quota ulteriore alle imprese: è allora inevitabile pensare che, come un contrappasso, ai nuovi confini della reintegrazione corrisponda una diversa disciplina della prescrizione e della sua decorrenza, strumento sussidiario, e certo insoddisfacente, di tutela della parte debole del rapporto, quando diventa più debole.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.