Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Perché la prescrizione non crea problemi negli Usa?

di Elisabetta Grande
professore ordinario di diritto comparato, Università del Piemonte Orientale
La Costituzione Usa afferma il diritto ad un rapido processo (speedy trial). L’interruzione della prescrizione dopo l’esercizio dell’azione penale, unita al diritto a un rapido processo di primo grado (il solo in cui si accerta la verità materiale), soddisfa quindi l’interesse dell’imputato a non vedersi sottoposto a un giudizio eterno sul fatto

Prescrizione dei reati sì o prescrizione dei reati no? Questo il dilemma che negli ultimi tempi ha visto impegnato il nostro Governo… e non si tratta davvero di un dilemma di facile soluzione.

La definizione di un procedimento penale per prescrizione significa, infatti, sia spreco di risorse, per l’attività inutile compiuta da giudici e pubblici ministeri che alla scadenza di quel termine vedono andare in fumo anni di lavoro, quanto diniego di giustizia a danno della credibilità del sistema, della collettività tutta e delle persone offese dal reato. D’altro canto abolire la prescrizione a partire dal rinvio a giudizio o dalla decisione di primo grado (su quest’ultima opzione è infine caduta la scelta del parlamento, sia pur con decorrenza a partire dal 2020) significa sottoporre l’imputato a un possibile eterno giudizio, con conseguenze altrettanto gravi sul piano sia della giustizia che delle garanzie. Si pensi non soltanto alla seria difficoltà di una corretta ricostruzione dei fatti a grande distanza dalla commissione dell’illecito (per i problemi per esempio di reperire o interrogare nuovamente i testimoni, che magari nel frattempo muoiono o si ammalano, o di deperimento o inquinamento di prove di altro tipo su cui non si può più tornare o ritornare) e quindi all’impossibilità per l’imputato innocente di difendersi adeguatamente, ma anche all’eventuale condanna del colpevole che potrebbe avvenire a troppi anni di distanza dal fatto, ciò che vorrebbe dire punire chi, come ci insegna la scienza, è ormai un’altra persona.

Diventa quindi interessante capire come altri sistemi giuridici affrontano questo spinoso problema e se le loro soluzioni siano importabili a casa nostra. È recepibile per esempio in toto la soluzione nordamericana, alla quale ancora una volta sembra in qualche misura ispirarsi il legislatore italiano quando blocca la prescrizione dopo il giudizio di primo grado? Vediamola.

Negli Stati Uniti ─ così come avviene da noi ─ l’avvenuto decorso del termine di prescrizione impedisce l’esercizio dell’azione penale per il corrispondente fatto di reato, ma una volta esercitata l’azione penale nei termini, la questione della prescrizione non è più rilevante. Come risolvono gli americani il problema della possibile sottoposizione ad libitum dell’imputato al giudizio penale, o le questioni della difficoltà di ricostruzione probatoria dei fatti o della problematicità di una condanna dell’imputato a troppa distanza dalla commissione del reato?

Innanzitutto dopo l’esercizio dell’azione penale se non si prescrive più il reato, si prescrive però ─ per così dire ─ il processo. Nel sesto emendamento della Costituzione federale è previsto, infatti, il diritto a un rapido processo (speedy trial), che tuttavia si esaurisce con il giudizio di primo grado. Cosa significhi in concreto una definizione rapida del processo di primo grado è rimesso all’interpretazione giudiziale e il termine di un anno al quale si fa spesso riferimento riguarda in particolar modo l’ipotesi di chi è in attesa di giudizio in regime di carcerazione [1]. In ogni modo, qualora dopo l’esercizio dell’azione penale la sentenza di primo grado non giunga in tempi ragionevoli e il diritto allo speedy trial risulti così violato, l’imputato sarà prosciolto per sempre e l’accusa per quello stesso fatto non potrà mai più essergli rivolta.

Dopo la sentenza di primo grado, però, la decisione sul fatto è sostanzialmente definitiva. Se l’imputato è stato assolto scatta il double jeopardy, che nel linguaggio di casa nostra corrisponde al ne bis in idem, cosicché anche qualora egli facesse una pernacchia e dicesse che è stato lui ad averlo commesso, per quel fatto non potrebbe in ogni caso mai più essere sottoposto nuovamente a processo. Se l’imputato è stato condannato, sul fatto non si ritorna comunque più. Nessun appello è previsto su iniziativa dell’accusa e un’eventuale impugnazione da parte del condannato potrebbe avvenire solo in punto di diritto. Ciò è stato giudicato costituzionalmente legittimo anche nel caso in cui successivamente alla sua condanna si scoprano elementi a discarico che ne provino la completa estraneità al fatto. L’actual innocence, l’effettiva innocenza cioè, di colui che è stato giudicato colpevole in primo grado non è una buona ragione perché egli non debba scontare la pena (perlomeno quando non si tratti di pena di morte) ha detto infatti nel 1993 la Corte suprema federale nel caso Herrera v. Collins [2]!

Tutto ciò risponde a una ben precisa logica della ricerca della verità nel processo penale, assai diversa però dalla nostra. In terra nordamericana la verità sul fatto non è affidata al giudice, ma allo scontro fra le parti (accusa e difesa) che, come nell’antico duello a cavallo dell’epoca medievale, termina con un vincitore e un vinto senza possibilità di appello. La partita si gioca tutta in una volta, di fronte a una giuria passiva e a un giudice regolatore, che fa rispettare le regole del gioco solo quando le parti glielo chiedono. È la sporting theory of justice: se le regole sono rispettate il risultato è giusto e definitivo, e non ci si ritorna mai più su! La giuria, d’altronde, non spiega attraverso una motivazione le ragioni del suo verdetto. Se le regole invece non sono rispettate (perché per esempio il giudice ha permesso l’escussione di una prova vietata che la parte gli aveva domandato di non ammettere, ha fornito alla giuria delle istruzioni sbagliate o l’accusa non ha fatto conoscere alla difesa importanti elementi di prova a discarico in suo possesso) l’imputato giudicato colpevole potrà impugnare il risultato e qualora il giudice dell’impugnazione dovesse dargli ragione la sentenza di primo grado sarebbe annullata. L’accusa potrebbe allora, ritenendolo opportuno, esercitare nuovamente l’azione penale per quel fatto nei suoi confronti, cosa che però non è facile che accada poiché si tratterebbe di ricominciare tutto da capo, laddove il ristabilimento della correttezza delle regole del processo finirebbe spesso per impedire al prosecutor di vincere il caso.

Nel nostro processo penale la ricerca della verità è affidata al giudice, anche se le parti (molte di più rispetto a quel che avviene in Nord America dove la presenza di una parte civile, un civilmente obbligato per la multa o l’ammenda o un responsabile civile altererebbero l’equilibrio di uno scontro che deve essere solamente a due per essere pari) giocano un ruolo importante nell’introdurre nel processo una prospettiva esterna e autonoma, per modo che il giudice (monocratico o collegiale non importa) non sia più solo, come capitava un tempo, nella sua ricerca della verità. Non una giustizia che al pari di un tango si balla in due come accade negli States, insomma, ma una giustizia a molte voci e molti attori, che rivestono ruoli anche a tratti intercambiabili, come accade per esempio quando l’accusa chiede l’assoluzione (evento impensabile negli Stati Uniti): una giustizia cioè che demanda a un giudice il compito di accertare attivamente il fatto con l’aiuto di tutti. Una giustizia che assomiglia molto più a una rumba cubana, piuttosto che a un tango argentino, e che rispecchia l’idea per cui la verità è accertabile da parte di un terzo attivo ─ il giudice di primo grado ─ purché egli non la ricerchi autisticamente e purché altri giudici, gerarchicamente ordinati, possano controllare come e perché egli abbia accertato la verità in quel modo. Da qui la necessità di una sua motivazione da sottoporre al vaglio di giudici superiori e la possibilità di un ritorno sul fatto dopo il primo grado di giudizio. Non una sporting theory of justice, dunque, ma una teoria della giustizia in cui la sostanza conta tanto quanto, se non di più, del rispetto formale delle regole del gioco e in cui una condanna dovrà sempre cedere il passo a fronte di prove certe di non colpevolezza.

Negli Stati Uniti l’interruzione della prescrizione dopo l’esercizio dell’azione penale, unita al diritto a un rapido processo di primo grado (il solo in cui si accerta la verità materiale) ─ soddisfa quindi l’interesse dell’imputato a non vedersi sottoposto a un giudizio eterno sul fatto. Se assolto, infatti, egli lo sarà in via definitiva; se condannato, invece, avrà avuto il suo giorno in corte in cui si è giocato l’unica chance di difendersi dall’accusa mossagli. Non si porrà dunque per lui né il problema di un successivo deterioramento degli elementi probatori, giacché non si ritornerà mai più sulla ricostruzione degli avvenimenti storici, né quello di una condanna (che di norma è immediatamente esecutiva) per un fatto avvenuto a troppa distanza dalla sua commissione. Neppure di norma tali problemi si pongono in caso di un eventuale successo dell’impugnazione della sua condanna per motivi di diritto, poiché, come detto, non si darà facilmente luogo alla riapertura ex novo di un procedimento a suo carico.

La distanza fra il sistema nordamericano e quello italiano sembra perciò troppo grande perché le regole sulla prescrizione vigenti oltreoceano possano essere accolte senza gravi contraccolpi a casa nostra.

Che fare dunque? Nel nostro sistema la definitività del giudizio sul fatto richiede tempo e vari gradi di giudizio, perché da noi la giustizia penale non è concepita come un one shot game in cui due avversari si scontrano di fronte a dodici giurati laici, che senza dare una spiegazione dichiarano alla fine della partita chi ha vinto e chi ha perso. Tempi lunghi del processo e prescrizione dei reati, come si è visto, fanno però a pugni, sia che la prescrizione la si cancelli (com’è stato fatto) quanto che la si mantenga. Come ben si è detto da più parti occorre allora lavorare per ridurre i tempi del giudizio, ma se non vogliamo rinunciare al nostro modo di concepire la giustizia, come ricerca della verità sostanziale affidata a un terzo imparziale e non allo scontro fra due parti che difficilmente possono essere davvero dotate di armi pari, bisogna lavorare su due fronti.

Il primo è la riduzione delle fattispecie penali: un diritto penale così detto ipertrofico è da lunga data un problema da risolvere invece che da inasprire, come siamo soliti fare. Il secondo riguarda il potenziamento del numero di magistrati e cancellieri, sempre sotto dimensionati rispetto a un organico che occorrerebbe al contrario ampliare.

Si tratta di strade di puro buon senso, che però difficilmente verranno percorse. E se la soluzione dovesse invece essere un potenziamento di vie extra-dibattimentali, in cui la celerità fa premio sull’accertamento della verità, allora potremo dire di avere ancora una volta copiato, sia pure in modo diverso rispetto a quanto ho più sopra raccontato, il sistema statunitense. In terra nordamericana l’antidoto alla violazione dello speedy trial è infatti il patteggiamento fra accusa e difesa (plea bargain) che, con punte che arrivano al 99% dei procedimenti definiti, segna il definitivo abbandono della ricerca di una verità, quale che sia. Copiando questo aspetto del sistema statunitense avremmo allora importato ancora una volta il lato peggiore di quel modello: non un’idea diversa di giustizia, ma una pratica effettiva di non giustizia.

 

 

[1] Si vedano però casi drammatici come quello di Kalief Browder raccontato da Peter Edelman, in Not a Crime to be Poor. The Criminalization of Poverty in America, 2017. Si tratta di un ragazzino sedicenne accusato di furto in un negozio ed assolto dopo che per tre anni era rimasto in carcerazione preventiva perché, non avendo voluto patteggiare, era troppo povero per pagare la cauzione che gli avrebbe restituito la libertà prima dello svolgimento del processo. A seguito degli abusi subiti nei tre anni di carcere preventivo (dal 2010 al 2013), due dei quali patiti in solitary confinement, una volta assolto e in libertà il ragazzo si tolse la vita.

[2] Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993).

31/01/2019
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