Articoli di Questione Giustizia su violenza di genere
Per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
La recensione al volume di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, edito da Giuffrè (2024)
Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha emanato delle linee guida finalizzate ad assicurare una effettiva ed efficace presenza del pubblico ministero nei procedimenti civili in cui si rende necessaria protezione e tutela delle vittime di violenza domestica e dei minorenni. Le linee guida - che costituiscono aggiornamento di quelle emanate nel 2019 dalla medesima Procura della Repubblica - tengono conto degli effetti dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022. La particolare interconnessione del procedimento civile e del procedimento penale in questa materia rende opportuno che sia il giudice civile che il pubblico ministero possano, nel rispetto delle norme processuali, conoscere gli atti dei rispettivi procedimenti al fine di pervenire a valutazioni non parcellizzate. Nelle linee guida vengono richiamate le norme nazionali e sovranazionali di riferimento, nonché la risoluzione del CSM del 2018 in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. Il livello di dettaglio delle premesse e dell'articolato, e il costante riferimento all'esperienza concreta, rendono le linee guida Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli uno strumento pratico applicabile anche nel contesto di altri uffici giudiziari
Perché in molti casi non si riesce a proteggere le donne che denunciano di essere vittime di situazioni di abuso e di violenza? Il contributo cerca di rispondere a questa domanda, anche alla luce dell’importante esperienza della Commissione di inchiesta sul femminicidio, conclusasi nel settembre 2022, e di cogliere ̶ con un realismo più che mai consapevole di tutte le implicazioni non solo tecnico-giuridiche, ma anche sociali e politiche del contrasto giudiziario alla violenza di genere ̶le ragioni sistemiche e culturali per le quali, in tanti casi di femminicidio preceduti dalla denuncia della vittima, si evidenziano ancora omissioni, ritardi e mancanza di specializzazione, tanto nell’azione dei magistrati quanto in quella delle forze di polizia.
Il contributo tratta del rapporto fra genere e diritto penale, assumendo la misoginia, fondata sull’odio verso le donne, quale motivo che sta alla base della violenza di genere nella sua specifica – e prioritaria – manifestazione di violenza maschile contro vittime femminili. Ripercorso il processo di affermazione del concetto di genere nelle discipline criminologiche e penalistiche, nonché nello scenario internazionale, il saggio tematizza altresì il femminicidio, affrontando il problema della possibile valorizzazione del motivo d’odio misogino nell’ambito della legislazione penale, sotto forma di gender hate crime, anche alla luce del dato vittimologico.
Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.
Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.
Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021
La “storica” decisione della CEDU di condanna dello Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Carta afferma il diritto della donna che denuncia una violenza sessuale al rispetto della sua vita privata, anche da parte dei Giudici che ne esaminano la credibilità, che non può essere affermata o negata in base alle sue abitudini sessuali, ed alle sue libere scelte di comportamento, in applicazione di canoni di moralità che rispecchiano stereotipi superati sul ruolo delle donne. Lo Stato è tenuto alla tutela della libertà della persona, e della sua dignità, tanto più nell’occasione dell’esercizio dell’attività giurisdizionale: un principio che Questione giustizia vuole rilanciare nel giorno della ricorrenza della istituzione della Repubblica italiana.
La recensione al volume di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, edito da Giuffré-Francis Lefebvre (2020)
La violenza sulle donne in atti di processi tra il 1862 e il 1928 (con un’intervista all’Autrice)
La presentazione del Rapporto sull’applicazione della legge n. 69/19.
di contrasto al c.d. femminicidio
dal punto di vista del Pubblico Ministero