Articoli di Questione Giustizia su corte di cassazione
Tracciata l'origine del principio di bigenitorialità e del diritto dei figli e dei genitori alla relazione reciproca, se ne esaminano le principali applicazioni: l'affidamento e il regime delle visite. Dopo aver criticato la larghezza con la quale viene pronunciato l'affidamento condiviso, si affronta il tema delle condotte ostative del genitore collocatario: si sottolinea la necessità di distinguere attentamente tra quelle giustificate e quelle ingiustificate e si segnalano i provvedimenti opportuni atti a prevenire e a sanzionare queste ultime.
Problemi e prospettive dopo due anni dalla sua istituzione
Una recente pronuncia del giudice di legittimità offre lo spunto per svolgere riflessioni sull’inquadramento sistematico del danno da licenziamento diverso dal danno retributivo nella disciplina anteriore alla riforma cd Fornero, in relazione all’evoluzione della giurisprudenza sulla lesione di diritti a protezione costituzionale e in relazione all’incidenza per questi aspetti delle riforme successive (l. n. 92/2012 e d. lgs n. 23/2015).
Questione Giustizia pubblica, aggiornata al 2023, un'ampia raccolta di giurisprudenza di legittimità dedicata ai profili processuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale
Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.
A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali
Con la legge delega n. 206/2021, ed il successivo d.lgs. di attuazione n. 1456/2922, è stata abolita la "sezione filtro" della Corte di cassazione, introdotta , con una modifica dell'art. 376 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Questione Giustizia ripropone la relazione, sinora mai pubblicata, svolta nel 2009 dal prof. Giorgio Costantino nella quale viene tracciata la storia dell'istituto e le critiche che ne accompagnarono la faticosa gestazione.
La Notte bianca della pace e della legalità tenutasi a Roma presso la Corte di Cassazione sabato 28 maggio scorso è un’occasione per riflettere sul rapporto tra società civile e mondo della giustizia e sul modo in cui la percezione della magistratura è cambiata nel tempo.
La necessità di rendere compatibile la vincolatività nel processo del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale con la tendenza evolutiva della giurisprudenza impone di affidare la decisione sul rinvio alle sezioni unite. Ai fini dell’inerenza del rinvio pregiudiziale all’oggetto del processo, devono essere esposte nell’ordinanza di rinvio le circostanze di fatto che rendono necessario il rinvio e il primo presidente della Corte di cassazione deve avere il potere di dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale quando risulti manifesto che la detta necessità non ricorre.
Dopo le analisi sviluppate per gli uffici di merito, dove l’Ufficio per il processo – pur caratterizzato dalle novità e dalle ampie risorse fornite dal PNRR per la giustizia - si avvale già di numerose sperimentazioni, occorre esaminarne l’impatto sul giudizio di legittimità, dove l’istituto rappresenta una novità, soprattutto in relazione all’impostazione di modalità di lavoro: l’esame della normativa, primaria e secondaria, consente di formulare qualche previsione sulle sue potenzialità e di individuarne i limiti.
Nota sulla sentenza n. 2453 del 2021
Commento all’ordinanza interlocutoria n. 28316/2020
Si segnala l’esigenza che le questioni interpretative ed applicative del comma 8 bis dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176, siano collocate nel contesto normativo nel quale sono destinate ad operare. Si ricordano, a tal fine, le disposizioni, primarie e secondarie, e la struttura dei procedimenti innanzi alla Corte conseguente alle ultime riforme. Se segnala l’esigenza della circolazione delle informazione anche in funzione delle operazioni di smistamento dei ricorsi e le criticità di quelle disponibili. Se esamina, quindi, la più recente normativa. Si prospetta la possibilità che siano unificati i diversi procedimenti camerali di legittimità, che, anche al fine di sottrarre la Corte all’onere di un ripetuto esame dei ricorsi, funzionale allo smistamento ed alla decisione, la trattazione alla udienza pubblica sia riservata ai casi nei quali una parte o il pubblico ministero chiedano la discussione orale, come previsto nei gradi di merito dagli artt. 190 bis, comma 2, 281 quinquies, comma 2, 352, comma 2, c.p.c., e che questa possa svolgersi in presenza o da remoto, come previsto dall’art. 221, commi 6 e 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77.
Quando chiedo ad un avvocato che si confronta con il processo telematico un suggerimento per migliorare il sistema, la risposta è sempre la stessa: l’adozione di un processo telematico unico per tutte le giurisdizioni. Invece, quasi a fargli dispetto, ogni giurisdizione in Italia ha il suo processo telematico: il fratello maggiore è PCT in primo e secondo grado civile, secondogenito è PAT davanti al giudice amministrativo, quindi ha visto la luce il giovane GIU.DI.CO. per la magistratura contabile e poi è stata la volta del neonato PTT per il giudice tributario in primo e secondo grado. Ora, per la gioia del giudice penale, sta muovendo i primi passi PPT. Manca poco al parto di un sesto fratello, lungamente desiderato? O piuttosto il processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà una costola del PCT che, unico tra i fratelli, per le funzioni stesse della Corte dovrà imparare a parlare presto con ciascuno di loro? E a quando il lieto evento?
Vede la luce, per i tipi di Cacucci, la nuova edizione di un'opera che coniuga utilità pratica a riflessioni profonde su temi e interrogativi fondamentali per ogni giurista