Articoli di Questione Giustizia su pandemia
Diritto costituzionale dell’emergenza (Giappichelli, 2023) di Valeria Piergigli esamina - con riferimenti ampi all’esperienza nazionale, sovranazionale e internazionale, e al contesto comparatistico - gli aspetti problematici di una risposta all’emergenza rispettosa dello stato costituzionale di diritto. Le riflessioni in materia sollecitano i giuristi a ricercare una definizione di emergenza che sfugga al ricorrente uso comune del termine e ad affrontare la questione della necessità – o meno – di una disciplina espressa dello stato di emergenza (emergency clause) nella Costituzione: auspicabilmente con uno sguardo lungo sul tema della difesa della democrazia costituzionale dalle intense suggestioni “efficientiste” della concentrazione del potere.
La recensione al volume di Francesca Coin, edito da Einaudi (2023)
La recensione al volume di Chiara Saraceno, David Benassi, Enrica Morlicchio, edito da Il Mulino (2022)
Sommario: 1. Introduzione – 2. I principali esiti della ricerca; primi spunti di comparazione – 3. Salute pubblica e diritti fondamentali: le questioni principalmente affrontate – 4. Focus: salute pubblica e accesso all’istruzione – 5. Focus: salute pubblica e vaccini – 6- What is next? I possibili futuri orizzonti della Covid Litigation
Sommario. – 1. L’esperienza della pandemia. La priorità dell’osservanza – 2. Presupposti epistemici del sistema normativo - 3. Autorità, libertà, autoresponsabilità – 4. Fare i conti con l’inosservanza – 5. Quali prospettive?
Come è già avvenuto per la vaccinazione anticovid, anche la “certificazione verde” divide la nostra come altre società avanzate. Non scandalizzarsi di questa nuova, ennesima, divisione e consentirle di esprimersi ha, al fondo, una idea antica: che il confronto e l’urto di pensieri diversi sia ancora, se non l’unico, il miglior metodo a disposizione per trovare le soluzioni più ragionevoli ed accettabili ai problemi della convivenza collettiva. Per parte nostra restiamo convinti che la campagna di vaccinazione sia uno strumento di liberazione dai più gravi timori per la salute individuale e collettiva e che la vaccinazione sia al tempo stesso un diritto ed un onere, il cui mancato adempimento può giustificare una serie di calcolate restrizioni e limitazioni, adottate nell’interesse collettivo, in vari ambiti della vita sociale.
Nel contesto del dibattito in corso nel Paese sui temi dell’obbligo vaccinale e della certificazione verde pubblichiamo questo studio dell’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale Stefano Rodotà, che, per la qualità della riflessione svolta, colloca su un terreno elevato il confronto in atto su questioni difficili e controverse.
Alla pandemia che ha pesantemente inciso su tutti gli aspetti della vita del Paese si è aggiunta una “infodemia” incontrollata e incontrollabile: una furia narrativa che lo ha diviso in due fazioni, agevolata da un uso pervasivo dei social media. Al fondo alle argomentazioni che valutano in termini contrapposti la disciplina dell’onere della vaccinazione e del certificato verde sta il medesimo tema – la libertà naturale – sul quale vale la pena di soffermarsi a riflettere.
Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale ha preso posizione sui margini di intervento delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, annullando il nucleo fondamentale di una legge valdostana, già sospesa in via cautelare. La portata della decisione trascende l’oggetto del contendere, investendo, quanto meno indirettamente, l’impalcatura normativa predisposta dalle istituzioni nazionali per affrontare l’epidemia.
Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia.
Si segnala l’esigenza che le questioni interpretative ed applicative del comma 8 bis dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176, siano collocate nel contesto normativo nel quale sono destinate ad operare. Si ricordano, a tal fine, le disposizioni, primarie e secondarie, e la struttura dei procedimenti innanzi alla Corte conseguente alle ultime riforme. Se segnala l’esigenza della circolazione delle informazione anche in funzione delle operazioni di smistamento dei ricorsi e le criticità di quelle disponibili. Se esamina, quindi, la più recente normativa. Si prospetta la possibilità che siano unificati i diversi procedimenti camerali di legittimità, che, anche al fine di sottrarre la Corte all’onere di un ripetuto esame dei ricorsi, funzionale allo smistamento ed alla decisione, la trattazione alla udienza pubblica sia riservata ai casi nei quali una parte o il pubblico ministero chiedano la discussione orale, come previsto nei gradi di merito dagli artt. 190 bis, comma 2, 281 quinquies, comma 2, 352, comma 2, c.p.c., e che questa possa svolgersi in presenza o da remoto, come previsto dall’art. 221, commi 6 e 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77.
Si raccolgono qui gli interventi di Maria Giuliana Civinini (presidente del Tribunale di Pisa), Claudio Cecchella, (professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa) e Giuseppe Ruffini (professore di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre) alla Giornata europea della giustizia svoltasi il 27 ottobre 2020 presso il Tribunale di Pisa e dedicata a Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee per il futuro prossimo. Ciascun intervento è scaricabile in formato pdf ai link qui disponibili, insieme al programma della Giornata.
Il punto di vista e di analisi di una Procura per i Minorenni
Gli oltre € 200 mld destinati all’Italia nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, impongono – perché espressamente richiesto dalla Commissione UE –una riflessione globale e coraggiosa sull’efficacia della giurisdizione che necessariamente si occupi anche delle risorse umane e materiali da destinare al servizio giustizia.
L’ANM, che ancora recentemente si era occupata de “la giustizia del futuro”, deve porsi al centro di questo dibattito e concentrare da qui al 30 aprile 2021, ultima data fissata per la predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutte le proprie forze per contribuire a delineare il volto della Giustizia da qui ai prossimi 10/15 anni.
L’articolo esamina l’efficacia degli interventi di integrazione dei redditi adottati dal Governo nei primi mesi della pandemia tenendo conto anche di alcuni pre-esistenti difetti del sistema di Welfare. Partendo da questi difetti oltre che dai lasciti di lungo termine della pandemia l’articolo riflette poi sul possibile ruolo delle imposte patrimoniali.
La recensione a Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi tra letteratura e diritto, a cura di Gabrio Forti, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2020. Il libro è scaricabile gratuitamente sul sito dell’editore: https://www.vitaepensiero.it/news-novita-le-regole-e-la-vita-5317.html. Nel file del libro sono disponibili collegamenti ad una serie di video in cui gli autori presentano i loro contributi.
Un appello di studiosi di diritto e procedura penale per una rinnovata attenzione al carcere
La nuova ondata della pandemia tra preoccupazione, paura, negazionismo, impreparazione e improvvisazione. Gli uffici giudiziari penali, la loro organizzazione, l’esigenza di rendere comunque giustizia e di pensarsi come collettività.
Nel marzo 2020 l’Accademia svizzera delle scienze mediche (Akademien der Wissenschaften Schweitz) e la Società svizzera di medicina intensiva hanno fornito indicazioni sul possibile razionamento dei trattamenti di medicina intensiva reso necessario dalla scarsità di risorse per massiccio afflusso di pazienti COVID-19, il cui contenuto si basa su presupposti scientifici ed etici ma tiene conto di parametri normativi costituzionali e ordinari. L’attuale aumento dei contagi potrebbe rende applicabili le indicazioni, e anche in Italia di recente vi è stata una presa di posizione deontologica.
Nell’emergenza sanitaria ed economica il diritto è chiamato a svolgere la sua funzione regolatrice e ordinatrice senza snaturarsi in uno scomposto e confuso diritto dell’emergenza. E la magistratura, pur scossa dalla sua crisi interna, è tenuta a non ripiegarsi su se stessa, per non far mancare al Paese, in questo frangente, il suo apporto di conoscenza e di esperienza.
Il diritto è di fronte alla sfida della pandemia, che non sappiamo quanto durerà e se avrà modo – purtroppo – di ripresentarsi. Per affrontarla occorre avere ben presenti alcuni paradigmi generali e alcune premesse di contesto. Il più significativo dei paradigmi è l’assenza di una supremazia gerarchica del diritto alla salute sugli altri diritti. Quanto alle premesse di contesto, occorre ricordare che la Costituzione non ha bisogno d’essere riformata per introdurvi una specifica norma sulle emergenze e che il nostro ordinamento disciplina già con una certa precisione lo “stato di emergenza”, la cui dichiarazione è potenziale oggetto di sindacato giurisdizionale.
La crisi pandemica ci ha costretti a ristabilire un ordine di priorità che avevamo smarrito, rimettendo al centro il valore del lavoro e il ruolo dello Stato nel sistema economico. E nel portare alla luce la insostenibilità dello status quo neoliberale, ci invita a cogliere l’opportunità per un radicale cambiamento di prospettiva e di politiche, a partire dal rilancio del progetto europeo.
L'emergenza epidemiologica ha reso necessarie misure di contenimento, presidiate anche da sanzioni penali, e prefigura la possibile applicazione di norme penali sul reato di epidemia e sulla responsabilità in ambito sanitario. Per ciascuno di questi temi i principi generali e gli orientamenti giurisprudenziali vengono posti a confronto con le specificità dell'emergenza, ricostruendo un quadro di diritto penale della condizione di epidemia.