Articoli di Fabrizio Filice
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La recensione al volume di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, edito da Giuffrè (2024)
Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)
«Il fascismo è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti»
Perché un diritto femminile? E in che senso un diritto femminile? La neutralità sessuale della norma non è già in sé una garanzia di eguaglianza e di parità per tutti i consociati, senza distinzione di sesso o di altre condizioni personali? E al contrario, non è rischioso tentare un percorso teorico di sessualizzazione o di “genderizzazione” del diritto? Non significherebbe forse piegarne la tendenziale neutralità all’adesione a istanze politiche di parte?
Con questo numero della Trimestrale cerchiamo di rispondere, come si evidenzia nell’introduzione che segue, a questi comprensibili interrogativi. E di dimostrare come la neutralità sessuale (ma anche razziale e censitaria) del diritto occidentale contemporaneo sia più una tautologia che una realtà. Quando invece un’apertura dei confini del ragionamento giuridico potrebbe consentire l’ingresso a una prospettiva altra, universale, intimamente connessa al concetto di legame e di obbligo incondizionato verso i corpi, tutti i corpi, che abitano questa terra nel qui e ora. Una prospettiva che ritroviamo in una parte significativa (ma sistematicamente ignorata tanto dai giuristi teorici quanto dai pratici) del pensiero filosofico e giuridico maturato nel contesto degli studi di genere. E che può costituire una preziosa occasione per una nuova fondazione dei diritti umani, in modo che essi diventino davvero uno strumento concretamente agibile ed efficace nel contrasto alle crescenti disuguaglianze e alle sfere di vulnerabilità che ne conseguono.
Il contributo, il cui nucleo essenziale ha costituito la traccia per l’intervento pronunciato in occasione del Congresso dell’Associazione nazionale magistrati, nel corso della sessione “Crisi e rilancio dell’attività associativa”, il 15 ottobre 2022, a Roma, vuole presentare i contenuti di una proposta di rinnovamento della magistratura progressista, nella prospettiva di un legame strutturale con la società civile e con gli altri corpi intermedi, improntato alla salvaguardia dello Stato di diritto e alla tutela dei diritti umani.
La storia di Cloe Bianco è divenuta un tema centrale nel dibattito pubblico e collettivo di questi ultimi giorni. Quando vicende personali di questa natura entrano a far parte del discorso pubblico, e quindi anche della coscienza collettiva, può essere opportuno riflettere, secondo la prospettiva che a ognuno compete per background professionale o personale, su quella “porzione di complessità” della quale si possa dire con cognizione di causa, partecipando così alla rielaborazione collettiva del fatto. Ciò può aiutare la comunità, anche nei suoi diversi sottogruppi, a capire cosa è avvenuto e a elaborare argomenti e modalità di comprensione per accrescere e sviluppare la propria valutazione informata degli eventi. Come giuristi, riteniamo quindi di proporre le nostre considerazioni in merito alla vicenda giudiziaria che ha riguardato la prof.ssa Bianco e la sanzione disciplinare che ha ricevuto dopo essersi presentata, per la prima volta, presso l’istituto scolastico dove insegnava, esprimendo, anche con il proprio aspetto, il genere (femminile) al quale sentiva di appartenere.
L’ordinanza della Corte di Assise di Roma che ha dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza e del conseguente decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, con il quale erano stati rinviati a giudizio i quattro agenti della National Security egiziana accusati dell’omicidio di Giulio Regeni, apre una ulteriore breccia, dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, nella disciplina del processo in assenza, attraversandone la parte più incerta e problematica che è quella del trattamento dei cosiddetti “finti inconsapevoli”.
Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.
La questione dell’Afghanistan evidenzia in modo particolarmente chiaro, nel contesto geopolitico, le ambiguità e gli opportunismi tattici che legano i Paesi occidentali alla narrazione dei diritti umani; ambiguità alle cui radici vi è un nodo politico e culturale da sciogliere, che affonda nella storia coloniale e anche nella questione di genere, non ancora realmente assimilata né elaborata dai nostri ordinamenti giuridici nonostante i proclami mediatici, sempre più diffusi in materia. Il flusso migratorio già in atto dall’Afghanistan, che non sarà certamente paragonabile in termini quantitativi a quello degli ultimi anni, potrebbe indurre i Paesi occidentali a nuove “torsioni” del discorso sui diritti e a mettere di nuovo in primo piano interessi politici, economici e strategici. Per la parte che avrà nella vicenda afghana la giurisdizione, in particolare della protezione internazionale, sarà quindi chiamata a una sfida d’indipendenza da qualsiasi valutazione “altra” dal riconoscimento effettivo del diritto di asilo; così come dovrà dimostrare una capacità, maggiore rispetto a quella dei governi europei, di analisi e di implementazione della questione di genere.
Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia.
Nel contributo qui pubblicato si esamina il c.d. d.d.l. Zan (in materia di omo-lesbo-bi-transfobia) dall’angolo visuale penalistico; si considera pertanto il rilievo costituzionale del bene giuridico protetto con le nuove previsioni incriminatrici, delineando quindi la fisionomia e i contenuti delle fattispecie che si intende introdurre con la novella. Il contributo si chiude con una interessante riflessione sull’uso del diritto penale in chiave antidiscriminatoria.
RBG, che ci lascia dopo aver vissuto una vita geniale, entusiasta, volitiva e innamorata, ci consegna un patrimonio giuridico sconfinato che non possiamo disperdere