Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne come monito alla magistratura

di Fabrizio Filice
Componente del Comitato esecutivo di Magistratura democratica

Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.  

L’impegno nel contrasto alla violenza maschile sulle donne non si esaurisce negli eventi che vengono meritevolmente proposti il 25 novembre di ogni anno (dall’introduzione della giornata internazionale a ciò dedicata, con risoluzione 17 dicembre 1999 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite) per sensibilizzare l’opinione pubblica.

La magistratura, in particolare, è chiamata a interrogare sé stessa proprio per il ruolo nevralgico che ricopre nella protezione delle vittime in quanto snodo decisivo del percorso di uscita dalla violenza; un percorso che esita nella denuncia ma inizia molto prima: con l’ascolto della vittima sin dalla prima volta in cui, piena di dubbi e di paure,  e quasi facendo per prima violenza a sé stessa, si affaccia a uno sportello antiviolenza; sino ai colloqui profondi, che le scavano dentro, con assistenti sociali e psicologhe specializzate, spesso in team con i Centri antiviolenza; il tutto per guidare la vittima alla consapevolezza di “stare nella violenza” e dei rischi che realmente sta correndo: rischi spesso altissimi, ai quali le impietose statistiche dei femminicidi ci hanno ormai abituati.

Come magistratura siamo consapevoli della nostra inadeguatezza e dell’enorme lavoro che dobbiamo essere disposti a fare per costituire un reale ed efficace presidio a tutela delle vittime di violenza?

La strada – quella reale, quella di tutti i giorni di lavoro che non sono il 25 novembre - è davvero in salita.

Troppi magistrati considerano ancora la violenza domestica e di genere come una materia minore, non specializzata, fatta solo di grandi numeri, turni estenuanti e poca soddisfazione professionale.

Troppi magistrati sono, e fanno di tutto per restare, completamente inconsapevoli dei pregiudizi con i quali leggono le denunce o ascoltano la testimonianza delle vittime (“anche questa vittima però … prima lo denuncia e poi lo va a cercare” … “lui ha sbagliato, certo, lei però lo ha esasperato, lo ha tradito, lo ha illuso” … “ma non sarà che c’è una causa civile pendente in cui, guarda caso, discutono dell’assegno?” … “comunque anche se picchiava la compagna non si può assolutamente limitare il suo diritto, come padre, di vedere regolarmente i figli, la violenza sulla donna non c’entra con l’essere un buon padre”, questi sono solo alcuni tra i più ricorrenti).

Troppi magistrati avvertono ancora un senso di estraneità al proprio humus giuridico culturale degli strumenti introdotti dalla normativa europea per neutralizzare i meccanismi di vittimizzazione secondaria ai quali la vittima di violenza domestica, sessuale e di genere è constatemene sottoposta nelle indagini e nei processi a carico dei presunti autori della violenza, a cominciare dall’incidente probatorio speciale con modalità protette,  che deve essere ancora metabolizzato come una deroga alla – e una protezione della vittima dalla - prassi del controesame aggressivo.

I frutti avvelenati di questa difficoltà, se non vera e propria resistenza, di una parte significativa della magistratura ad aprirsi a una lettura del diritto anche in prospettiva di genere sono purtroppo evidenti: la fuga dalla materia dei pubblici ministeri, che spesso considerano  il passaggio ai gruppi “fasce deboli” come una gavetta necessaria, affrontata senza motivazione,  per aspirare poi a materie più gratificanti; il costante affacciarsi alla cronaca di provvedimenti giudiziari discutibili, che sembrano non solo assorbire ma quasi rivendicare i pregiudizi di genere come chiave di contro-lettura giuridica del fatto, quasi a volersi  responsabilizzare della missione conservatrice di impedire una “deriva vittimologica” percepita come giuridicamente, e politicamente,  non neutrale; provvedimenti a volte così discutibili da meritare persino la censura della Corte Europea dei Diritti Umani, come avvenuto nel caso J.L., del 27 maggio scorso, in cui la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Carta,  affermando il diritto della donna che denuncia una violenza sessuale al rispetto della sua vita privata anche da parte dei Giudici che ne esaminano la credibilità, i quali non possono correlare il vaglio di credibilità alle sue abitudini sessuali e alle sue libere scelte di comportamento, in applicazione di canoni di moralità che rispecchiano stereotipi sul ruolo delle donne[1]; oppure da necessitare una correzione in sede di legittimità, come dimostra il fatto che la Cassazione sia puntualmente costretta a riaffermare l’ovvio, e cioè che la testimonianza della vittima di una violenza domestica, sessuale e/o di genere, deve essere assimilata, dal punto di vista dell’efficacia probatoria, alla testimonianza di una vittima di qualsiasi altro reato e non alla “chiamata di correità” la quale, proprio perché promana dal coimputato e non dalla vittima del reato, deve essere invece riscontrata da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità[2].

E poi la persistente levata di scudi dei dirigenti degli uffici di fronte all’ipotesi di ampliare le aree di specializzazione sulla violenza domestica e di genere, in modo strutturale, nel settore giudicante – al momento solo gli Uffici di Procura risultano in media sufficientemente specializzati, in parte minore  gli uffici dibattimentali e per nulla gli uffici dei giudici per le indagini e per l’udienza preliminare –, nonostante un evidente tentativo di moral suasion del Consiglio superiore della magistratura, perseguito con ben due delibere in tre anni: quella del 9 maggio del 2018 e la recentissima dell’8 novembre 2021, con la quale il Consiglio ha stabilito un monitoraggio sistematico sugli Uffici, con cadenza annuale, con l’obiettivo di affinare sempre di più gli strumenti di analisi sulle criticità usualmente eccepite contro la specializzazione, e di arrivare così a prevedere soluzioni organizzative che rendano possibile, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni dei vari Uffici, la massima specializzazione possibile.

Come Magistratura democratica non intendiamo certo porci al di fuori, e tantomeno al di sopra, di queste problematiche che interrogano la magistratura tutta, senza distinzione di appartenenza e, purtroppo, pare, nemmeno di generazione.

Riteniamo però che interpretare il senso di questa giornata come ordine giudiziario significhi necessariamente essere disponibili quantomeno a un primo passo: quello di guardare al proprio interno, ammettere che la strada per l’eliminazione, (anche) via diritto, del fenomeno della violenza maschile è un’altra dall’attuale, ed essere disposti al cambiamento.

Soprattutto  pensiamo che questo passaggio – non facile, certo – sia necessario non solo per la tutela della vittime  ma anche per tutela del nostro lavoro; quando infatti accade (molto spesso, purtroppo, anche negli ultimi giorni) che una donna venga uccisa nel corso di un procedimento penale originato dalla sua denuncia, la società civile, i media e la politica pongono inevitabilmente domande sui criteri di azione a tutela della vittima seguiti dai pubblici ministeri e dai giudici che hanno trattato il caso; e il rischio, in termini di esposizione mediatica e, in alcuni casi, anche di rilievi disciplinari, è quello di una focalizzazione esclusiva delle eventuali responsabilità dei singoli magistrati, ai quali non sono stati però forniti gli strumenti necessari, in termini di formazione specialistica e di organizzazione, per attuare il maximum standard di protezione della vittima.

Ammettere che è il sistema nel suo complesso a non funzionare è dunque il primo passo per il miglioramento.

Potremmo, possiamo, fare molto: gli studi giuridici di genere sono ormai a un ottimo livello, in termini di presenza e specializzazione, in molte Università italiane: la Scuola Superiore della Magistratura potrebbe quindi organizzare, in modo strutturale, a livello centrale e per distretti, un percorso formativo stabile dedicato ai giudici, civili e penali, e ai pubblici ministeri che si occupano della materia, sia nei Tribunali ordinari che nei Tribunali per i minorenni, per fornire loro anche gli strumenti culturali necessari per  decriptare la complessità delle vicende legate alle relazioni tra i sessi e tra i generi, a cominciare dai concetti scientifici di sesso e genere, le varie declinazioni di quest’ultimo, le origini del patriarcato e  le sue espressioni istituzionali; le diverse forme della violenza, non solo fisica e sessuale ma anche psicologica, emotiva ed economica,  e le loro conseguenze sull’esistenza delle vittime principali, le donne, e sui minori che vi assistono; e poi gli studi internazionali sui protocolli di risk assessment, che possono aiutare l’interprete a cogliere in tempo i segnali di allerta in presenza dei quali può essere necessario, anche in assenza di gesti eclatanti, intervenire con una restrizione della libertà,  a volte anche della massima intensità, dell’indagato quale autore della violenza, in quanto aspettare un gesto più grave potrebbe significare, come spesso significa, arrivare troppo tardi.

Potrebbero essere costituite presso ogni distretto Reti territoriali antiviolenza ( già previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza) che non si riducano all’adozione di  protocolli statici, presto sottoscritti e presto dimenticati, ma che “vivano” di incontri stabili, con cadenza almeno mensile, tra rappresentati delle varie istituzioni, o loro delegati specializzati, per coordinare in “buone prassi” le attività delle diverse agenzie che si occupano della materia: servizi sociali, Centri antiviolenza, ASL, Prefetture, Questure, Carabinieri e ovviamente gli Uffici Giudiziari in ogni articolazione, compresa quella minorile.

«Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza[3]», si dice.

Accettiamo la sfida; partiamo da qui, da noi.


 
[1] Si vedano, pubblicati su questa rivista: R. Sanlorenzo, La vittima ed il suo Giudice, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vittima-ed-il-suo-giudice; P. Di Nicola Travaglini, La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima "imperfetta", https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-edu-alla-ricerca-dell-imparzialita-dei-giudici-davanti-alla-vittima-imperfetta; L. D’Ancona, Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU, https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu.

[2] Tra le più recenti, Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070-01; Se. 1, n. 13016 del 06.03.2020, non massimata.

[3] Citazione da una poesia di Madre Teresa di Calcutta.

25/11/2021
Altri articoli di Fabrizio Filice
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il caso della consigliera Rosanna Natoli. E’ venuto il momento del diritto?

Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore. 

02/09/2024
Il nuovo codice rosso

La recensione al volume di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, edito da Giuffrè (2024)

29/06/2024
L’imparzialità dei giudici e della giustizia in Francia…in un mondo dove gravitano i diritti fondamentali

Un viaggio nella storia del pensiero giuridico alla luce dell’esperienza francese, sulle tracce di un concetto connaturato al funzionamento della giustizia, reattivo ai tentativi di soppressione o mascheramento tuttora capaci di incidere sul ruolo del magistrato all’interno della società. Una società complessa e plurale, di cui egli è parte attiva a pieno titolo. Nella lucida e personalissima testimonianza di Simone Gaboriau, l’imparzialità emerge come principio-cardine dell’ordine democratico, fondato – necessariamente – sull’indipendenza dei poteri che lo reggono.
Pubblichiamo il contributo nella versione italiana e nella versione originale francese. 

16/05/2024
L’imparzialità del giudice: il punto di vista di un civilista

Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono  sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se  l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni  l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità. 

04/05/2024