La disposizione che interessa le udienze pubbliche fissate dal 1° gennaio 2023 è quella dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno ed entrato in vigore oggi, 30 dicembre 2022, giusta l’art. 24 dello stesso d.l.
L’art. 8 è rubricato «Proroga di termini in materia di giustizia» e al comma 8 così dispone:
«8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
La proroga della cameralizzazione è disposta con riferimento alla disposizione del comma 8-bis dell’art. 23 del d.l n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176 del 2020, la quale così dispone: «Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria [omissis]».
Questa norma era attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2022, come emerge dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, come modificata dalla l. di conversione n. 15 del 2022: tale norma disponeva espressamente che l’art. 23, comma 8-bis sopra ricordato si debba osservare fino al 31 dicembre 2022.
Ora, la proroga dell’applicabilità della norma alle udienze fissate fino al 30 giugno 2023, ha il significato di disporre che le modalità di tenuta dell’udienza pubblica fino a quella data siano quelle stabilite dall’art. 23-comma 8-bis.
La proroga concerne, evidentemente anche le modalità di interlocuzione fissate dal comma 8-bis per i poteri del Pubblico Ministero e delle parti in ordine ad esse.
Ora, è palese che, provvedendo la nuova norma di proroga del regime del comma 8-bis solo per l’avvenire, essa risulta applicabile soltanto a quelle udienze pubbliche già fissate alla data odierna (30 dicembre 2022), che si debbano tenere in date successive al 1° gennaio 2023, le quali rendano possibile, in relazione al momento della comunicazione al Pubblici Ministero e alle parti, l’esercizio del potere di richiedere l’effettivo svolgimento dell’udienza pubblica.
Ne segue che, calcolando il termine di venticinque giorni prima dell’udienza, essendo entrato in vigore il d.l. oggi, 30 dicembre 2022, il Pubblico Ministero e le parti si trovano nella condizione di osservare quel termine per le udienze in relazione alla cui data, calcolando a ritroso, intercorrano venticinque giorni liberi prima di essa. Poiché oggi è venerdì 30 dicembre 2022 e il comportamento di P.G. e parti può essere tenuto – secondo il principio per cui la legge dispone per l’avvenire - da domani 31 dicembre 2022, che è sabato ed è equiparato a giorno festivo dall’art. 155, quarto comma, c.p.c., e poiché il 1° gennaio 2023 è domenica, cioè giorno festivo, i venticinque giorni liberi possono cadere solo con riferimento al 2 gennaio 2023 e comprendere il periodo dal 27 gennaio compreso fino al 3 compreso.
Il giorno 28 gennaio è sabato e, dunque, la prima udienza in relazione alla quale la proroga potrà operare è necessariamente quella del 30 gennaio 2023. La proroga, naturalmente, potrà operare per le udienze successive.
Ne segue che per tutte le udienze fissate in date antecedenti al 30 gennaio 2023 la trattazione in udienza pubblica sarà automaticamente effettiva e non soggetta al citato comma 8-bis redivivo.
Non è possibile ritenere che P.G. e parti possano osservare la nuova norma sulla facoltà di chiedere l’effettiva trattazione a partire da oggi, data di entrata in vigore di essa, perché così il termine non sarebbe…libero. In altri termini, l’entrata in vigore oggi del d.l. comporta – mi pare - che la libertà del termine escluda che si debba calcolare il giorno odierno.