1. Evoluzione normativa della protezione umanitaria e profili di diritto intertemporale
Come è noto, la protezione umanitaria costituisce uno dei tre pilastri su cui si fonda il sistema pluralistico della protezione internazionale nell’ordinamento italiano, insieme al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Tali istituti costituiscono attuazione del diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3, Cost. (Cass. n. 26887/2013, n. 10686/2012).
In particolare, la protezione umanitaria è stata oggetto di una significativa evoluzione normativa, da ultimo culminata nel d.l. 21 ottobre 2020, n.130, poi conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173.
Già con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, erano state apportate rilevanti modifiche, di fatto abolendo le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (ossia l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, vecchio testo, e l’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008) e sostituendole con ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “casi speciali”.
Tuttavia, alle domande per il riconoscimento della protezione umanitaria proposte prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, ha continuato a trovare applicazione, ratione temporis, il regime previgente, incentrato sulla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.
Come precisato dalle Sezioni Unite, tali domande dovevano, dunque, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 avrebbe comportato il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali”, introdotto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018 (Cass., Sez. Un., n. 29459/2019).
La nuova disciplina introdotta nel 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 5, comma 6, t. u. imm., reintroducendo il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ma non quello ai seri motivi di carattere umanitario. Inoltre, all’art. 19 t.u. imm., ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento (non- refoulement) di cui al comma 1.1., ricomprendendo le ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
In sede di conversione del suddetto d.l., sono state introdotte ulteriori modifiche all’art. 19 t.u. imm., prevedendo che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all’art. 5, comma 6 e introducendo, tra le altre, una clausola che comunque consente l’allontanamento dal territorio nazionale dello straniero, quando ciò sia reso necessario da ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, ma pur sempre nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tuttavia, la nuova disciplina, in vigore dal 22.10.2020, non trova immediata applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 15 di tale decreto legge che, al primo comma, prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali e, al secondo comma, sancisce che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali.
Ne emerge come la nuova disciplina si applichi ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei Tribunali al momento della sua entrata in vigore, con esclusione, peraltro, dei giudizi di rinvio.
Ne consegue che, in relazione ai giudizi di cassazione pendenti, occorrerà avere riguardo alla data di presentazione della domanda amministrativa che, se anteriore al 5.10.2018, come nel caso dell’ordinanza di rimessione n. 28316/20, comporterà l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998; mentre, se proposta nel periodo ricompreso tra il 5.10.2018 e il 21.10.2020, determinerà l’applicazione del d.l. n. 113/2018.
Un primo profilo di criticità di tale regime intertemporale è dato, dunque, dal fatto che esso può dar luogo a trattamenti differenziati, a seconda della data di presentazione della domanda amministrativa e dell’organo giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento: da qui la prospettazione di interpretazioni alternative del suddetto art. 15, volte ad eliminare tali disarmonie applicative.
2. La giurisprudenza di legittimità e la nozione di “vulnerabilità”
In dottrina e giurisprudenza, quanto al regime, applicabile ratione temporis, di cui agli artt. 32 d.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, è stata sottolineata la natura residuale e atipica della protezione umanitaria, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni non tipizzate, da individuare sulla base di una valutazione caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), il richiedente si trovi in situazioni di vulnerabilità tali da non consentirne l’espulsione [1].
In tal senso, la protezione umanitaria è stata definita in dottrina come istituto di chiusura dell’intero sistema di tutele dello straniero, posta in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche “maggiori”, ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria [2].
L’interpretazione del concetto di vulnerabilità, in tema di protezione umanitaria, inizialmente condotta dalla Corte di legittimità su una linea prudente, è giunta ad un’estensione della fattispecie con la sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455 [3], che ha aperto ad una concezione allargata della vulnerabilità del migrante.
Oggetto della valutazione – afferma la Corte - «la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell'indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento». L’operazione comparativa va, dunque, effettuata con riferimento all’inserimento sociale nel Paese di accoglienza, anche se non risulta sufficiente la semplice allegazione di un’esistenza migliore nel paese stesso, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessario, in concreto, «verificare la condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili» [4].
Si tratta di «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (ai sensi dell’art. 2 della Costituzione)». Invero, tale valutazione deve essere operata considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata.
Riguardo al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, la Suprema Corte ha, poi, affermato che esso «può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili».
Le pronunce successive hanno, in linea di massima, seguito le indicazioni fornite, con esiti alterni in base alla considerazione che l’elevato grado d’integrazione socio-lavorativa riscontrato non è stato ritenuto sufficiente all’accoglimento del ricorso, avendo l’altro estremo dell’accertamento portato a escludere la vulnerabilità nel Paese d’origine [5].
Dopo l’intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, ricorrente è stata l’affermazione per cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è, in particolare, necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese d'accoglienza [6].
Alcune decisioni hanno introdotto il c.d. principio di “comparazione attenuata”, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio. In altri termini, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”, che si concreta nella situazione oggettiva/effettiva del paese di rimpatrio, con esclusivo riferimento alla comparazione del livello di integrazione raggiunto in Italia e dalla valutazione della «privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale» [7].
Di rilievo è poi la sentenza n. 23720/2020 della Corte di Cassazione, che appare come la pronuncia che in parte anticipa le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione.
Tale sentenza ha, anzitutto, operato una ricostruzione ad ampio spettro della nozione di vulnerabilità alla luce dell’art. 8 CEDU, sottolineando che la giurisprudenza della Corte EDU pone a carico dello Stato un obbligo positivo in merito al rispetto effettivo della vita familiare, tanto che, ove sia accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi.
Di qui la conclusione che «un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è quindi compatibile con il disposto dell’art. 8 CEDU solo se persegue uno scopo legittimo e possa ritenersi necessaria, in ragione di un bisogno sociale imperioso e in funzione di una proporzionata soddisfazione del legittimo scopo perseguito. Il giudice del merito, nel valutare la situazione di vulnerabilità dello straniero alla stregua di un simile obbligo internazionale, era perciò chiamato a prendere in esame non solo l’esistenza e le caratteristiche del rapporto familiare, ma anche il ricorrere di un bisogno sociale necessario, siccome volto a perseguire uno scopo legittimo, e proporzionale, cioè non eccessivo sul piano personale rispetto agli scopi perseguiti, che, all’esito di un bilanciamento fra interessi concorrenti, ostasse al riconoscimento della forma di tutela minore richiesta. Nell’effettuare un simile bilanciamento il giudice del merito doveva tener conto, tra l’altro, di fattori quali la portata del danno che avrebbe subito effettivamente la vita familiare in caso di rimpatrio del migrante e l’importanza dei legami esistenti nello Stato contraente, da un lato, e il controllo dell’immigrazione o considerazioni di ordine pubblico che avessero fatto propendere per l’esclusione, dall’altro».
Sempre in tema di valutazione comparativa, quanto alla rilevanza della condizione di povertà, per esempio, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa suddetta, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo solo ove si traduca in una condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il richiedente asilo si troverebbe esposto ove rimpatriato, con conseguente rischio di sottoporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali [8], ovvero in un’assoluta ed inemendabile povertà generalizzata presso alcuni strati della popolazione o di alcune tipologie analoghe a quelle del ricorrente, con conseguente impossibilità di sostentamento [9].
Secondo un altro orientamento, non è sufficiente la mera allegazione della situazione di grave difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, posto che non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire i parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri, salvo che essa raggiunga la soglia della carestia e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. Ne consegue che le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rimpatrio, non possono essere poste a fondamento del rilascio del permesso per motivi umanitari, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.
Quanto ai motivi di salute, ancora, la situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell’impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza che il giudice valuti anche la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto nelle condizioni di godere dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia [10].
3. Vita familiare allargata e vita privata
3.1 Il diritto al rispetto della «vita privata» quale identità personale, lo sradicamento e l’art. 8 Cedu
La situazione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni necessarie per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
La nozione di «vita privata», come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è sicuramente molto ampia, senza pretese di esaustività, e comprende l’integrità fisica e morale della persona, espressione delle numerose sfaccettature dell’espressione della personalità di un individuo. Senz’altro, il diritto al rispetto della «vita privata» implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità su di un territorio, censendo così il suo “radicamento”.
L’identità di un individuo involge diversi aspetti e si compone di molteplici elementi, tra cui sono ricompresi, ad esempio, il nome o i profili che si riferiscono al diritto all’immagine. Rientra nell’ambito del c.d. margine di apprezzamento, dei singoli Stati contraenti, valutare il giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 e il diritto alla libertà di espressione e di stampa di cui all’art. 10.
Elemento dell’identità di ciascuno, attinente, dunque, all’ambito della “vita privata” è stato ritenuto anche l’accertamento, nel diritto interno, del legame di filiazione rispetto al padre biologico e, in particolare, del «legame di filiazione tra minori nati all’estero con il metodo della surrogazione di maternità ed i genitori c.d. “intenzionali”».
Il diritto alla propria identità include, conseguentemente, anche il diritto di acquisire una particolare cittadinanza e i diritti di successione nei confronti dei genitori c.d. “intenzionali”. Non per nulla, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova fondamento nella nozione di «vita privata».
È stata, altresì, ritenuta attinente all’ambito della vita privata, la determinazione dei diritti residui (es. di visita, di informazione) del genitore biologico che abbia prestato il consenso irrevocabile all’adozione del proprio figlio, in rapporto ai genitori adottivi e allo stesso figlio biologico, in quanto concernente una parte importante dell’identità della madre biologica.
Tutti questi elementi possono concorrere a fondare il giudizio sul radicamento dello straniero sul territorio italiano. A ben vedere, la questione posta dall’ordinanza di rimessione n. 28316/2020 riguarda proprio il rilievo da attribuire all’elemento “integrazione sociale” ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità, alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza della Corte EDU. In particolare, ci si chiede se la vulnerabilità possa scaturire dallo “sradicamento” del cittadino straniero che abbia trovato nel Paese di accoglienza una stabile condizione di vita, con riferimento non solo all’inserimento lavorativo, ma a tutti gli ambiti relazionali rientranti nell’alveo applicativo dell’art. 8 CEDU.
Al fine di analizzare la questione posta dall’ordinanza di rimessione, occorre, dunque, muovere dal disposto normativo dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Quanto ai criteri delineati dalla suddetta giurisprudenza in relazione ai migranti stabiliti, la Corte, nella sentenza 14 febbraio 2019 Narjis c. Italia, 41, ha affermato che non tutti gli immigrati stabilmente insediati, indipendentemente dalla durata della loro residenza nel paese da cui dovrebbero esser espulsi, hanno necessariamente una «vita famigliare» nel senso dell’articolo 8. Tuttavia, dal momento che l’articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell’identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell’articolo 8. Ne consegue che, indipendentemente dall’esistenza o meno di una «vita famigliare», l’espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
Nella stessa sentenza, la Corte rammenta anche che le autorità nazionali godono di un certo margine di apprezzamento per pronunciarsi sulla necessità, in una società democratica, di una ingerenza nell’esercizio di un diritto tutelato dall’articolo 8 CEDU e sulla proporzionalità della misura in questione rispetto allo scopo legittimo perseguito. La Corte è dunque competente per decidere in ultima istanza sulla questione se una misura di allontanamento di una persona possa conciliarsi con l’articolo 8 e, in particolare, se sia necessaria in una società democratica, ossia giustificata da un bisogno sociale imperioso e proporzionata allo scopo legittimo perseguito [11].
Peraltro, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’art. 8, in considerazione del fatto che lo straniero aveva commesso gravi e ripetuti reati e che, nel bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e il rispetto della vita privata, dovessero prevalere le prime.
Nella sentenza Üner c. Paesi Bassi [12], la Corte ha delineato i criteri che devono guidare i giudici nazionali in tali cause: la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell’interessato nel paese da cui deve essere espulso; il tempo trascorso da quando è stato commesso il reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle varie persone interessate; la situazione famigliare del ricorrente e, se del caso, la durata del suo matrimonio, e altri fattori che attestano l’effettività di una vita famigliare all’interno della sua unione; la questione se il coniuge fosse a conoscenza del reato all’epoca della creazione del legame famigliare; la questione se dal matrimonio siano nati dei figli e, in tal caso, la loro età; la gravità delle difficoltà che il coniuge rischia di incontrare nel paese verso il quale il ricorrente deve essere espulso; l’interesse e il benessere dei figli, in particolare la gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente possono incontrare nel paese verso il quale l’interessato deve essere espulso; la solidità dei legami sociali, culturali e famigliari con il paese ospitante e con il paese di destinazione.
Tali criteri sono ribaditi nella sentenza Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012, in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 proprio in applicazione di detti criteri, rilevando, in particolare, che il reato per cui la ricorrente era stata condannata non fosse di natura tale da essere qualificato “grave” ai sensi della giurisprudenza della Corte; che la ricorrente, residente in Italia dall’età di dieci anni, si era sposata in questo paese e da questa unione erano nati cinque figli, e che tutta la famiglia aveva vissuto senza interruzione in Italia.
Diversa è la situazione dello straniero di cui sia stato disposto il rimpatrio e che sia però privo di un titolo legale di residenza. In questa seconda ipotesi, infatti, non vi è alcun inadempimento di un obbligo negativo da parte dello Stato, perché nessuna norma della Convenzione impone agli Stati di accogliere qualunque cittadino straniero e di garantirgli un titolo di soggiorno.
Nella sentenza 08.04.2008, caso Nnyanzi c. Regno Unito, per esempio, la Corte EDU ha ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 8 CEDU, posto che la ricorrente non era una migrante stabilita e non aveva mai ottenuto il permesso di soggiorno.
Secondo la Corte, infatti, in un bilanciamento tra le esigenze di tutela della vita privata e le esigenze di controllo pubblico sui flussi migratori, il rifiuto di asilo non integrava una violazione dell’art. 8 CEDU.
Vi è, tuttavia, da rilevare come, in tempi recenti, sia stata superata la rigida dicotomia settled migrants – non settled migrants, rimettendo agli Stati la valutazione caso per caso circa le potenziali violazioni dell’art. 8, anche nei confronti del richiedente asilo [13].
Tuttavia, analizzando tali pronunce, si rileva come la Corte continui a riconoscere la violazione dell’art. 8 in ipotesi del tutto peculiari, come quelle cui si faceva cenno in precedenza.
3.2 Il diritto al rispetto della «vita familiare»: i genitori singoli con figli minori
La presenza di un legame familiare e soprattutto la presenza di figli minori continuano a costituire un elemento decisivo al fine di valutare il grado di integrazione [14].
La Corte Edu ha elaborato, infatti, una nozione di «vita familiare» più ampia di quella tradizionale, attribuendo agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela.
Il concetto autonomo di «vita familiare» include, in primo luogo, i coniugi nonché i figli legittimi dal momento della loro nascita ed a prescindere dal requisito della «coabitazione». Relativamente al rapporto tra ciascun coniuge e la prole, la «vita familiare» persiste anche nel caso di scioglimento del matrimonio e di affidamento dei figli ad un solo genitore.
Il concetto di «vita familiare» include anche la filiazione naturale, essendo il rapporto familiare riconnesso solo al fatto della nascita, anche in assenza di convivenza tra i genitori. Difatti, anche la filiazione adottiva costituisce «vita familiare» ai sensi dell’art. 8, che risulta altresì applicabile allorquando persista un legame familiare meramente «di fatto» (una «vita familiare progettata», oltretutto, non è stata completamente esclusa in tale ambito applicativo). In particolare, nella nozione di «vita familiare», rientrano anche i rapporti di fatto tra partner di diverso sesso, rilevando, a tal fine, indici quali la durata del rapporto, la coabitazione e la presenza di figli. Pertanto, anche la filiazione mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita ha fatto da corollario alla «vita familiare».
Il concetto di «vita familiare» include, infine, anche la parentela tra nonni e nipoti, zii e nipoti, purché – si ripete - venga provata l’esistenza di legami personali affettivi (come, per esempio, la coabitazione o le visite frequenti).
Peculiare, in questo senso, la decisione della Cassazione n. 22832/2020 riguardante il legame affettivo familiare dello straniero con altra richiedente la protezione e con la figlia avuta da quest’ultima, oltre che il proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso. La Corte, inizialmente, non ignora che in alcune precedenti decisioni la questione è stata risolta nel senso della insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Evidenzia però, in seguito, come l’art. 2, comma 11, lett. h-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008 definisca le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime di tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito stupri, torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche i “genitori singoli con figli minori”. Secondo la Corte, in particolare, non si ravvisa alcuna ragione formale che giustifichi la conclusione per la quale il rimedio di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 dovrebbe mettere fuori gioco la normativa in materia di permessi per motivi umanitari, visto che riposa su presupposti diversi e protegge interessi diversi.
Nel quadro dell’art. 8 della Cedu, la nozione autonoma di vita famigliare si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. In linea di principio, in presenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve agire in maniera da consentire lo sviluppo di tale legame e deve istituire garanzie giuridiche che rendano possibile l’integrazione del minore nella sua famiglia dal momento della nascita o, anche, successivamente.
Da un punto di vista sostanziale, l’art. 8 della Cedu protegge l’interesse alle relazioni familiari affettive, a prescindere dal legame matrimoniale, come interesse del singolo e non esclusivamente del minore, per cui la prevalenza dell’interesse del minore non significa sic et simpliciter escludere l’esistenza di una posizione soggettiva del genitore.
4. Conclusioni
Alla stregua di tali rilievi, le Sezioni Unite, investite della nuova questione di particolare rilevanza, potranno esprimersi sulla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla precedente pronuncia n. 24159 del 2019, nel caso in cui sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili [15].
[1] Cass., n. 5358/2019; Cass., n. 23604/2017.
[2] V., in tal senso, Cass., n. 15466/2014.
[3] La tenuta della soluzione adottata da Cass. n. 4455/2018 è stata messa in dubbio, dalla I Sezione civile, con le ordinanze interlocutorie n. 11749, 11750, 11751 del 3 maggio 2019, di rimessione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con le sentenze nn. 29459, 29460, 29461 del 13 novembre 2019, hanno però confermato l’orientamento precedente. La prima di tali pronunce è stata così massimata: «In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato». Confermata, pertanto, la necessità di una valutazione comparativa tra la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza e quella esistente nel Paese di provenienza.
[4] Tra le altre, Cass., n. 3746/2021; Cass., n. 24508/2020; Cass., Sez. Un., n. 29459/2019; Cass., n. 4455/2018.
[5] Tra le altre, Cass. n. 17072/2018; Cass, n. 11110/2019.
[6] Cass. n. 262/2021, n. 13573/2020, Cass. n. 16119/2020, Cass. n. 18808/2020.
[7] Cass. n. 1104/2020, Cass. n. 20894/2020.
[10] Cfr. Cass., n. 3681/2019, n. 20334/2020, n. 17118/2020 e 33187/2019.
[11] Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI; Dalia, § 52; Boultif c. Svizzera, n. 54273/00, § 46, CEDU 2001 IX.
[13] V., in tal senso, le sentenze 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, 8 dicembre 2015, Z.H. e R.H. c. Svizzera, 12 gennaio 2017, Abuhmaid c. Ucraina, 26 aprile 2018, Hoti c. Croazia, 12 agosto 2020, Keita Sudita c. Ungheria.
[14] Cass. n. 5506/2021, Cass. n. 1347/2021. In relazione alla valutazione individuale della vita privata e familiare e alle situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero, da accertare caso per caso, cfr. Cass. n. 7599/2020, Cass. n. 8571/2020, Cass. n. 13088/2019, Cass. n. 9304/2019.