Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

La Cassazione unica compie 100 anni

di Giorgio Costantino
emerito di diritto processuale civile nell'Università di Roma Tre

1. La istituzione della Cassazione unica[1]

Ai sensi dell’art. 1 r.d. 24 marzo 1923, n. 601, «Le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, sono soppresse. La Corte di cassazione di Roma eserciterà tutte le attribuzioni ora spettanti alle altre Corti soppresse o prenderà il nome di Corte di cassazione del Regno».

Oggi, 24 marzo 2023, la Corte di cassazione compie cento anni.

Si moltiplicano i festeggiamenti e gli eventi per i più diversi anniversari. Non si ha notizia di occasioni per festeggiare il secolo della Corte Suprema.

Nel celebrarne il decennale, nel 1933, Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti, Lodovico Mortara mettevano in evidenza l’importanza del dialogo, soprattutto sulle questioni processuali, tra la giurisprudenza e la dottrina.

Nella seduta del 27 novembre 1947 dell’Assemblea costituente, dedicata all’art. 102 del disegno di legge (destinato a diventare l’art. 111 della Costituzione vigente), contro la proposta, sostenuta, tra gli altri, da Vittorio Emanuele Orlando e da Palmiro Togliatti, di ritornare alle cassazioni regionali e di abolire la Cassazione unica, furono presentati, anche da Piero Calamandrei, emendamenti, dichiaratamente provocatori, diretti a costituzionalizzare quanto ancor oggi previsto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario: «La Corte di cassazione è unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali». Gli emendamenti furono ritirati e fu approvato il testo, ancor oggi vigente, per il quale «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

Nella stessa seduta pomeridiana Costantino Mortati propose che i conflitti di giurisdizione fossero «prodotti non di fronte alla Cassazione, ma dinanzi alla Corte per le garanzie costituzionali». La proposta non ottenne consenso; l’Assemblea costituente accettò il criterio «dell’unicità della giurisdizione», al vertice della quale è la Corte di cassazione.

Nel sistema costituzionale della Repubblica, la distinzione tra le nozioni di giurisdizione, quale rapporto tra la magistratura nel suo complesso ed altri poteri dello Stato, e quale rapporto tra giudici di ordini diversi, appare netta. Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono giudici sottoordinati, le decisioni dei quali sono soggette al controllo della Cassazione per motivi di giurisdizione.

La sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 1953, n. 2593, ha interpretato il termine «sentenze», di cui all’art. 111 Cost., in senso sostanziale e non formale e lo ha riferito a tutti i provvedimenti «decisori» e «definitivi» ovvero a quelli che incidono su diritti e non siano altrimenti impugnabili e modificabili.

Il ruolo e le funzioni della Corte di cassazione sono stati considerati nel dibattito nella Commissione bicamerale, istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1. L’orientamento era nel senso di confermare quanto previsto dalla disciplina già allora vigente: «Il testo del comma 2 dell’articolo 111 della Costituzione vigente (corrispondente all’articolo 131, comma 2 del testo approvato) unifica le distinte ipotesi di impugnabilità in Cassazione di tutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali, nonché quella di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale» (così la Relazione conclusiva  dei lavori della Commissione).

Il 23 aprile 1999, nel discorso di apertura della Assemblea della Cassazione, convocata per la prima volta ai sensi dell’art. 93 dell’ordinamento giudiziario, il primo presidente, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, rilevava che «finora, nonostante tutto, la Cassazione ha retto…Ora si è però giunti ad una soglia critica. Nel settore civile, soprattutto a causa dei nuovi imponenti contenziosi del pubblico impiego e tributario, il carico di lavoro produrrà presto ristagni e gravissimi ritardi nelle decisioni».

Nelle relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, compresa l’ultima del primo presidente Pietro Curzio, del 28 gennaio 2023, sono ricordate le criticità del giudizio di legittimità e le iniziative assunte per porvi rimedio.

 

2. La prevedibilità delle decisioni

La pluralità di fonti concorrenti, la frenesia legislativa, la mutevolezza e l’opacità dei testi normativi richiamano l’attenzione sul ruolo della giurisprudenza e sulle tecniche interpretative.

In base alla distinzione tra testo e norma, le regole del processo sono quelle interpretate ed applicate dalla giurisprudenza.

Si è soliti distinguere la giurisprudenza sulle questioni processuali, rispetto alle quali prevale l’esigenza della certezza, da quella sulle questioni sostanziali, che implica un continuo adeguamento alla realtà sociale ed economica: mentre sul piano sostanziale è fisiologica e doverosa l’evoluzione giurisprudenziale e l’adeguamento ai valori sociali ed economici, sul piano processuale i valori prevalenti consistono della certezza e della uniformità della interpretazione. La stabilità delle regole del processo soddisfa l’interesse alla predeterminazione dei rischi e dei costi, contribuisce alla deflazione del contenzioso e, soprattutto, garantisce il principio di uguaglianza.

Il compito di garantire il rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla legge, anche attraverso la prevedibilità delle decisioni, spetta alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, per il quale, la Corte, «quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale».

«È d’altra parte acquisito, che la giurisprudenza operi nell’ordinamento come sostanziale fonte di diritto e per questo è essenziale non solo che ci sia una corte di legittimità, ma che possa operare in modo corrispondente alla sua funzione»[2]. Alla contrapposizione tra «norma» e «testo», risalente a Tullio Ascarelli, è subentrato il riferimento al «diritto vivente». Sennonché, occorre riconoscere che, «nel quadro degli equilibri istituzionali del nostro ordinamento, il giudice, anche al livello (funzionalmente) superiore della nomofilachia non sia abilitato a creare il diritto»[3].

L’ampio e approfondito dibattito sul ruolo della giurisprudenza, infatti, non può prescindere dall’art. 101, co. 2°, Cost. per il quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». 

Sennonché, se, nei sistemi di civil law, nei quali non opera il principio dello stare decisis, un provvedimento non può essere censurato sol perché difforme dalla giurisprudenza, esso può comunque essere impugnato, riformato o cassato perché contrario ad orientamenti consolidati. Il vizio non risiede, come nei sistemi di common law, nei quali opera il vincolo ai precedenti, soltanto nella inosservanza di questi ultimi; il provvedimento difforme può essere riformato o cassato, perché l’interpretazione difforme dalla giurisprudenza è considerata errata. Non è, pertanto, sanzionata la violazione del precedente, ma la violazione di legge. In base alla richiamata distinzione tra norma e testo, infatti, la legge è quella interpretata dalla giurisprudenza.

Alla fine, il risultato non cambia; esso implica comunque un’indagine sul valore del precedente, attraverso l’analisi delle fattispecie decise e la distinzione tra obiter dicta ed effettivo decisum.

Sembra, quindi, corretto leggere le disposizioni, quali gli artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 348 ter, comma 1, c.p.c., che espressamente prevedono che la motivazione contenga «il riferimento a precedenti conformi» in base a questo ovvio e scontato rilievo. Queste disposizioni, infatti, non implicano un vincolo formale, ma, se il «riferimento» è corretto, induce ragionevolmente a prevedere che il provvedimento di merito sia confermato in sede di impugnazione e che quello di legittimità sia esente da critiche.

Sebbene non sia ragionevole disconoscere che la «norma» effettiva sia quella che emerge dalla interpretazione giurisprudenziale dei testi normativi, occorre anche prendere atto che la sua efficacia vincolante si fonda sulla forza di persuasione e, quindi, sono legittimi ed ammissibili i tentativi diretti alla formulazione di una «norma» diversa, comunque fondata sui medesimi testi di legge.

In realtà, il «precedente», in base alla richiamata disposizione costituzionale e alle risalenti e approfondite ricerche sul ruolo della giurisprudenza, è tale perché persuade; indica, tra le diverse interpretazioni possibili, quella che l’organo giudicante ha applicato ed applicherà in futuro.

Si tratta, piuttosto, di valutare il «precedente».

In questa prospettiva, come ha insegnato Gino Gorla e come ritiene l’assoluta maggioranza degli studiosi dell’argomento, l’obiter dictum non costituisce «precedente». L’individuazione della ratio decidendi, infatti, è una delle questioni che maggiormente appassiona i giuristi nei sistemi dove opera la regola dello stare decisis.

Sennonché, le «massime», sovente frutto della estrapolazione di un brano della motivazione, talvolta estraneo all’effettivo decisum, costituiscono spesso una falsa rappresentazione della realtà. Attualmente, inoltre, sono disponibili i testi integrali dei provvedimenti, cosicché l’utilità delle «massime» è considerevolmente ridotta.

Da tempo, infatti, è stata segnalata l’opportunità di numerare le righe delle motivazioni, secondo la prassi accolta dalla Corte UE e dalla CEDU, affinché sia possibile richiamare ed invocare direttamente i brani significativi, senza verificare la corrispondenza della «massima» all’effettiva decisione.

Gli obiter dicta e i principii enunciati «nell’interesse della legge» possono rivelarsi un prezioso strumento in relazione all’overruling: se la Corte intende mutare il proprio indirizzo, gli obiter dicta e i principii enunciati «nell’interesse della legge» consentono, per un verso, di evitare le conseguenze dannose per coloro che avevano confidato nell’orientamento improvvisamente disatteso, e, per altro verso, di adeguarsi al nuovo indirizzo annunciato dalla Corte. La stessa Corte, infatti, ha avvertito gli effetti devastanti degli improvvisi revirement: «visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione»[4].

In ogni caso, nell’ordinamento positivo vigente, il «precedente» in senso tecnico, l’obiter dictum ed il principio enunciato «nell’interesse della legge» possono contribuire a determinare la governance della giustizia soltanto se sono persuasivi.

Il primo ha una qualche efficacia, perché, come si è già osservato, se un caso è stato già deciso, appare ragionevole ritenere che casi simili saranno decisi nello stesso modo e se la decisione proviene dall’«organo supremo della giustizia», i provvedimenti difformi dei giudici di merito potranno essere annullati. Gli altri sono mere opinioni, autorevoli o autorevolissime, ma la forza persuasiva deriva dagli argomenti che li sorreggono; se questi non sono persuasivi, può dubitarsi che la stessa Corte, chiamata a decidere una specifica controversia, si adegui alla estemporanea affermazione contenuta in un obiter dictum o al principio di diritto enunciato in astratto.

Il vincolo, per i giudici di merito, delle decisioni della Corte deriva, comunque, dalla possibilità di ottenere l’annullamento delle decisioni difformi. Il che presuppone che la questione possa essere esaminata dalla Corte e non sia, invece, da questa insindacabile.

Nonostante tutto ciò, si leggono ancora pronunce in contrasto con orientamenti consolidati, che affermano principii e regole privi di riscontro nel diritto positivo ovvero, soprattutto in relazione a normative sopravvenute, che ne forniscono letture in contrasto con la lettera e la possibile ratio delle disposizioni. 

Si tratta di un rischio probabilmente inevitabile in considerazione del carico di lavoro della Corte e della conseguente obiettiva difficoltà di adempiere sempre ai compiti attribuitile dall’art. 65 o.g.

Come avviene per la tutela della salute, non possono essere pretermessi i vantaggi del sistema sanitario nel suo complesso, ma occorre reagire agli episodi di malasanità.

In riferimento all’attività della Cassazione, ancora una volta, la risposta risiede nel dialogo e nel confronto. 

Anche in considerazione della prevalente attenzione del legislatore alla mera immagine, la funzione della Corte è comunque essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto, nonostante qualche incidente di percorso.

Molte soluzioni sono opinabili, ma, come tali, possono essere prospettate in sede scientifica, al fine di provocare un confronto ed un dibattito. 

Appare, invece, doveroso reagire ad ogni deviazione della Corte dai suoi compiti istituzionali, criticando non solo le pronunce non condivise nel merito, ma, soprattutto, quelle fondate su ragioni di mera immagine o dirette a stupire il lettore con la novità o l’originalità della soluzione, alle quali, peraltro, la stessa Corte, nella sua composizione più autorevole, solitamente provvede a porre rimedio. 

Le pronunce «devianti» o gli improvvisi ed ingiustificati revirement o l’overruling delle corti superiori e, in particolare, della Cassazione sono fenomeni patologici e, come tali, devono essere considerati.

Possono essere prevenuti: in questa direzione è l’esperienza dei Dialogoi, reperibili nel sito della Corte in base alla data di ciascun incontro[5].

 

3. La circolazione delle informazioni

Prevedibilità delle decisioni implica e presuppone la circolazione delle informazioni. Significa assoluta trasparenza delle decisioni. È un obiettivo che appare meritevole di essere perseguito. Richiede consapevolezza dell’uso dei mezzi e chiarezza del risultato che si vuole raggiungere.

Il 18 luglio 2014, il primo presidente, Giorgio Santacroce, ha presentato il nuovo sito della Corte: «conoscere appieno la giurisprudenza della Cassazione è uno degli elementi che concorrono al rafforzamento dei valori della stabilità e della certezza del diritto e, dunque, alla costruzione di una società migliore».

Il nuovo sito e le sue funzionalità avrebbero dovuto contribuire ad una migliore conoscenza della giurisprudenza della Corte, talvolta oggetto di travisamenti mediatici, a favorire il dialogo con i cittadini, con gli operatori della giustizia e con la dottrina.

La visita del sito della corte nomofilattica, non è confortante.

La Corte di cassazione produce quasi quarantamila decisioni civili all’anno. Potrebbe apparire ingeneroso il confronto con la Corte costituzionale, che ne produce meno di mille, e che offre al pubblico non solo tutti i provvedimenti da quando ha cominciato a funzionare, nel 1956, ma anche le note a sentenza pubblicate sulle riviste.

Sennonché, in primo luogo, come si è ricordato, alla Corte di cassazione è attribuito il compito di nomofilachia; le decisioni della Corte costituiscono un riferimento essenziale per la giurisprudenza di merito, per gli operatori e per gli studiosi. In secondo luogo, non appare ragionevole la restrizione temporale ai provvedimenti successivi al 2019, recentemente sopravvenuta. In terzo luogo, appare ancor meno ragionevole la selezione dei provvedimenti reperibili nel sito e l’«oscuramento» di alcuni di essi, quali, ad esempio, quelli sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, tra i quali è anche la sentenza 15 gennaio 2020, n. 741, sull’uso del trojan a fini probatori, che è questione che trascende la responsabilità disciplinare. In quarto, decisivo ed assorbente luogo, tutti i provvedimenti della Corte di cassazione pubblicati dopo il 1980, compresa la decisione appena richiamata, sono reperibili nei siti privati, per l’accesso ai quali è previsto un abbonamento.

Tutti i provvedimenti sono pubblici. Come tali, essi dovrebbero essere accessibili al pubblico, al pari delle disposizioni legali, come avviene per la Gazzetta Ufficiale e grazie al sito Normattiva. Non appare giustificata l’esistenza di siti privati per la mera raccolta delle informazioni. Questi dovrebbero fornire servizi supplementari, quali raffinati motori di ricerca, selezione dei provvedimenti per materia, raccolta dei precedenti e commenti.

Un servizio importante e gratuito è fornito dall’Ufficio del Massimario, con le periodiche relazioni, anche tematiche, sulla giurisprudenza della Corte.

Chi non accede quotidianamente al sito della Corte, deve cercare queste relazioni nel sito del Portale del massimario.

L’intenso dibattito sul valore del precedente, sul ruolo della giurisprudenza e sulle tecniche ha quale presupposto la conoscenza delle decisioni della corte nomofilattica, di tutte le decisioni, non soltanto di quelle non «oscurate» o di quelle selezionate per trarne massime.

Se la conoscenza della giurisprudenza è affidata al mercato e, comunque, non è completa e, quindi, non è trasparente e non è accessibile, l’incertezza sui precedenti contrasta ogni ambizione deflattiva, perché illude la parte soccombente con la speranza di trovare una risposta favorevole.

Nel centenario della istituzione della Cassazione unica, il dibattito su questa e su ogni altra questione relativa al giudizio di legittimità, al fine di contribuire a superarne le criticità, è destinato a proseguire.

 


 
[1] Per indicazioni sulla imponente bibliografia sul ruolo della Cassazione, si rinvia a De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile, in Questione giustizia, 2022, https://www.questionegiustizia.it/articolo/de-profundis-sez-filtro; I procedimenti di legittimità nella prospettiva del superamento dell’emergenza sanitaria, in Questione giustizia, 2021, https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-procedimenti-di-legittimita-nella-prospettiva-del-superamento-dell-emergenza-sanitaria; Note sul ruolo della Corte regolatrice, in Questione giustizia, 2019, 1 (http://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sul-ruolo-della-corte-regolatrice-_09-05-2019.php); Appunti sulla nomofilachia e sulle «nomofilachie di settore», in Riv. dir. proc., 2018, 1443; Il gioco dell’oca: i procedimenti in Cassazione, in Foro it., 2018, V, 213; Il giudizio di cassazione tra disciplina positiva, e soft law, in Giur.it., 2018, II, 777; (con Antonio Carratta e Giuseppe Ruffini), Per la salvaguardia delle prerogative costituzionali della Corte di cassazione, in Foro it, 2018, V, 71; Tutela dei diritti e regole del processo. Introduzione al XXXI congresso della A.I.S.P.C., in Riv. dir. proc., 2017, 1418, e in Atti, 2019, 21 e 533; Qualificazione del fatto e vizi di legittimità nel giudizio di Cassazione, Relazione alla Tavola rotonda in ricordo di Sergio Mattone, La tutela effettiva dei diritti sociali nel giusto processo, Roma, 27 marzo 2017, in Riv. giur. lav., 2017, I, 713; Note sui dialoghi in tema di principio di diritto nell’interesse della legge e di contrasti di giurisprudenza, denunciati e non, in Riv. dir. proc., 2017, 712; Note sulla «inammissibilità sopravvenuta di merito»: dal ricorso «antipatico» al ricorso «sarchiapone», in nota a Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in Foro it., 2017, I, 1181; Note sulla «antipaticità» del ricorso per cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza, in nota a Cass. 26 luglio 2016, n. 15513, in Foro it., 2016, I, 3102; Note sui profili di ammissibilità del ricorso per cassazione (II), in Giusto processo civile, 2016, 447; Note sui profili di ammissibilità del ricorso per cassazione (I), in Giusto processo civile, 2016, 137; La Cassazione, in Obiettivo 2 «Il punto sul processo civile», in Questione giustizia, 2015, 4, 127; La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza, in Riv. dir. proc., 2015, 646; in Osservatorio “Giordano dell’Amore” sui rapporti tra diritto ed economia, La trasparenza nel processo civile, Milano, 2016, 39; Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione ad un saggio in veste di sentenza, in nota a Cass. 23 gennaio 2015, m. 1238, in Foro it., 2015, I, 2074; Giudizio in Cassazione, in Libro dell’anno del diritto 2015, Treccani, 2.1.2, (http://bit.ly/1Zssqnn); La riforma dell’appello tra nomofilachia e hybris, in nota a Cass. 17 aprile 2014, nn. 8943, 8942, 8941, 8940 e 27 marzo 2014, n. 7273, in Foro it., 2014, I, 1412; Il modello della Corte di cassazione italiana, in G. Alpa, V. Carbone (a cura di), Giurisdizione di legittimità e regole di accesso, Bologna, 2011, 209; La data certa del credito nell’accertamento del passivo: «della corte il fin è la meraviglia» in nota a Cass., 8 novembre 2010, n. 22711, e 14 ottobre 2010, n. 19251, in Foro it., 2011, I, 67; Gli effetti dei mutamenti di giurisprudenza alle sezioni unite. La rivincita di Creonte, in nota a Cass., 22 marzo 2011, n. 6514, in Foro it., 2011, I, 1039; «Contrasto», «mutamento» di giurisprudenza e «affidamento incolpevole», in nota a Cass. 25 febbraio 2011, n. 4687, e 7 febbraio 2011, n. 3030, in Foro it., 2011, I, 1074; Gli orientamenti della Cassazione su mutamenti di giurisprudenza e affidamento incolpevole, in Foro it., 2011, V, 150; Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto, in Riv. dir. proc., 2011, 1073; Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano (Relazione svolta al XXII Seminario della Riv. trim. dir. proc. civ. sul tema «Governance e diritto», Bologna, 10 dicembre 2010), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 51; La riforma del giudizio di legittimità: la cassazione con filtro, in Giur. it., 2009, II, 2; Il nuovo processo in Cassazione, in Foro it., 2009, V, 301; Contro l’abuso del «filtro» è pronta la «pillola del giorno dopo»: sono revocabili anche le ordinanze dichiarative della inammissibilità dei ricorsi per cassazione, in nota a Corte cost. 9 luglio 2009, n. 207, in Foro it., 2009, I, 3281; Giustizia e principio di legalità Contributo al dibattito sulla giustizia civile nella XIV Legislatura, in Questione Giustizia, 2002, 4, 749; L’art. 111 della Costituzione e il «giusto» processo civile, (Intervento svolto a Bologna il 22 gennaio 2002, in occasione dell’incontro di studio sul tema organizzato da Prassi Comune in memoria di Carlo Maria Verardi), in Questione Giustizia, 2002. È sempre opportuno rileggere P. Calamandrei, La Cassazione civile, vol. I e vol. II, 1920.

[2] Così P. Vittoria, La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana², Bari, 2015, 463.

[3] Così M.R. Morelli, L’enunciazione del principio di diritto, in G. Iannuruberto e U. Morcavallo (a cura di), Il nuovo giudizio di cassazione², Milano, 2010, 508.

[4] Così, in motivazione, Cass. 2 luglio 2010, n. 15811.

[5] Sulla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti provvisori relativi a minorenni, a proposito di Cass. 30478/22 e 30457/22: 29 gennaio 2023. Sulla ammissibilità di censure alla consulenza tecnica d’ufficio nella comparsa conclusionale: 7 aprile 2021. Sulla vigenza delle tariffe professionali e sui documenti utilizzabili a fondamento del ricorso per ingiunzione, ricorso nell’interesse della legge del 30 luglio 2020 (13 aprile 2021): Cass., ss.uu., 25 maggio 2021. Sugli elementi della fattispecie interruttiva del processo in caso di fallimento di una parte (questione rimessa da Cass. 12 ottobre 2020, n. 21961) (20 aprile 2021): Cass., ss.uu., 7 maggio 2021, n. 12154. Sulla sospensione per pregiudizialità e sul giudicato (questione rimessa da Cass. 13 gennaio 2021, n. 362) (maggio 2021): Cass., ss.uu. 22 giugno 2021. Sulla rilevabilità d’ufficio della inefficacia del titolo esecutivo (questione rimessa da Cass. 6 marzo 2020, n. 6422) (maggio 2021): Cass., ss.uu. 13 luglio 2021, 21 settembre 2021, n. 25478. Sull’inosservanza dei termini per l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (questione rimessa da Cass. 10 dicembre 2018, n. 31847) (18 marzo 2019): Cass., ss.uu., 24 maggio 2019, n. 14266. Principio di causalità civile e penale e giudizio di rinvio (9 aprile 2019): Cass. 15859/2019. Sui rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario (questione rimessa da Cass. 30 gennaio 2019, n. 2723) (29 maggio 2019); Cass., ss.uu., 23 luglio 2019, n. 19882. Ancora sul rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati (questione rimessa da Cass. 17 giugno 2019, n. 16212) (15 ottobre 2019): Cass., ss.uu., 19 febbraio 2020, n. 4247. Sulle forme e sui tempi per la proposizione in appello delle domande e delle eccezioni assorbite (9 aprile 2018): Cass., ss.uu., 21 marzo 2019, n. 7940. Sulla liquidazione delle spese nel processo esecutivo e sull’ammissibilità della tutela autonoma del relativo credito (30 maggio 2018). Sull’interpretazione del titolo esecutivo e sui poteri del giudice dell’esecuzione (27 marzo 2017). Sul rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati (31 maggio 2017): Cass., ss.uu., 23 febbraio 2018, n. 4485. Sull’interesse dell’attore ad impugnare per motivi attinenti alla giurisdizione (20 settembre 2016): Cass., ss.uu., 20 ottobre 2016, n. 21260. Sulla impugnazione proposta a giudice incompetente (11 maggio 2016): Cass., ss.uu., 14 settembre 2016, n. 18121. Sulla doppia data di deposito della sentenza e sulla decorrenza del termine per impugnare (6 aprile 2016): Cass., ss.uu., 22 settembre 2016, n. 18569. Sui rapporti tra giudizio di rinvio e jus superveniens (9 marzo 2016): Cass., ss.uu., 9 giugno 2016, n. 11844. Sulla impugnabilità dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 ter c.p.c. (3 giugno 2015): Cass. ss.uu., 2 febbraio 2016, n. 1914. Sulla nozione di «nuovi» documenti (5 maggio 2015): Cass., ss.uu., 10 luglio 2015, n. 14475. Sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di capacità processuale (25 marzo 2015): Cass., ss.uu., 3 giugno 2015, n. 11377, e Cass., ss.uu., 4 marzo 2016, n. 4248. Sui rapporti tra il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. e questioni di legittimità costituzionale (12 febbraio 2015): Corte cost. 25 giugno 2015, n. 119. Sulla modificazione della domanda (15 maggio 2014): Cass., ss.uu., 15 giugno 2015, n. 12310. Sul nuovo rito per i licenziamenti (15 aprile 2014): Cass., ss.uu., 31 luglio 2014, n. 17443. Sugli effetti degli eventi interruttivi sul potere di impugnazione (26 febbraio 2014): Cass., ss.uu., 4 luglio 2014, n. 15295. Sulle conseguenze della omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (22 maggio 2013): Cass., ss.uu., 12 marzo 2014, n. 5700. Sul difetto di rappresentanza legale e ricorso per cassazione (7 maggio 2013). Sulle impugnazioni incidentali tardive (19 maggio 2012). Sui provvedimenti costitutivi e capi di condanna (5 maggio 2012). Sulla invalidità del contratto e poteri del giudice (21 aprile 2012).

23/03/2023
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07/02/2024
Le controversie in materia di lavoro e previdenza innanzi al Tribunale. Profili processuali

Questione Giustizia pubblica, aggiornata al 2023, un'ampia raccolta di giurisprudenza di legittimità dedicata ai profili processuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale

16/11/2023
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: norme di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Prime valutazioni sull’Ufficio per il Processo alla prova dei fatti nella Corte di Cassazione

Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

23/01/2023
Sulla proroga della cd. udienza pubblica civile in Cassazione

A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali

30/12/2022
De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile

Con la legge delega n. 206/2021, ed il  successivo d.lgs. di attuazione n. 1456/2922, è stata abolita la "sezione filtro" della Corte di cassazione, introdotta , con  una modifica dell'art. 376 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Questione Giustizia ripropone la relazione, sinora mai pubblicata,  svolta nel 2009 dal prof. Giorgio Costantino nella quale viene tracciata la storia dell'istituto e le critiche che ne accompagnarono la faticosa gestazione.

16/11/2022