Articoli di Antonella Di Florio
Affrontare il tema della morte reimmergendosi nella vita. Riflessioni sul film di Pedro Almodóvar (2024)
Dare senso alla politica attraverso le parole di Antonio Gramsci
La recensione al libro di Nando Dalla Chiesa, edito da Solferino (2024)
Problemi e prospettive dopo due anni dalla sua istituzione
I tre importanti principi di diritto affermati dalla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di condotta discriminatoria (Cass. 26 maggio 2023 n. 14836) sollecitano urgenti riflessioni non solo sulla specifica materia ma anche sul tema del “linguaggio d’odio” come espressione di una cultura deteriore che risulta essere, purtroppo, in via di espansione.
Da molti anni lo stato giuridico della magistratura onoraria è oggetto di modifiche e di ripensamenti. Nel frattempo la posizione critica della Commissione Europea nei confronti dell’Italia rimane immutata: con la conseguenza che, nonostante le riforme emanate, il cantiere ancora aperto espone il nostro paese al rischio dell’apertura di una procedura di infrazione.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle conclusioni tratte dal seminario svoltosi in Corte di Cassazione lo scorso 22 febbraio, la cui registrazione video integrale è accessibile qui sul canale YouTube di Questione Giustizia
Il diritto europeo ed il diritto internazionale assumono ruoli determinanti nella tutela dei diritti fondamentali. La sua applicazione ai diritti dei migranti, tuttavia, viene declinata costantemente in modo restrittivo: il recentissimo DL 2 gennaio 2023 n. 1 ed i successivi provvedimenti applicativi contengono, infatti, alcune misure che si pongono in contrasto, anche secondo un’interpretazione letterale, con la normativa contenuta nelle convenzioni sul “soccorso in mare” e nel codice della navigazione.
Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.
La recensione al film presentato in concorso per la sezione Orizzonti alla 79a mostra di Venezia, uscito nelle sale il 17 novembre 2022
La legge delega 17 giugno 2022, n. 71 introduce, fra le altre cose, la modifica ai criteri di accesso alle funzioni di legittimità. Le disposizioni introdotte sembrano disegnare una nuova visione della Corte di cassazione e della Procura generale, volta a valorizzare un percorso professionale fondato principalmente sulla permanenza negli uffici di merito, ma contengono anche indicazioni dalle quali trapela una sostanziale sfiducia nell’operato dell’organo di autogoverno, che consentono di formulare dei dubbi di compatibilità costituzionale.
Le recenti rimessioni alle Sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, formulata da alcuni cittadini brasiliani, diretti discendenti di destinatari dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal Governo brasiliano fra il 1889 ed il 1891, rappresenta un valido spunto per riflettere sul valore della cittadinanza nell’attualità.
In attesa dell’emanazione dei decreti delegati attuativi della l. 26 novembre 2011 n. 206, si è svolto, fra gli altri, un convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per un confronto sui principali temi della riforma della giustizia civile. La relazione che segue riguarda, in particolare, le prime attuazioni dell’Ufficio per il Processo.
La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sull’erogazione dell’assegno di natalità in favore dei cittadini extracomunitari, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1 co. 125 L. 23 dicembre 2014 n°190 nella parte in cui riconosceva la provvidenza soltanto nei confronti di coloro che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per lungo periodo, non tenendo conto della previsione generale dell’art. 41 T.U.I.
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
Dopo le analisi sviluppate per gli uffici di merito, dove l’Ufficio per il processo – pur caratterizzato dalle novità e dalle ampie risorse fornite dal PNRR per la giustizia - si avvale già di numerose sperimentazioni, occorre esaminarne l’impatto sul giudizio di legittimità, dove l’istituto rappresenta una novità, soprattutto in relazione all’impostazione di modalità di lavoro: l’esame della normativa, primaria e secondaria, consente di formulare qualche previsione sulle sue potenzialità e di individuarne i limiti.
Le controversie in materia di protezione internazionale si confrontano con il giudizio di legittimità in una condizione di complessiva sofferenza. La sinergia fra avvocatura e magistratura può essere utile a far “rispecchiare la legge nella legge” senza abolire “l’immagine dell’uomo”. Il contributo intende mettere a fuoco sia i più recenti sviluppi della giurisprudenza della Cassazione, sia la necessità che l’approccio della difesa all’impugnazione di legittimità sia consapevole dei limiti di ammissibilità con i quali si deve confrontare.