1. Premessa
Un recente contributo di grande interesse, apparso su questa rivista nello scorso mese di settembre[1], ha offerto una ricca panoramica delle ricadute che ha avuto sulla Corte di cassazione l’eliminazione del grado di appello nella materia della protezione internazionale, in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 46/2017.
Gli autori hanno utilmente richiamato le principali questioni che vengono proposte nel giudizio di legittimità, divenuta l’unica forma di impugnazione consentita; ed è stato altresì evidenziato che gli effetti positivi auspicati, ottenuti attraverso l’eliminazione del gravame, si sono rivelati davvero scarsi rispetto ai tempi complessivi di definizione dei procedimenti giudiziari in materia di immigrazione: è stato precisato, infatti, che i dati riportati hanno fatto registrare che “il tasso di rigetti è aumentato sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria (sicuramente a seguito della abolizione del permesso umanitario, ma probabilmente anche a seguito del minor approfondimento concesso dalla soppressione del doppio giudizio di merito in un procedimento con le peculiarità probatorie di cui si è detto); cionondimeno, la quota di persone che hanno lasciato coattivamente il territorio nazionale è rimasta sostanzialmente identica nel corso degli anni. (18,85 espulsioni eseguite al giorno nel 2019, 18,68 nel 2018, 17,84 nel 2017 ); e dunque la corsa a definire il giudizio ha pagato prezzi elevati (da una riduzione delle garanzie di accurato esame dei fatti, al sovraccarico dei giudizi di Cassazione) senza nemmeno rispondere alla discutibile finalità che i cultori del processo rapido si erano proposti. Un esito peraltro che era facilmente prevedibile e del quale, dunque, il legislatore avrebbe dovuto ragionevolmente tenere conto nel momento in cui doveva decidere se la corsa alla decisione è un obiettivo da perseguire a tutti i costi; o se il tempo della decisione può essere messo a frutto in una logica di maggiore flessibilità e di maggiore interscambio tra i vari canali di ingresso.”[2]
Il dato aggiornato fornisce ulteriore supporto alle considerazioni sopra riportate, in quanto – anche in ragione delle conseguenze della pandemia – nell’anno appena conclusosi, i rimpatri sono stati in numero di gran lunga inferiore rispetto all’anno precedente ( e cioè 4498 a fronte di 9862 dello scorso anno )[3]: per contro, le ultime statistiche civili della Corte di Cassazione rese note ( ottobre 2020 ) fanno registrare un aumento delle iscrizioni a ruolo dell’ 11,5% nella specifica materia, per un totale di 13.834 pendenze ( a fronte di 11287 dello steso periodo dello scorso anno ): il periodo in esame risulta particolarmente rilevante, ai fini che qui interessano, in quanto nel 2019 si sono iniziate a moltiplicare le iscrizioni a ruolo delle impugnazioni dei provvedimenti resi in unico grado dalle sezioni Specializzate del Tribunale, istituite con il DL 17.2.2017 n° 13 conv. nella L. 13.4.2017 n° 46)[4].
Le questioni che emergono, esaminando l’intero fenomeno ed analizzando l’efficacia dei reiterati interventi del legislatore in materia, sono molteplici in relazione alle conseguenze che si possono rilevare sia in ordine agli effetti della gestione del fenomeno migratorio, sia rispetto alle ripercussioni sul funzionamento della Corte di Cassazione in relazione al quale, da una parte la crisi del giudizio di legittimità, invero già esistente, è stata certamente accentuata dal fenomeno in esame, e, dall’altra, l’approccio meramente acceleratorio non ha tenuto conto che la materia trattata ha per oggetto tutti i diritti fondamentali della persona ricompresi nel diritto di asilo costituzionale, rispetto ai quali l’approfondimento “sui fatti” che può fornire il “doppio grado” di merito è stato certamente sacrificato e solo marginalmente compensato dalla istituzione delle Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale presso i ventisei Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’Appello.
E’ evidente, infatti, che la materia, in unico grado, viene trattata con il maggiore approfondimento che la specializzazione del giudice può meglio garantire rispetto al passato [5]: ma ciò non fa registrare una riduzione del numero di impugnazioni in Cassazione che è in significativo aumento, andando oltretutto a sovraccaricare una sola sezione ( la prima ) che per recente condivisibile delibera del CSM è stata riconfermata, anche in ossequio al principio di specializzazione, come l’unica assegnataria delle controversie in materia[6], successivamente ad un periodo in cui una modifica tabellare del Primo Presidente, immediatamente efficace ( ma non approvata dalla delibera testé richiamata) aveva disposto, per l’assegnazione delle relative controversie, un criterio di rotazione trimestrale fra le quattro sezioni civili.
2. Il giudizio di cassazione: in genere
Come appena rilevato, il sovraccarico determinato dai ricorsi in materia di protezione internazionale, ha accentuato la crisi del giudizio di cassazione.
Già in passato, lo straordinario aumento del contenzioso in materia tributaria, aveva determinato un forte rallentamento delle decisioni e l’esigenza di apprestare soluzioni organizzative volte ad evitare “l’affossamento” della Corte Suprema. Venne a tal fine istituita la sezione tributaria come “costola” della prima sezione civile: essa, nonostante le difficoltà operative, ha attualmente raggiunto risultati soddisfacenti anche se ciò ha determinato l’impiego di risorse magistratuali sottratte ad altre sezioni ed all’Ufficio del Massimario, con negative ricadute anche sui loro assetti organizzativi e “produttivi”.
Esiste, in buona sostanza, una generale difficoltà della Corte Suprema, determinata anche dal ritardo nell'informatizzazione del processo di legittimità, che concorre a rendere sempre più evidente la crisi della nomofilachia manifestatasi da tempo e sulla quale voci autorevolissime si sono espresse con preoccupazione: recentemente, in più sedi è stata prospettata una domanda realistica, forse provocatoria, ma inquietante: “ a cosa serve la Corte di Cassazione ?”[7]
La risposta, secondo l’inquadramento critico di Renato Rordorf, presidente emerito aggiunto della Corte di Cassazione, è strettamente connessa alla crisi della funzione del giudice di legittimità e, dunque, della nomofilachia.
E’ stato, infatti, ricordato che la Cassazione è stata definita da un illustre rappresentate dell’accademia[8] come il “vertice ambiguo”, ambiguità derivante dalla necessità di coniugare due funzioni e “cioè verificare la corretta applicazione della legge sostanziale e processuale di ogni singola vertenza sottoposta all’esame della Corte, ma al tempo stesso dare uniformità ai criteri interpretativi della normativa per una più generale finalità di orientamento dell’intera giurisprudenza nazionale: “un volto rivolto all’indietro”, che guarda a ciascuna specifica controversia ed al modo in cui è stata decisa nel merito, ed “un altro rivolto al futuro” che dà indicazioni destinate a fungere da riferimento per ogni successiva decisione implicante la soluzione dei medesimi problemi giuridici.
In ciò consiste, per l’appunto, la nomofilachia: essa si traduce in ius constitutionis, da distinguere dallo ius litigatoris, rispetto al quale la decisione di legittimità rappresenta soltanto “l’ultima parola” del percorso processuale, senza dare indicazioni che debbano valere oltre il caso concreto, pur valido come “precedente”.[9]
La crisi della nomofilachia – legata all’altissimo numero di controversie che si riversano sulla Corte di Cassazione ed all’impossibilità di sopperire all’incremento anomalo dei flussi in entrata con un aumento eccessivo del numero dei magistrati dal quale la prevedibilità delle decisioni potrebbe essere ancor più pregiudicata – emerge con tutta evidenza anche nella materia in esame, oggetto dei numerosissimi ricorsi pendenti, proposti senza il preventivo filtro del grado d’appello: la prevedibilità delle decisioni è venuta spesso a mancare e la celerità di esse risulta, nel complesso, pregiudicata.[10]
E, del resto, l’assenza di un preventivo riesame, dinanzi ad un secondo giudice di merito, delle numerose, sfaccettate e peculiari situazioni di fatto dalle quali prendono le mosse i drammatici “viaggi migratori” che sono all’origine delle domande di protezione internazionale rappresenta un evidente punto di crisi della “giustizia” della decisione che la Corte di Cassazione può rendere non travalicando i principi che ne regolano la funzione.
Risuona, a monte, la riflessione di Leonardo Sciascia, di cui si celebra in questi giorni il centenario della nascita, celebrata anche attraverso un affascinante contributo pubblicato su questa rivista secondo cui alle “ben note (e mai superate, né forse superabili) difficoltà del giudizio di fatto” si associano anche e soprattutto quelle del giudizio di diritto; e massimamente nel giudizio di legittimità, dove si attinge «quella trasparenza formale in cui il merito, cioè l’umano peso dei fatti, non conta più; e, abolita l’immagine dell’uomo, la legge nella legge si specchia». [11]
In una materia in cui la drammaticità dei racconti narrati ha un peso rilevantissimo anche sul piano delle soluzioni processuali, risulta particolarmente stridente “il rumore di fondo” prodotto dallo scontro di queste controversie con il giudizio di cassazione.
3. Il giudizio di Cassazione in materia di protezione internazionale: alcune riflessioni
Non può ignorarsi che a monte del giudizio di legittimità, il procedimento in materia di protezione internazionale è caratterizzato da evidenti peculiarità processuali, in quanto è governato da norme che lo sottraggono al principio dispositivo “puro”: fra le più rilevanti devono essere richiamati l’art. 3 co. 5 Dgls 251/2007 e l’art. 8 co. 3 Dlgs 25/2008: la prima affida al giudice il compito di verificare la credibilità del racconto del richiedente asilo rispetto al quale, pur mantenendosi fermo il suo generale onere di allegazione, viene prescritto un paradigma valutativo non eludibile; la seconda impone, per qualsiasi domanda in materia di protezione internazionale, che il giudice debba adempiere al c.d. “dovere di cooperazione istruttoria” e cioè di esaminarla alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine e, ove occorra, nei paese di transito, elaborate dalla Commissione Nazionale, sulla base dei dati forniti dall’UNCHR, dall’EASO e dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzia od enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale o, comunque, acquisite dalla Commissione stessa.
Al riguardo, non è inutile precisare che tali informazioni costituiscono un riferimento prescritto anche per la valutazione della credibilità del racconto, ex art. 3 co 5 lett. c) del Dlgs 251/2007 sopra richiamato; e che pertanto le rationes delle due norme “speciali” sopra richiamate si “saldano” nell’assegnare al giudice un compito officioso ed attivo che finisce per caratterizzare l’intero procedimento.
Può, inoltre, affermarsi che i doveri del giudice fuoriescono dalla genericità e discrezionalità assegnata al “potere officioso” in altri assetti processuali, diversi dal giudizio ordinario e pure finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali ( si pensi al processo del lavoro, al processo minorile, al processo in materia di diritto di famiglia ecc.), in quanto, contrariamente ad essi che sono ispirati ad una ampia discrezionalità del giudice, quelli in esame sono “riempiti” di contenuti prescrittivi che disegnano anche la traccia del percorso istruttorio e di quello argomentativo che dovrà essere seguito nella motivazione del provvedimento.
Tale considerazione ha una pesante ricaduta sul giudizio di legittimità nel quale, come è noto, le questioni di merito non possono trovare ingresso, se non nei casi in cui vengano dedotti errores in procedendo.
La questione che ritorna pressante all’esame di ogni fascicolo, allora, è sempre la stessa: come è individuabile il confine fra merito e legittimità in questi giudizi? Entro quali limiti il ricorso per cassazione è ammissibile rispetto a provvedimenti che il richiedente asilo intende contestare perché ritiene che il giudice abbia violato le norme sopra richiamate, riprospettando tuttavia le questioni di fatto che sarebbero state erroneamente valutate in contrasto con quanto predicato dalle norme sopra richiamate?
E soprattutto, il giudizio di legittimità nella sua specifica conformazione deve rimanere indifferente alle peculiarità del giudizio di merito sopra descritte (alle quali altre se ne potrebbero aggiungere) o, rispetto al principio costituzionalizzato “del giusto processo” predicato anche dall’art. 6 della CEDU, deve farsene carico declinando in modo diverso la sua natura ordinariamente vincolatissima?
Chi scrive è consapevole che le domande sopra formulate possono apparire “eretiche”: tuttavia, anche se è difficile pensare che siano maturi i tempi per una soluzione volta a declinare il giudizio di Cassazione in relazione alla minore o maggiore “ampiezza” del processo di merito, il dibattito costante che viene sollecitato dagli operatori del diritto impone di dare una risposta che rappresenti un punto di equilibrio fra l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
E’ stato, infatti, affermato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili ex art. 3, comma. 5, lett. c) dlgs n. 251 del 2007: si ritiene, perciò, che tale apprezzamento di fatto sia censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cpc come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oppure ex art. 360 co 1 n° 4 cpc per nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione, e dunque anche come motivazione apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.
Tuttavia, un approccio sistematico, può far emergere anche la fondatezza del vizio di cui all’art. 360 co 1 n° 3 cpc e cioè la denuncia di violazione di legge, visto che la peculiarità ed il contenuto delle norme richiamate consentono di ritenere che la loro inosservanza sia configurabile, ove la valutazione del giudice le abbia completamente ignorate o abbia omesso di seguire il paradigma argomentativo prescritto[12]: con ciò giungendo pur sempre ad una valutazione di merito la quale, tuttavia, contenendo un error in iure, sarebbe sindacabile in sede di legittimità.
Al riguardo, è stato saggiamente osservato che “l’esame dei casi di annullamento per motivazione apparente può comunque orientare l’avvocato e il giudice del merito a migliorare la qualità del proprio lavoro. Ciò soprattutto considerando che la regula iuris relativa al procedimento di valutazione di credibilità può esser oggetto di censura in sede di legittimità laddove si traduca in errore o inosservanza sulle regole del giudizio di valutazione della credibilità. Ed, ancora, è possibile riscontrare che ricorra anche la violazione di legge in relazione alla completa inosservanza dell’art. 8 co. 3 Dlvo 25/2008 ove, in relazione alle prescrizioni della norma, venga del tutto disatteso il dovere di cooperazione istruttoria per totale omissione del richiamo a C.O.I. attendibili ed aggiornate che sono quelle indicate dalla norma testé rievocata” [13].
La giurisprudenza di legittimità sta iniziando a mostrare di orientarsi in tal senso: è stato infatti affermato che “ la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni”. (Cfr. Cass. n. 14674/2020 ed in termini Cass. n. 8819/2020).
Ed anche rispetto al dovere di cooperazione istruttoria del giudice, regolato dall’art. 8 co 3 Dlvo 25/2008, è stato affermato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, esso si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati, e che, se non corroborato da altre pertinenti e recenti fonti informative è, di per sé solo inidoneo (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati ( cfr. in tal senso Cass. n. 8819/2020 e Cass. n. 10834/2020): anche la norma testé richiamata, dunque, ha un forte contenuto prescrittivo rispetto al potere istruttorio officioso del giudice, tale da far ritenere che la sua inosservanza possa configurare l’ipotesi di violazione di legge.
Tali principi ridondano anche sui ricorsi che hanno per oggetto la protezione umanitaria per i quali, in relazione alla valutazione del livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, l’art. 8 co. 3 Dlvo 25/2008 impone un accertamento volto ad escludere che il rientro in patria comporti per il richiedente asilo una violazione tanto forte da comprimere il nucleo ineliminabile della dignità umana.
Sulla base di queste premesse, dunque, la risposta alla domanda iniziale – concernente la compatibilità delle rigide regole del giudizio di legittimità con un processo “giusto” che tenga conto dell’eliminazione di un grado di merito nel quale, soltanto, le questioni di fatto dedotte possono essere riesaminate – deve essere ricercata, senza ricorrente ad improbabili modifiche normative, nei principi che già possono essere rinvenuti nella prolifica giurisprudenza sinora prodotta: tuttavia, non è inutile ribadire che l’apertura a soluzioni in cui la giustizia della decisione corrisponda ad una corretta applicazione delle regole processuali risulta particolarmente condizionata dalla esatta conformazione del ricorso introduttivo, posto che, in moltissimi casi, si constata che l’approccio del difensore, lungi dall’assestarsi sulle peculiarità (e le innegabili difficoltà ) dell’impugnazione in Cassazione, sembra riferito all’impostazione idonea per un giudizio d’appello.
E’ opportuno, dunque, che la sinergia fra magistratura ed avvocatura - che ha dato positivi frutti in tutti i passaggi più importanti delle riforme processuali - concorra alla fissazione di una “soglia minima” necessaria che sia utile alla predisposizione di un ricorso per cassazione ammissibile, da proporre soltanto ove ne ricorrano, realisticamente, i presupposti.
4. La parola alla difesa: alcuni punti fermi.
La giurisprudenza sinora formatasi consente già di sintetizzare alcuni principi inderogabili dai quali non è possibile prescindere e che sono comuni sia alle controversie iscritte ruolo prima dell’entrata in vigore della L. 46/2017 ( con applicazione del D.lgs. 150/2011 e del doppio grado di merito ) sia a quelle introdotte in epoca successiva ( con applicazione del rito camerale e dell’unico grado dinanzi alle Sezioni Specializzate per la Protezione Internazionale e l’Immigrazione ).
Senza alcuna presunzione di completezza, se ne elencano, di seguito, alcune:
a. ogni ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366 co 1 n° 3 cpc e cioè l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico anche se inserito all’interno della esposizione dei motivi e non necessariamente nella parte preliminare dell’atto, con la conseguenza che la relativa mancanza ne determinerà l'inammissibilità, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.( cfr. Cass. n. 10072/2018; Cass. n. 7025/2020);
b. i motivi devono essere specifici e sempre corredati da rubrica nella quale devono essere indicati i vizi che si intendono denunciare fra cui, in relazione alla materia, ricorrono più diffusamente l’art. 360 co. 1 n° 3, l’art. 360 co 1 n° 4 e l’art. 360 co 1 n° 5 cpc : le argomentazioni a sostegno dovranno essere corrispondenti al singolo vizio dedotto, in quanto, diversamente, la censura potrà essere considerata non specifica e pertanto inosservante dell’art. 366 n° 4 e n° 6 cpc e, conseguentemente, inammissibile;
c. ove nel provvedimento impugnato, il motivo sia riferito all’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria in quanto le fonti informative indicate sono inattendibili o non aggiornate, il ricorrente deve adempiere all'onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di Cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile ( cfr. Cass.n. 4037/2020; Cass. n. 26728/2019; ed in termini ancora più stringenti Cass. n. 22769/2020): la censura, in buona sostanza deve essere conducente, non potendo risolversi in una mera enunciazione dell’errore. Va tuttavia segnalato che l’estensione del principio sopra richiamato anche ai casi in cui il provvedimento impugnato non contenga alcun richiamo all’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria (e cioè sia privo delle informazioni sul paese di origine o si limiti ad enunciarle genericamente senza alcuna indicazione delle fonti utilizzate) rischia di tradursi in un improprio rovesciamento del dovere di cooperazione istruttoria sulla parte richiedente che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, deve farsi carico soltanto della specifica allegazione dei fatti storici e della domanda di asilo che ad essi può essere ricondotta;
d. ove venga proposta una doglianza sulla mancanza di audizione del richiedente da parte del giudice di merito ( id est sull’omesso rinnovo dell’audizione resa dinanzi alla Commissione Territoriale che non ha effettuato o non ha trasmesso al giudice la videoregistrazione ) essa dovrà essere corredata dalla indicazione, documentata, della corrispondente richiesta avanzata dinanzi al giudice di merito corredata dalle ragioni sulle quali essa si è fondata[14];
e. ove il motivo sia riferito alla protezione umanitaria, è necessario che lo stesso sia “conducente” e cioè decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia: è pacifico che il tratto saliente della fattispecie di cui all’art. 5 co 6 Dlgs 286/1998 è rappresentato dal giudizio di comparazione, frutto del diritto giurisprudenziale ( cfr. le più note Cass. n. 4455/2018; Cass. SU n. 29459/2019 ) che ha dato forma alla scarna formulazione della norma[15]. Tale giudizio si traduce in una valutazione comparativa fra tre elementi: e, cioè, la vulnerabilità del ricorrente – che rappresenta la condizione psicofisica conseguente all’intera storia vissuta (inclusa quella relativa al paese di transito) e l’effetto che il rimpatrio andrebbe ad avere su di essa, dovendosi tenere conto che non è necessaria l’allegazione di fatti ulteriori e diversi da quelli già dedotti per le c.d. “protezioni maggiori”; l’integrazione nel paese di accoglienza dal quale può evincersi, in termini umanitari, cosa il ricorrente andrebbe a perdere nell’ipotesi di rimpatrio; il livello di tutela che gli garantisce il paese di eventuale rimpatrio rispetto ai diritti fondamentali, e cioè sia quelli che assume violati con la sua narrazione, sia quelli derivanti dal rischio individuale di trattamenti disumani e degradanti, dalla povertà inemendabile, da disastri climatici (ecc.) desumibili dalle C.O.I attendibili ed aggiornate.[16]
Il ricorso, per prospettare argomenti decisivi, lungi dal risolversi in meri enunciati o in collage di giurisprudenza e di dottrina ( come spesso viene riscontrato), deve indicare che cosa, della condizione individuale relativa ai tre elementi da comparare, il giudice di merito non avrebbe esaminato o avrebbe erroneamente scrutinato, non potendosi altrimenti accedere all’esame di legittimità perché, inevitabilmente, tale omissione andrebbe a tradursi in una richiesta di diversa valutazione di merito della controversia in parte qua, e cioè nella postulazione di un inammissibile terzo grado di giudizio;
f. va al riguardo segnalata anche la questione, collegata alla precedente e relativa alla doppia ratio decidendi del provvedimento impugnato: ove il rigetto della domanda si fondi su plurime ragioni, la censura proposta dovrà investire entrambe: diversamente, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto la decisione continuerebbe a resistere sulla base della ratio divenuta definitiva, perché non impugnata.[17]
Tale principio è evidentemente valido per tutte le forme di protezione internazionale invocate: risulta, ad esempio, particolarmente rilevante per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. a) e b)Dlgs 251/2007, la cui decisione è fondata sia sulla preliminare valutazione della credibilità del ricorrente che sulle condizioni sociopolitiche del paese di origine: ove la censura investa soltanto una delle due questioni, lasciando intonsa la statuizione sull’altra, il motivo si espone al rischio di inammissibilità.
g. deve, infine, segnalarsi una questione, spesso ricorrente nelle controversie che sono state trattate nella vigenza dell’art. 19 Dlvo 150/2011 e cioè con doppio grado di giudizio e il rito sommario di cognizione in primo grado.
Pur avendo attualmente rilevanza marginale, in quanto i ricorsi che hanno per oggetto le sentenze l’appello sono in via di esaurimento, tuttavia non è inutile segnalare la necessità che le censure proposte in questi casi siano “autosufficienti”, e cioè che riportino un chiaro riferimento al corrispondente motivo d’appello proposto (cfr ex multis Cass. 2784/2015; Cass. 21369/2020 ): pur dovendosi sostenere un approccio non formalistico alla specifica questione, tale per cui il requisito può essere soddisfatto anche attraverso la ricostruzione della censura spiegata nel gravame, mediante l’esame delle argomentazioni prospettate nel ricorso alla luce della esposizione contenuta nella sentenza impugnata con le quali si devono “saldare”, si deve sottolineare la inevitabile ricaduta che gli orientamenti segnalati hanno anche sul giudizio di cassazione in questa materia, visto che una diversa soluzione si tradurrebbe nella sua impropria trasformazione in un “terzo grado di merito”.
5. Conclusioni
Le considerazioni sopra sviluppate consentono di ritenere che le “domande eretiche” che sono state poste all’inizio di questa riflessione possano trovare una risposta anche allo stato della normativa processuale attuale ove, però, di essa venga data una lettura non formalistica ma volta a trovare un punto di incontro tra il giudizio di legittimità come ultima istanza e come fase conclusiva di una drammatica vicenda umana e l’esigenza di non travalicare le regole che lo governano.
La ragionevolezza delle soluzioni processuali e di una attività ermeneutica che tenga conto della peculiare interconnessione, nella materia in esame, con le questioni sostanziali dovrebbe, dunque, essere l’obiettivo finale dell’interprete, proprio nell’ottica di una nomofilachia virtuosa.
Non è questa la sede per affrontare i numerosi e complessi problemi derivanti dal patrocinio a spese dello Stato al quale i richiedenti asilo fanno quasi sempre ricorso.
E’ necessario, però, ricordare il compito particolarmente rilevante della difesa tecnica nel giudizio di legittimità che, in questa materia, è preceduto da un unico grado di merito: tale caratteristica rende ancor più decisiva la capacità di cogliere i punti di “allineamento” che possono far transitare un ricorso dalla inammissibilità all’accoglimento e, forse, talvolta da una ingiusta ma corretta soluzione formale ad una giusta decisione anche sotto il profilo sostanziale.
[1] L. Neri, A. Guariso, Il giudizio di legittimità e la protezione internazionale. La parola alla difesa, in QG on line, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudizio-di-legittimita-e-la-protezione-internazionale-la-parola-alla-difesa
[2] Il giudizio di legittimità e la protezione internazionale. La parola alla difesa, cit.
[3] A. Massariolo, Nell’ultimo anno in Italia sono giunte per mare poco più di 20.000 persone, in https://ilbolive.unipd.it/
[4] Prima dell’entrata in vigore della L. 46/2017 la materia era assegnata, in primo grado, con provvedimenti tabellari ad una sezione ordinaria del Tribunale (di regola, per quelli più grandi, veniva attribuita alla sezione che si occupava dei diritti della persona e della famiglia ) che si trovava a far fronte all’enorme flusso di iscrizioni attraverso periodiche applicazioni dei giudici delle altre sezioni; nelle Corti d’appello, la materia veniva trattata da sezioni non specializzate, talvolta designate per la trattazione di materie diverse da quelle concernenti i diritti fondamentali.
[5] Sulla specifica questione, cfr. A. Di Florio, La protezione Internazionale ed il giudizio di cassazione: eterogenesi dei fini, in QG online 5.12.2019 https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-internazionale-ed-il-giudizio-di-cassazione-eterogenesi-dei-fini_05-12-2019.php
[6] Sulla delibera del CSM n.4372/2019, cfr. della stessa autrice, La protezione internazionale ed il principio di specializzazione del giudice di legittimità in QG online, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-internazionale-ed-il-principio-di-specializzazione-nel-giudizio-di-legittimita_18-05-2020.php
[7] Cfr. R. Rordorf, Magistratura, giustizia e società, Cacucci Editore, 2020, pagg. 327 e seguenti; ed ancora prima Questione Giustizia trimestrale n° 3 del 2017.
[8] M. Taruffo, Raccolta di saggi, Il Mulino, 1991.
[9] Cfr. G. Scarselli, Sulla distinzione fra ius constitutionis e ius litigatoris, in QG online del 13.1.2017, https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-distinzione-tra-ius-constitutionis-e-ius-litigatoris_13-01-2017.php
[10] L’art. 35 bis co 13 Dlvo 25/2008 prevede, al riguardo, che «in caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso», termine che non si riesce quasi mai a rispettare.
[11] Cfr. L. Cavallaro, Il giallo, la verità e la legge: ricordando Leonardo Sciascia, in QG on line, 8.1.2021, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giallo-la-verita-e-la-legge-ricordando-leonardo-sciascia-1921-1989
[12] L’art. 3 co 5 Dlvo 251/2007 prevede che «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».
[13] In L. Minniti, La credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa. Ragioni e conseguenze, in Questione Giustizia trimestrale n° 3/2020, atti del Convegno La protezione internazionale e l’impegno della giurisdizione, pag. 41 cpv 5, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-valutazione-di-credibilita-come-strumento-di-valutazione-della-prova-dichiarativa-ragioni-e-conseguenze
[14] È stato infatti recentemente affermato il condivisibile principio di diritto secondo il quale «nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Cass. 22049/2020; Cass. 21584/2020: entrambe rappresentano un condivisibile punto di chiarificazione rispetto a precedenti arresti portati da Cass. n. 17717/2018; Cass. n. 3029/2019). Sulla specifica questione cfr. anche i contributi di G. Federico, G. Savio in Questione Giustizia trimestrale n. 3/2020, Il Diritto alla protezione Internazionale e l’impegno della giurisdizione, https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-diritto-alla-protezione-internazionale-e-l-impegno-della-giurisdizione
[15] Art. 5 co 6 TUI nella formulazione antecedente al DL n. 113/2018 conv. nella L. n.132/2018 : «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
[16] Cfr. Cass. n. 28316/2020 con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante il profilo dell’integrazione, ritenuta di massima di particolare importanza e cioè «la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 c.6. d.lgs n. 286 del 1998 ed in continuità con la collocazione nell'alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il "radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello "sradicamento" che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili».
[17] «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse» ( cfr. ex multis Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 2970/1981; Cass. n. 10815/2019; Cass.n. 17182/2020).