ATTRIBUZIONE CITTADINANZA ONORARIA – AZIONE POPOLARE – DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE – NOZIONE DI ATTO POLITICO
Cassazione SS.UU. 1 giugno 2023 n. 15601
La felice esperienza delle “pillole delle Sezioni Unite” continua e si accresce anche di decisioni inerenti la giurisdizione, quando abbiano ad oggetto casi interessanti ed esprimano principi sui quali riflettere. E’ ciò che è accaduto con l’ordinanza n. 15601 del 2023. Un paese del Veneto da cui sono emigrati gli avi dell’ex presidente del Brasile Bolsonaro ha conferito a quest’ultimo la cittadinanza onoraria. Avverso questa deliberazione è stata proposta azione popolare da un gruppo di cittadini invocando la lesione del diritto all’identità e all’immagine del Comune derivante dal collegamento con un personaggio politico i cui comportamenti e dichiarazioni pubbliche sarebbero confliggenti con i tradizionali riferimenti storico-culturali del Comune stesso. Al riguardo hanno richiamato affermazioni attribuite al presidente Bolsonaro del seguente tenore: «dobbiamo dare i diritti umani agli esseri umani, non ai marginali»; «l’unico errore della dittatura militare brasiliana è stato torturare invece di uccidere»; «sarei incapace di amare un figlio omosessuale. Non sarò ipocrita: preferisco che mio figlio muoia in un incidente piuttosto che si presenti con un altro uomo. Per me sarebbe come se fosse morto, in ogni caso».
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione rilevando che la cittadinanza onoraria è frutto di un’attività libera ed autonoma, a valenza esclusivamente simbolica che non conferisce alcuna posizione giuridica soggettiva in capo al destinatario. Ciò esclude che il cittadino elettore abbia una pretesa giustiziale volta a far valere l’illegittimità o la invalidità della deliberazione.
Due rilevanti conseguenze derivano da questa impostazione: non si tratta di un atto politico e residua un margine di azione a fini risarcitori.
Nell’escludere la natura di atto politico le S.U. ne precisano la nozione. L’atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico; come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. Quest’ultima è un’affermazione estremamente importante. Le autorità pubbliche anche se costituite da organi politici o politico-amministrativi sono soggette al controllo giurisdizionale salvo che si manifestino con atti di mero indirizzo politico da selezionare in modo estremamente rigoroso, atteso che la sottrazione al sindacato giurisdizionale costituisce una deroga, consentita entro limiti predefiniti, all’assetto costituzionale della ripartizione dei poteri dello Stato ed ai principi di trasparenza e legalità che sovrintendono tutte le forme di espressione ed emanazione del pubblico potere. Si consiglia la lettura della sentenza anche per la molteplicità di esemplificazioni di atti aventi natura politica e di atti giustiziabili.
L’altro corollario è l’accesso alla tutela risarcitoria. Esclusa la possibilità di ricorrere all’azione popolare, diretta a sostituire l’Ente nella tutela dei suoi interessi e non utilizzabile per censurare gli atti del Comune, le S.U. hanno individuato uno spazio di tutela giurisdizionale nella possibilità di far valere l’illiceità del fatto posto in essere dall’ente pubblico territoriale, perché «offensivo di quel comune sentimento di giustizia rappresentato dal tessuto di principi attraverso i quali si esprimono, secondo la Costituzione, le condizioni della convivenza, in relazione ai valori della persona e delle libertà democratiche». Non viene precisato con quale strumento possa farsi ricorso alla tutela risarcitoria, né se l’azione popolare possa avere contenuto risarcitorio o vi sia spazio per altre tipologie di azioni collettive, introdotte da enti esponenziali. Ma è una sfida che dovrebbe essere raccolta, attesa la gravità delle affermazioni del cittadino onorario Bolsonaro, poste a base dell’azione proposta.
PROVVEDIMENTI DE RESPONSABILITATE – AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO AD UNO DEI GENITORI DI MINORE – DISSENSO DELL’ALTRO – RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE EX ART. 111, SETTIMO COMMA, COST.
Cassazione SS.UU. 24 luglio 2023 n. 22048
In altre due pronunce, discusse nella medesima udienza pubblica, le S.U. a poca distanza di tempo dal precedente costituito da S.U. 32358 del 2018, con il quale era stata affermata la ricorribilità ex art.111 Cost. dei provvedimenti cd. de potestate, sono tornate sulla discussa natura decisoria e definitiva dei provvedimenti aventi ad oggetto decisioni sulla responsabilità genitoriale sui minori, quando siano a carattere provvisorio od endoprocedimentale o quando siano comunque modificabili senza limiti. Entrambe le pronunce sono regolate dal sistema normativo ante riforma Cartabia.
La prima pronuncia pubblicata, (n. 22048 del 2023), rimessa alle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 30478 del 2022 riguarda il provvedimento con il quale il Tribunale, in sede di reclamo avverso provvedimento del giudice tutelare, ha autorizzato il rilascio del passaporto al padre di quattro figli minori, nonostante il dissenso della coniuge separata che aveva denunciato il reiterato inadempimento agli obblighi di mantenimento dei minori da parte del richiedente.
Le S.U., in parziale contrasto con precedenti, ancorché non recentissimi, ma, coerentemente con l’abbandono definitivo della categoria della volontaria giurisdizione ogni qual volta sia in atto un conflitto familiare su diritti della persona costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost. seguendo un percorso argomentativo del tutto coerente con le novità introdotte al riguardo con la riforma, trasfusa nel d.lgs n. 149 del 2022. Il provvedimento che autorizza (o nega l’autorizzazione) al rilascio del passaporto dirime un conflitto tra il diritto del genitore affidatario e dei minori di vedere adempiuto l’obbligo, di primario rilievo, di contribuire al mantenimento dei figli e quello dell’altro alla libera circolazione, entrambi di rango costituzionale. Ne consegue la natura giuridica decisoria e l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus, ormai del tutto compatibile con l’assunzione del modello camerale, come indicato con valenza generale da S.U. 32359 del 2018. Poiché questo ricorso ben può essere introdotto all’interno di una delle cause assoggettate al rito di cui all’art. 473 bis e ss. c.p.c., la soluzione delle S.U., coinvolge anche il quadro dei provvedimenti ricorribili per cassazione secondo le nuove norme e, più in generale, consolida principi, quali la compatibilità del modello camerale con la tutela dichiarativa dei diritti e la centralità della stabilità degli effetti ai fini dell’attitudine al giudicato rebus sic stantibus che possono validamente orientare anche per gli altri procedimenti, in tema di famiglie e filiazioni, introdotti dalla d.lgs n. 149 del 2022.
PROVVEDIMENTI DE RESPONSABILITATE – SOSPENSIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA’ GENITORIA – PROVVEDIMENTO PROVVISORIO – NON RICORRIBILITA’ ex art. 111, settimo comma, Cost.
Cassazione SS.UU. 25 luglio 2023 n.22423
Di segno diverso l’altra pronuncia (22423 del 2023) sollecitata dall’ordinanza interlocutoria n. 30457 del 2022. Le S.U. hanno escluso l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione per i provvedimenti che, pur incidendo significativamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale, (nella specie era stato sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale alla madre del minore) hanno carattere temporaneo e sono destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito, unica ad avere attitudine al giudicato, ancorché rebus sic stantibus. Nella decisione si precisa che la soluzione adottata non si confronta con il nuovo regime giuridico, introdotto dal d.lgs n. 149 del 2022, relativo ai provvedimenti reclamabili e ricorribili ex art. 111, settimo comma, Cost., perché ratione temporis non applicabile senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione sulle ragioni dell’omesso confronto con il novum, quanto meno sul piano ermeneutico.
In effetti, ove fosse stato applicato il nuovo regime delle impugnazioni dei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, la soluzione sarebbe stata diversa. Il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, ancorché avente natura temporanea, ove adottato in un procedimento instaurato successivamente al 28 febbraio 2023, deve essere esaminato alla luce dei criteri delineati nel secondo comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c. La sospensione o le rilevanti limitazioni della responsabilità genitoriale determinano, secondo il nuovo assetto normativo, l’applicabilità del regime impugnatorio previsto dalla norma (reclamo e ricorso ex art. 111 Cost.) così come le sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o l’affidamento a terzi.
La nuova disciplina normativa consegna all’irrilevanza il criterio dell’efficacia temporale del provvedimento endoprocessuale e pone fine alle differenze di regime legate alla distinzione (non univocamente individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza) tra provvisorietà e temporaneità del provvedimento per prediligere un criterio esclusivamente sostanzialistico e contenutistico.
La sospensione della responsabilità genitoriale e l’affidamento a terzi, ovvero le due statuizioni contenute nel provvedimento oggetto della decisione delle S.U. sono, alla luce della riforma, sempre reclamabili e ricorribili per cassazione. La incisività della lesione del diritto alla genitorialità presenta ontologicamente i caratteri della decisività e definitività, ed impone il controllo di legalità, essendo irreparabile il pregiudizio che si realizza. Non rileva più la modificabilità senza condizioni del provvedimento impugnato, essendo invece determinante che esso sia diretto a dirimere un conflitto tra parti (i genitori ed il minore), la cui natura contenziosa non è più controvertibile.
La decisione delle S.U. ha dunque efficacia temporalmente limitata e segna netta soluzione di continuità.
L’interesse delle questioni sottoposte al vaglio delle S.U. è, in conclusione, massima, per la frequenza e rilevanza della conflittualità in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale. Non può tacersi che il rischio di una differenza di trattamento dovuta soltanto al momento dell’instaurazione del ricorso in tema di diritti dei minori desta qualche perplessità.
Nella prima è stata affrontata la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento con il quale sull’opposizione della madre, sia stato autorizzato, al padre di due minori, il rilascio del passaporto.