Articoli di Questione Giustizia su ergastolo ostativo
Sommario: 1. Premessa. – 2. Sulla legalità costituzionale della pena dell’ergastolo, anche ostativo. – 3. La presunzione di permanenza del vincolo mafioso. – 4. La collaborazione: equo prezzo della libertà. – 5. I nuovi oneri probatori. – 5.1. Segue: la valorizzazione dei motivi del silenzio: un’occasione mancata? – 6. «Both a prospect of release and a possibility of review».
Una prima analisi delle disposizioni del decreto-legge 162/2022 in materia di ergastolo ostativo. Superarlo effettivamente sarà un compito dell’interprete.
In più scritti questa Rivista ha espresso il suo orientamento di apertura verso un nuovo assetto che, in tema di liberazione condizionale, sostituisca alla presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, superabile solo con la collaborazione, un vaglio in concreto del giudice di sorveglianza.
Nello spirito di pluralismo e di confronto aperto che caratterizza Questione Giustizia pubblichiamo anche interventi di segno diverso, come quello odierno di Luca Tescaroli, che - dopo una ricognizione della giurisprudenza della Corte costituzionale e in vista della nuova normativa sollecitata dal giudice delle leggi – rappresenta le ragioni che stanno a fondamento del mantenimento di una disciplina ostativa rigorosa ed ancorata a presupposti certi.
La discussione è aperta. Questo abbiamo scritto in occasione della presentazione dei primi due commenti all’ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 in tema di ergastolo ostativo. Non si tratta soltanto di un ammonimento cronologico, ma anche di un principio metodologico, che impone di dare voce a contributi che esprimono dubbi sulla decisione della Corte e si propongono, de jure condendo, di mantenere alta l’attenzione del legislatore sulle esigenze di difesa sociale.
Nel commentare l’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo, l’autore ripercorre i sentieri della Corti nazionali e sovranazionali, procede a una ricca anatomia della decisione, scrutina le soluzioni sinora messe in campo dal legislatore e dà conto del lavoro, compiuto e da compiere, dei magistrati di sorveglianza.
Un giudizio sull’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale che mette in luce, oltre ai profili positivi, alcuni rischi. Uno più di tutti: quello di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
Il 24 marzo 2021 la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sotto la formula tecnica si nasconde la questione della legittimità dell’ergastolo ostativo. Pubblichiamo, in proposito, la riflessione di Giovanni Fiandaca. Non si tratta soltanto della recensione a E. Dolcini, F. Fiorentin, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020. Il commento al volume diventa occasione per una meditazione a tutto tondo sulla pena perpetua e sul regime differenziato del 41-bis.
In questo dialogo (immaginario) tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale, l’Autore discute i più importanti passaggi argomentativi della n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, soffermandosi anche sul primo seguito presso la magistratura di sorveglianza. Il tutto nella consapevolezza che la prossima questione di costituzionalità, pendente alla Consulta, riguardante non il permesso premio ma la liberazione condizionale, potrà segnare uno snodo fondamentale nella giurisprudenza costituzionale in materia di automatismi legislativi: sentenze in forma di legge, che travalicano il perimetro costituzionale riservato al mestiere di giudice, che necessita in ogni caso di svolgersi in osservanza del principio di tassatività.