Magistratura democratica

Articoli di Marcello Bortolato

Presidente del Tribunale di Sorveglianza Firenze
L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti

La necessità di rafforzare la funzione custodiale del carcere nei confronti dei soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di speciale pericolosità ha prodotto uno strumento di estremo rigore che determina una forte compressione di fondamentali diritti della persona, essendo imperniato sulla drastica riduzione dei contatti con il mondo esterno. Vanno pertanto evidenziati gli aspetti di maggiore contrasto tra le antitetiche esigenze preventive e quelle di tutela dei diritti individuali. Il provvedimento sospensivo è disposto, per i delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis o.p., in relazione ai condannati per i quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica od eversiva: non è sufficiente il mero titolo di reato ma è necessaria la prova della persistenza di collegamenti. Il provvedimento ministeriale comporta la sospensione in tutto o in parte delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria che possono porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La disciplina normativa, introdotta nel 1992, ha subito rilevanti modifiche sostanziali con le leggi n. 279/02 e 94/09 ed è specificamente regolata da Circolari amministrative. L’importanza degli interessi coinvolti ha impedito un dibattito sereno sull’utilità di questa misura e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali, essendo difficile parlare del regime ex art. 41-bis o.p. senza schierarsi “a favore” o “contro”, ma il punto di partenza non può che essere che tale regime rappresenta un quid pluris rispetto alla detenzione ordinaria che ne modifica in senso sostanziale la natura

27/02/2023
La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo

Con il decreto legislativo in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134 è stata definitivamente approvata la "disciplina organica" della giustizia riparativa. 
L’idea di una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione alla tradizionale giustizia punitiva, ha un che di indubitabilmente rivoluzionario, in quanto modello di giustizia fondato essenzialmente sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro. Il tempo era ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale e che stavano mostrando esiti fecondi. La giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica "tripolare": non c’è più solo lo Stato che punisce e l’autore del reato che subisce la pena, c’è anche la vittima che è sparita dal processo a causa della tradizione del garantismo, ispirato allo scopo di impedire la vendetta privata e che vede la vittima sostituita dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte. Il paradigma riparativo permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.
La scelta italiana è stata quella di un percorso "parallelo" volto alla ricomposizione del conflitto: non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale (con superamento del paradigma punitivo), e nemmeno un modello sussidiario, bensì complementare, volto alla ricomposizione del conflitto poiché compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale. 
Anche il ruolo del Giudice muta: egli si mette non sopra il conflitto ma dentro di esso per risolverlo, non si limita ad assolvere o a condannare e, senza perdere la sua neutralità, compie il difficile cammino verso una ricomposizione che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena inflitta.

10/10/2022
Il carcere per chi non vuol vederlo

Guardando Ariaferma, film di Leonardo Di Costanzo (2021)

06/11/2021
Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle “scarcerazioni”
Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento al decreto-legge 29/2020
29/05/2020
Nell’opinione pubblica, anche qualificata, continua a essere diffusa l’idea che l’ergastolo sia una pena riducibile e che il “fine pena mai” non esista. È vero il contrario. Mentre è in calo il numero dei reati, le condanne all’ergastolo aumentano e, tra di esse, quelle all’ergastolo effettivamente senza right to hope, senza via di uscita. Ostativo, viene comunemente definito. Un magistrato di sorveglianza ci spiega bene cosa è e perché non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento, tanto più dopo la sentenza della Corte di Strasburgo Viola c. Italia. Lo pubblichiamo per sfatare luoghi comuni e false giustificazioni, in attesa che il 22 ottobre si pronunci la Corte costituzionale
15/10/2019
Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018
Il 10 novembre 2018, entra in vigore la riforma dell’Ordinamento penitenziario. Anticipiamo dal numero 3/2018 di Questione Giustizia Rivista trimestrale questo analitico commento dei decreti legislativi che hanno coagulato il vasto programma di riforma avviato dall’esperienza degli Stati generali dell’esecuzione penale. Punti di forza (pochi) e punti di debolezza (tanti) di un testo legislativo con cui gli interpreti (magistrati, avvocati, operatori del penitenziario) dovranno confrontarsi
09/11/2018
Carceri, in vigore Dl 1 luglio 2013 n.78: una riforma a metà
Dal 3 luglio diventa effettivo il decreto del Governo che contiene le misure contro il sovraffollamento carcerario: un cambio di passo, ma non nel senso auspicato dalla Cedu che ha recentemente condannato l'Italia
03/07/2013