Magistratura democratica

Articoli di Questione Giustizia su carcere duro

L'art."41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti

La necessità di rafforzare la funzione custodiale del carcere nei confronti dei soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di speciale pericolosità ha prodotto uno strumento di estremo rigore che determina una forte compressione di fondamentali diritti della persona, essendo imperniato sulla drastica riduzione dei contatti con il mondo esterno. Vanno pertanto evidenziati gli aspetti di maggiore contrasto tra le antitetiche esigenze preventive e quelle di tutela dei diritti individuali. Il provvedimento sospensivo è disposto, per i delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis o.p., in relazione ai condannati per i quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica od eversiva: non è sufficiente il mero titolo di reato ma è necessaria la prova della persistenza di collegamenti. Il provvedimento ministeriale comporta la sospensione in tutto o in parte delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria che possono porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La disciplina normativa, introdotta nel 1992, ha subito rilevanti modifiche sostanziali con le leggi n. 279/02 e 94/09 ed è specificamente regolata da Circolari amministrative. L’importanza degli interessi coinvolti ha impedito un dibattito sereno sull’utilità di questa misura e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali, essendo difficile parlare del regime ex art. 41-bis o.p. senza schierarsi “a favore” o “contro”, ma il punto di partenza non può che essere che tale regime rappresenta un quid pluris rispetto alla detenzione ordinaria che ne modifica in senso sostanziale la natura

27/02/2023
Il caso Cospito davanti alla Corte costituzionale

Sommario: 1. L'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino - 2. La disposizione impugnata - 3. Il processo - 4. I precedenti della Corte costituzionale 

10/02/2023
41-bis e corrispondenza con il difensore

Con la sentenza n. 18 del 2022 la Corte costituzionale afferma che la corrispondenza del detenuto in regime derogatorio ex art. 41 bis comma II O.P. con il proprio difensore non è assoggettabile a visto di censura

22/03/2022
Il 41-bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale

Al centro di un incrocio strategico per contrastare la criminalità mafiosa e terrorista, il regime del “carcere duro” è senza dubbio un istituto giuridico al centro di forti polemiche. Occorre rivalutarne criticamente l’attualità, l’utilità, la tenuta nel corso del tempo. 

24/03/2021
Galeotto fu (proprio) il libro?
Considerazioni a margine dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in materia di libri e 41 bis
13/09/2016