Articoli di Questione Giustizia su mediazione
Recensione al volume a cura di Maria Martello (Giappichelli, 2024)
Il contributo si sofferma sulla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 e sulla negoziazione assistita di cui al d.lgs. 132/2014, come riformate con d.lgs. 149/2022, al fine di ampliarne la diffusione. Le nuove norme paiono destinate a dare alla mediazione e alla negoziazione assistita un impulso ulteriore e, auspicabilmente, decisivo nella direzione di estenderle e favorirle al massimo grado, quali strumenti di risoluzione delle controversie non soltanto complementari alla giurisdizione, ma onnicomprensivi, che guardano al rapporto giuridico nella sua interezza, anziché ai singoli elementi in cui si frammenta la res in iudicium deducta, allo scopo di pervenire ad accordi conciliativi globali e stabili. "The civil process is dead, long live negotiation and mediation!".
La sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentivano ai difensori dei non abbienti di ricevere il compenso nei casi di tentativo obbligatorio di mediazione terminato con l’accordo. La decisione si colloca nel movimento di respiro europeo di profondo mutamento del modo di gestione delle liti, dove va valorizzato l’aiuto economico "legale" e non solo "giudiziario" per assicurare l’effettività delle tutele dei diritti e degli interessi delle persone.
Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo è stata sottolineata l’importanza delle ADR nel quadro complessivo della giustizia civile. Un particolare rilievo è stato attribuito alla mediazione e, nel suo ambito, alla mediazione demandata. Ma, affinché tali strumenti possano porsi davvero quali sedi complementari e coesistenziali rispetto alla giurisdizione, è necessaria una serie di interventi, tutti realizzabili nell’immediato o nel breve periodo, idonei ad assicurarne il migliore e più efficace funzionamento.
Gli effetti determinati dal coronavirus anche sul funzionamento della giustizia hanno fatto emergere la funzione sociale insita in strumenti quali la mediazione a scopo di conciliazione, il cui rilievo quale elemento della rete complessiva di protezione dei diritti rende auspicabile l’individuazione di percorsi comuni di formazione professionale e la considerazione di essa nei programmi organizzativi degli uffici giudiziari
e sostenibile"