Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

CTU, svolta in primo grado e vaglio di ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cpc nella più recente giurisprudenza della Cassazione

di Isabella Mariani
giudice della Corte d'appello di Firenze
Prendendo spunto dalla recente ordinanza della Cassazione, sezione VI, n. 97/2019, l’autrice esamina la giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra la sentenza di primo grado che fa proprie le conclusioni nel merito della consulenza tecnica di ufficio e il contenuto dell’atto di appello che censura la decisione, alla stregua dei principi dettati dall’art. 342 cpc e interpretati dalla giurisprudenza della SC, in tema di ammissibilità dell’appello

Vi sono tipologie di domande che per il loro alto tasso di contenuto tecnico, vengono ordinariamente e tendenzialmente istruite in primo grado con l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio: ciò avviene per esempio nelle cause per responsabilità medica, nelle cause in materia bancaria (si pensi al filone di contenzioso in materia di tassi ultralegali, usurari, calcolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo), appalti, stime per espropriazioni etc.

Diventa quindi rilevante individuare quali siano le corrette modalità della impugnazione della sentenza di primo grado che censuri le risultanze della CTU fatte proprie dal primo giudicante, alla luce dei principi di cui all’art. 342 cpc che, come noto, descrive le forme di un appello ammissibile (dovendosi ricordare che la sanzione di inammissibilità può essere anche solo parziale e cioè colpire uno o più motivi di appello).

Non si può quindi prescindere almeno dalla citazione dell’ultima sentenza delle Sezioni unite della S.C. (27199/2017 Presidente Rordorf, Estensore Cirillo), che compone (anzi non compone perché afferma che non esiste un contrasto, esaminando le previe sentenze rese dalle sezioni semplici e sezioni unite sul punto) il contrasto sulla esatta interpretazione dell’articolo 342 cpc nel testo introdotto dalla riforma del 2012 (legge 34/2012 di conversione in legge del dl 83/2012). In essa è stato affermato il principio di diritto per cui gli artt. 342 e 434… «Vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando la parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

Preme sottolineare di questa sentenza la definitiva archiviazione, almeno si spera, della ricostruzione dell’atto d’impugnazione come progetto alternativo alla decisione.

Ma a noi interessa per un altro motivo. In motivazione la S.C., dopo avere sostanzialmente affermato che non molto è cambiato rispetto alla disciplina dettata dall’articolo in commento prima della riforma, laddove anche lì si richiedeva la specificità dei motivi di appello (e fatta salva la specifica sanzione di inammissibilità) rileva che l’atto di appello deve contenere una parte volitiva ovverosia di descrizione delle parti della sentenza che si intendono censurare (in tali limiti a mio parere deve essere contenuto il richiamo alla sentenza di primo grado la quale quindi non necessita di essere ritrascritta nell’atto di appello) ed una parte argomentativa, ovverosia indicativa delle ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggono la censura alle parti impugnate espressamente (terza parte da descriversi come parte censoria).

A ciò necessariamente si deve affiancare la ulteriore parte descrittiva del nesso di causalità tra la parte argomentativa e censoria e la modifica della sentenza nel senso che si auspica. In questo senso vds. Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, 15 gennaio 2013: «A seguito della novella introdotta con legge n. 134/2012, per superare il vaglio di inammissibilità, l'appello deve essere redatto quasi come una sentenza, deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo), suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e precisare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità)».

Un altro richiamo assai interessante è contenuto nella sentenza che si è sino ad ora commentata, laddove le S.U. rilevano che «la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze… sarà pertanto diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere con i dovuti adattamenti in una ripresa delle linee difensive di primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa».

Viene così introdotto ed affermato il cosiddetto principio di simmetria che lega la prima parte di questa breve introduzione al tema specifico della impugnazione “in fatto” e non “in rito” della CTU, le cui conclusioni sono state assunte quale motivo di decisione dalla sentenza impugnata.

Il principio di simmetria è il principio sotteso alla recente ordinanza della sesta sezione della cassazione n. 97/2019 (Presidente D’Ascola, estensore Criscuolo) [1], resa in materia di costituzione di servitù coattiva. Essa ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello la quale aveva ritenuto inammissibile il gravame, perché consistente nella trascrizione delle considerazioni e delle deduzioni esplicitate nella comparsa conclusionale in primo grado, non essendo specificato perché dovesse essere preferito il percorso alternativo suggerito dagli appellanti in luogo di quello indicato in sentenza. La Corte di Cassazione esamina la motivazione in fatto della sentenza del tribunale, e rileva che essa si era esclusivamente riferita alla CTU sia per qualificare il fondo come intercluso ed anche per individuare il passaggio, ed osserva che in sentenza è omessa qualsiasi considerazione e confutazione delle osservazioni sviluppate in comparsa conclusionale, che erano state riportate poi in atto d’appello, e che proponevano specifiche critiche alle conclusioni del CTU con richiamo alla situazione dei luoghi.

In sintesi il principio enucleabile è quello per cui laddove la sentenza abbia recepito la CTU, senza valutare le deduzioni contrarie e senza neppure riportarsi alle definitive conclusioni del CTU che abbiano tenuto conto della procedimentalizzazione del rito e delle eventuali osservazioni formulate dal c.t. di parte in tale procedimento, per concretarsi sufficienza del motivo di impugnazione, è bastevole il richiamo alle contestazioni svolte in primo grado.

Di contro deve ritenersi che laddove alle critiche dei consulenti di parte il CTU abbia congruamente risposto nella relazione finale e il giudice di primo grado abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate, debba portare alla pronuncia di inammissibilità. In sintesi di nuovo deve conseguire che in presenza di corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione.

A tenore del principio di simmetria deve pertanto affermarsi che il vaglio di ammissibilità del motivo di censura anche avente ad oggetto la sentenza che recepisce le conclusioni del CTU, ha come oggetto non la CTU ma il provvedimento di primo grado. Tanto più approfondite sono le motivazioni espresse in sentenza, tanto maggiore deve essere la specificità dei motivi di appello (e viceversa).

Le pronunce rese in materia di rapporto fra sentenza di primo grado, in cui la prova si è sostanziata nello svolgimento di consulenza tecnica e nel recepimento delle sue conclusioni, alla luce del dettato di cui all’art. 342 cpc di specificità del motivo di appello, possono essere pertanto lette e considerate sulla base di tale basilare principio.

Nel senso sopraindicato si veda Cass. civ. Sez. III, Sent., 12 febbraio 2013, n. 3302 In essa si impugna per cassazione una pronuncia della Corte di Appello dichiarativa della inammissibilità dell’atto di appello per non avere l’appellante dedotto e trascritto le osservazioni dei CTP alla CTU, essendo insufficiente il richiamo per relationem. La Cassazione rigettando il ricorso, invoca quale fondamento della necessità della specificità dei motivi di appello, la esigenza che essi non siano ricercati dal giudice e dalle parti, mediante un’attività di interpretazione che non è consentita e che potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. «Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU − che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.

L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.

Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342 c.p.c.».

Si occupano del profilo della contestazione contenuta in comparsa conclusionale ed in modo solo apparentemente distonico e Cass. n. 3330/2016, Cass. n. 16292/2009 e Cass. n. 20829/2018.

La prima, del 2016, cassa con rinvio la pronuncia della Corte di Appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame non avendo la difesa erariale contestato, alla udienza di precisazione delle conclusioni, le risultanze della CTU che dovevano quindi ritenersi accettate. Reputa la Corte di Cassazione che la stima non poteva ritenersi pacifica e non contestata poiché i valori esposti in CTU avevano dato ingresso al supplemento di perizia e la contestazione era stata rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni: non si poteva pertanto ritenere che le contestazioni fossero tardive perché svolte solo in comparsa conclusionale. Consegue la inammissibilità dell’appello: «Deve, pertanto, ritenersi che − contrariamente all'assunto del giudice di seconde cure − sia ammissibile, nel caso concreto, l'appello avverso la sentenza di primo grado che abbia recepito le risultanze della c.t.u. e del successivo supplemento, ben potendo, in siffatti ipotesi, l'appellante richiedere perfino la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, giacché deve ritenersi che in tal caso non viene richiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova (Cass. 5339/2015)».

La seconda rileva che la CTU non costituisce mezzo di prova cosicché: «Non è configurabile un’acquiescenza della parte alle conclusioni tecniche del consulente per il solo fatto di non averle censurate subito dopo la loro elaborazione e il loro deposito nel grado in cui furono depositate, sancendo l’art. 329 c.p.c., che passano in giudicato per tale comportamento inerte delle parti le sole statuizioni contenute nella sentenza pubblicata, per la loro mancata impugnazione».

Ciò significa che non vi è un obbligo di contestazione immediato al deposito della CTU come invece avviene per le nullità di tipo formale sempre inerenti la CTU o per la eccezione di inammissibilità della testimonianza, proprio perché la CTU non è mezzo di prova in senso formale. Permane però sempre l’obbligo di una specifica impugnazione della pronuncia «per la parte in cui si rapporta, in positivo o in negativo, alla relazione dell’ausiliare (Cass. 6 novembre 2003 n. 16684 e 22 marzo 2004 n. 5696)».

Sempre di tempestività dei rilievi delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio che costituiscono argomentazioni difensive, svolte nella comparsa conclusionale, ragiona Cass. civ. Sez. III Sent., 21/08/2018, n. 20829, deducendo che essi sono ben ammissibili salvo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Medesima impostazione si aveva nel vigore della ancora non riformata dizione dell’articolo 342 cit.. Si vedano Cass. N. 25588/2010 e Cass. n. 7773/2004 [2] a tenore delle quali non è sufficiente il mero dissenso dalle conclusioni del CTU con la formulazione di dubbi sulla attendibilità dei criteri di valutazione scientifica seguiti.

L’ultima notazione introduce la ulteriore questione che si pone sempre in tema di sufficienza del motivo di impugnazione, e relativa alla necessità che l’appello contenga anche la descrizione del nesso causale fra la censura e la diversa ricostruzione richiesta al giudice delle impugnazioni. Si richiama qui la necessità che l’appello non si sostanzi solo nella fase censoria, ma debba contenere anche la critica nel merito, conformemente a quanto si è ritenuto per le impugnazioni solo sul motivo di rito, nei casi diversi dai casi descritti dall’articolo 354 cpc di rimessione al giudice di primo grado. È noto che la mera censura della decisione in rito (diversa appunto dalle questioni in cui è prevista la remissione al giudice di primo grado), deve anche contenere lo sviluppo della censura nel merito, seppure si possa ritenere che sia sufficiente il richiamo per relationem o una succinta esposizione. Similmente a dirsi per la censura che contenga la critica alla CTU ma non sviluppi gli esiti che dalla censura conseguono.

In sintesi e definitivamente può affermarsi che il problema della impugnazione della sentenza di primo grado che abbia recepito e posto a base della decisione, le conclusioni di merito svolte dal consulente di ufficio, non si differenzi dalla elaborazione che la giurisprudenza ha ormai definitivamente raggiunto in tema di ammissibilità-inammissibilità dell’appello, alla luce del principio di simmetria. Deve tenersi in conto che si impugna la sentenza e non la CTU, che più è stringente e specifica e approfondita la motivazione della sentenza laddove recepisce i risultati della CTU, maggiormente specifica deve essere la censura, la quale non può consistere né nella generica affermazione di non condivisione dei risultati, né nella reiterazione dei chiarimenti richiesti in sede di procedimento di consulenza e ai quali il CTU prima ed il giudice poi hanno dato congrua risposta.



[1] Così in motivazione: «Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 342 c.p.c. laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame per essere stato redatto non in conformità di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. e ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della norma in esame.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla motivazione con la quale, pur riconoscendosi l'inammissibilità primo del motivo di appello, contraddittoriamente si è sostenuta la validità del percorso della servitù, quale individuato dal giudice di primo grado, in ciò creandosi un contrasto irriducibile tra la considerazione in rito del motivo e la sua valutazione comunque nel merito.

Il terzo motivo, infine, lamenta la violazione dell'art. 24 Cost., comma 1 e dell'art. 111 Cost. e della CEDU, art. 6, in riferimento all'art. 342 c.p.c., laddove l'interpretazione della norma sul grado di specificità dei motivi di appella, nel suo rigore, determina una lesione del diritto al processo costituzionalmente garantito, in contrasto con i principi costituzionali e con quelli posti dalla Convenzione EDU. Il primo motivo è fondato.

In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Ed, invero, anche in relazione al previgente testo di cui all'art. 342 c.p.c., si è affermato che, in tema di giudizio d'appello che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c., (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamenta logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (si veda sull'affermazione del giudizio di appello quale revisio prioris instantiae Cass. S.U. n. 28498/2005; cfr. da ultimo Cass. n. 4695/2017, nonché Cass. S.U. n. 27199/2017 che, sebbene in relazione alla novellata previsione di cui all'art. 342 c.p.c., ha ritenuto che debba imporsi un'interpretazione in linea di continuità con quanto opinato in precedenza, sicché i canoni applicativi della norma sono di fatto rimasti identici).

Il ricorso, che peraltro appare redatto in ossequio al principio di specificità, avendo la parte puntualmente riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado che quello dei motivi di appello (conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012), e tenuto conto del potere di accesso agli atti consentito a questa Corte, in ragione del vizio denunciato, non permette di condividere la valutazione espressa sul punto dal giudice di appello.

La sentenza del Tribunale, nell'accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitù avanzata dagli attori ha così motivato:

“Per quanto concerne la domanda, proposta in via subordinata, per la costituzione della servitù coattiva, essa va accolta. Il CTU ha concluso, in modo congruo e pertanto condivisibile, che i terreni degli attori e dell'interveniente risultano interclusi. Per quanto concerne l'individuazione del passaggio, alla luce delle conclusioni del consulente tecnico, si deve ritenere che il percorso più idoneo sia quello descritto nella relazione peritale del 15 dicembre 2003, pagg. 7 ed 8, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, senza modifica dei cancelli di accesso posti a margine della strada comunale (OMISSIS)”.

Manca nel ragionamento del giudice di primo grado ogni considerazione o confutazione delle osservazioni che gli appellanti avevano sviluppato in comparsa conclusionale, così come analiticamente riportate alle pagg. 4 e ss. dell'atto di appello, che proponevano anche puntuali critiche alle conclusioni del CTU, con richiamo specifico alla situazione dei luoghi.

Il giudice di primo grado, in maniera sintetica si è limitato a fare proprie le conclusioni del CTU, senza che nemmeno si dia atto che le stesse abbiano tenuto conto dei rilievi mossi dalle parti, sicché in assenza di una specifica confutazione delle osservazioni critiche, e stante il principio di simmetria che deve presiedere all'interpretazione del canone di specificità dei motivi di appello, dovendosi gli stessi modulare sul grado di precisione e dettaglio della motivazione del giudice di primo grado, deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza…».

[2] Richiamo effettuato da B. Gambineri, Appello, Zanichelli Editore, Bologna, p. 102.

23/09/2019
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