Articoli di Daniela Cardamone
Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.
Con la legge contenente deleghe per la riforma dell’ordinamento giudiziario, il legislatore si propone di procedere con una normativa di rango primario al riordino della materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati e all’introduzione di specifici e più stringenti criteri, così venendo incontro a istanze dell’opinione pubblica e della stessa magistratura.
Un recente contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari in un altro Paese dell’Unione europea offre alcuni spunti di riflessione sulle problematiche attuative della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2009 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla «detenzione cautelare» e, più in generale, sull’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia cautelare.
Nella sentenza Maestri ed altri c. Italia dell’8 luglio 2021 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, oltre a ribadire la necessità di procedere ad una nuova escussione dei testimoni ai fini della condanna in appello preceduta da assoluzione in primo grado, come affermato in Lorefice c. Italia del 29 giugno 2017, per la prima volta condanna l’Italia per non essere stato disposto, anche d'ufficio, l'esame degli imputati prima di procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado. Il testo analizza la giurisprudenza europea sul tema, cogliendo l’occasione per qualche riflessione critica sul valore del precedente nella giurisprudenza della Corte Edu.
La Turchia ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e dalla Polonia provengono spinte dirette al ritiro ufficiale dalla Convenzione. In entrambi i casi, il testo della Convenzione viene additato come esempio della “ideologia gender” che minerebbe i valori della famiglia tradizionale. L’analisi della giurisprudenza europea evidenzia, invece, che nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali non viene propugnata una determinata idea di famiglia ma che vi è una costante attenzione alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ne consegue che la revoca della partecipazione alla Convenzione di Istanbul si traduce in un ulteriore atto di limitazione di diritti fondamentali che, questa volta, colpisce il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza.