Articoli di Questione Giustizia su sindrome alienazione parentale
Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.
La discussione sull'esistenza o meno della c.d. PAS (sindrome di alienazione parentale) ben poco importa sul piano del diritto. Ciò che rileva sono invece gli ostacoli posti da un genitore alla relazione del figlio con l'altro: salvo sia giustificata da ragioni specifiche, è una condotta illecita, che dev'essere tempestivamente contrastata dal giudice e può essere fonte dell'obbligo risarcitorio, ma non necessariamente di un cambio dell'affidamento.
Prosegue il dibattito in rivista sul tema della PAS dopo l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2021, n. 13217 con cui la Suprema Corte suggerisce un approccio alla questione per così dire “dal basso”, prescindendo, cioè, da disquisizioni astratte sul fondamento scientifico della sindrome e ponendo, piuttosto, l’attenzione sull’agito del soggetto ritenuto “alienante”, al fine di verificare se – attraverso una valutazione ampia ed equilibrata, di valenza olistica – possa essere, comunque, intrapreso un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali.
Un commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1321/2021 del 17 maggio 2021