Articoli di Questione Giustizia su diritto di famiglia
In adesione al decreto del 30 novembre 2023 con cui la corte d'appello di Brescia ha confermato la legittimità del riconoscimento di due minori effettuato dalla madre intenzionale e la rettificazione dell'atto di nascita con l'aggiunta dell'indicazione del secondo genitore, il contributo individua alcuni profili interpretativi della controversa questione dello stato giuridico dei bambini nati da una coppia femminile.
La scarna disciplina della negoziazione assistita nelle procedure familiaristiche fa nascere molti interrogativi su nuove competenze e, soprattutto, accresciute responsabilità dell’avvocato negoziatore. Questo lavoro ha inteso evidenziarle e, nel contempo, esaminare, attraverso la comparazione di Protocolli e Linee Guida, le criticità nascenti dalle macroscopiche divergenze nelle richieste delle Procure in tema di produzioni documentali e controlli; produzioni che, di contro, nelle procedure giurisdizionali la riforma Cartabia ha preteso con estremo rigore.
Nel giro di una generazione l’Italia ha registrato una diversità culturale molto articolata e, perciò, del tutto inedita. Sul piano della geografia religiosa, è in particolare segnata dall’inedita presenza dell’Islam, o meglio degli Islam, le cui identità sono tali da impattare sulle discipline del matrimonio e della famiglia. Ad attestarlo è il crescente numero di atti (poligamia, khul, talaq, mahr, kafalah) nati e sviluppati nell’alveo della tradizione musulmana. La loro compatibilità con l’ordinamento italiano è tutta da verificare, come peraltro richiesto dalla legge 31 maggio 1995 (n. 218) sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Spesso la verifica porta a una ridefinizione dell’ordine pubblico sostanziale e processuale, cui risalgono le fila del diritto positivo, il suo bisogno di coerenza interna secondo il canone di ragionevolezza, consentaneo a quello di proporzionalità. Sono questi gli argomenti che innervano il presente lavoro, in cui si sottolinea come l’effettiva e non irragionevole tutela dei diritti e delle libertà possa complicarsi quando calata in specifici ambiti, particolari settori, condizioni personali e formazioni sociali. La riprova giunge proprio dal matrimonio e dalla famiglia, i cui istituti sono esposti ad una perenne evoluzione e all’incommensurabilità delle relative condotte.
Il contributo esamina la disciplina che il d.lgs n. 149 offre al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’intento di risolvere alcuni nodi applicativi che già si profilano. Viene esaminata la disciplina dei poteri affidati al giudice, quando oggetto del processo sono diritti indisponibili, e il diverso regime quando oggetto dello stesso sono diritti relativamente disponibili, come i contributi di mantenimento; delle preclusioni alle difese delle parti in materia di diritti disponibili e alle speciali riaperture concesse in corso di causa; delle misure provvisorie e del regime della loro modificabilità e reclamabilità; del giudizio finale e della sua attuazione, secondo modelli alternativi a quelli del libro III del codice di rito; nonché dell'appello. Speciale esame viene poi dedicato alla problematica disciplina del rilievo della violenza nel processo e al contraddittorio, con la partecipazione del pm e del curatore speciale del minore. Da ultimo, offre un tentativo di risolvere le problematiche del regime transitorio, alla luce della anticipazione – con la legge di bilancio di fine 2022 – dell’entrata in vigore della riforma.
Sommario: 1. Una strada lunga e delle convergenze inedite - 2. Forma e contenuti della riforma - 2.1. I presupposti dell’intervento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale - 2.2 Il collocamento “fuori della famiglia”
Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.
La discussione sull'esistenza o meno della c.d. PAS (sindrome di alienazione parentale) ben poco importa sul piano del diritto. Ciò che rileva sono invece gli ostacoli posti da un genitore alla relazione del figlio con l'altro: salvo sia giustificata da ragioni specifiche, è una condotta illecita, che dev'essere tempestivamente contrastata dal giudice e può essere fonte dell'obbligo risarcitorio, ma non necessariamente di un cambio dell'affidamento.
La proposta di un rito processuale unificato in materia di persone, minorenni e famiglia e di un unico organo giudiziario cui devolvere le relative competenze è del tutto condivisibile. Tuttavia, la mancata riforma della potestà genitoriale, cui non si diede corso nel 2013, ha finito per indurre una confusione tra la tutela dei diritti, che deve svolgersi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost., e la protezione e cura dei soggetti deboli – primi tra i quali i minorenni - da attuare alla luce dei principi sanciti dall’ art. 32 Cost. Una riforma organica della materia impone la ricostruzione del regime giuridico della filiazione sotto ogni profilo: non solo quello relativo alla costituzione del rapporto di filiazione e di parentela, ma anche con riferimento ai diritti doveri relazionali dei figli e nei confronti dei figli in primo luogo da parte dei genitori, che la Costituzione e le fonti dell’ordinamento internazionale riconoscono come diritti umani, come tali fondamentali ed inviolabili.
Un commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1321/2021 del 17 maggio 2021