Articoli di Questione Giustizia su libertà religiosa
Nel giro di una generazione l’Italia ha registrato una diversità culturale molto articolata e, perciò, del tutto inedita. Sul piano della geografia religiosa, è in particolare segnata dall’inedita presenza dell’Islam, o meglio degli Islam, le cui identità sono tali da impattare sulle discipline del matrimonio e della famiglia. Ad attestarlo è il crescente numero di atti (poligamia, khul, talaq, mahr, kafalah) nati e sviluppati nell’alveo della tradizione musulmana. La loro compatibilità con l’ordinamento italiano è tutta da verificare, come peraltro richiesto dalla legge 31 maggio 1995 (n. 218) sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Spesso la verifica porta a una ridefinizione dell’ordine pubblico sostanziale e processuale, cui risalgono le fila del diritto positivo, il suo bisogno di coerenza interna secondo il canone di ragionevolezza, consentaneo a quello di proporzionalità. Sono questi gli argomenti che innervano il presente lavoro, in cui si sottolinea come l’effettiva e non irragionevole tutela dei diritti e delle libertà possa complicarsi quando calata in specifici ambiti, particolari settori, condizioni personali e formazioni sociali. La riprova giunge proprio dal matrimonio e dalla famiglia, i cui istituti sono esposti ad una perenne evoluzione e all’incommensurabilità delle relative condotte.
Nel confronto di idee che ha fatto seguito all’orrenda decapitazione dell’insegnante francese Samuel Paty, ha sempre più peso, in Francia come in Italia, la posizione che considera la laicità “alla francese” troppo radicale e provocatoria, e chiede che venga temperata e ridimensionata. Ma il problema che pongono gli interventi francesi e italiani a favore di una laicità soft è che non definiscono in cosa tale laicità meno “aggressiva” dovrebbe consistere e quali misure la realizzerebbero.