Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Il Rapporto sulla legge Codice rosso ad un anno dalla sua entrata vigore. Norme, dati, modelli operativi e panorama internazionale

di Emma Rizzato , Margherita Cardona Albini
magistrate addette al gabinetto del Ministro

La presentazione del Rapporto sull’applicazione della legge n. 69/19.

Il Ministero della Giustizia, nelle sue diverse articolazioni, ha ritenuto di dare avvio ad un monitoraggio ad ampio spettro sull’applicazione della legge n. 69/19, dato il sempre crescente dibattito sul fenomeno della violenza di genere e domestica e sentita la necessità di verificare presto la “risposta” ai nuovi strumenti e dispositivi introdotti con la detta legge. 

Nasce così il Rapporto, pubblicato nei giorni scorsi, per condividere i risultati dello studio e concorrere alla riflessione generale sulla materia, con un taglio operativo e anche programmatico.

La rilevazione di un dato che accede ad un intervento legislativo di risposta ad una emergenza sociale, quale è la legge n.69 del 2019 recante Modifiche al codice penale, procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, contribuisce a misurare la qualità della norma e la capacità organizzativa degli uffici di realizzare gli obiettivi del legislatore.

Questo primo momento di valutazione dell’impatto dei nuovi meccanismi e dei reati introdotti, restituisce un quadro informativo che, sebbene riguardi un’analisi di breve periodo riferita al primo anno di vigenza della “codice rosso”, riguarda tutti gli ambiti in cui la disciplina ha incominciato a produrre i suoi effetti.

Il rapporto si propone di fornire quindi un primo bilancio sull’applicazione della legge tenuto conto dei necessari correttivi a livello organizzativo che le nuove disposizioni hanno determinato. 

A tal fine viene presentato il risultato di una attività di raccolta e individuazione delle best practices degli uffici giudiziari penali e civili, realizzata attraverso la somministrazione di questionari su vari argomenti, comprese le misure eventualmente adottate nel periodo di emergenza pandemica. 

Oltre al profilo dinamico di attuazione del modello procedimentale introdotto, si offrono i dati statistici rilevati sui flussi dei procedimenti e suddivisi per fasi procedurali, sia riguardanti i delitti di nuovo conio che le fattispecie “tradizionali” di violenza di genere, per fotografare l’andamento del fenomeno attraverso un’analisi dei numeri dei procedimenti iscritti e trattati nel corso del periodo di riferimento.

Oltre a queste due sezioni, che costituiscono la parte più caratterizzante il lavoro compiuto dal Ministero, nel documento si esaminano anche le modifiche normative e altri aspetti che vengono in rilievo tra gli strumenti volti a contrastare la violenza di genere. Si pensi alle previsioni relative agli indennizzi per le vittime di reati violenti (art. 20 l.69/19 e successivi decreti attuativi) o al trattamento penitenziario dei c.d. sex offenders.

Data la peculiarità della tematica, che trova nelle fonti internazionali un punto di riferimento e di confronto essenziale (tra cui la Cedaw, la Convenzione di Istanbul e la direttiva UE 2012/29), è stato ad esse dedicato un capitolo specifico, comprensivo di un richiamo alle raccomandazioni di organismi come il GREVIO e ai riscontri ottenuti dalla legge in ambito Onu.

Da esso inoltre emerge l’importanza - dando spazio anche alle indicazioni dei centri antiviolenza e delle associazioni a tutela delle donne e alle iniziative adottate dalle altre istituzioni – che la battaglia contro la violenza di genere, ancora di così rilevante e drammatica portata, si combatta non solo con le armi della repressione normativa e della giurisdizione ma soprattutto a livello culturale, educativo, sociale.

Questo rapporto costituisce una preziosa occasione per mettere sotto la lente di ingrandimento un sistema di norme costruito sull’esigenza di speditezza del procedimento affinché potesse rivelarsi funzionalmente adeguato a proteggere la persona offesa dal rischio di gravi e ulteriori conseguenze rispetto al fatto denunciato, comprese quelle derivanti dalla c.d. “vittimizzazione secondaria”.

Il tema centrale rimane sicuramente quello dell’efficacia del nuovo impianto una volta calato nella realtà degli uffici giudiziari che si confrontano nella quotidianità con un numero sempre elevato di fascicoli iscritti per i reati di violenza domestica e di genere. 

Una ricerca sui primi effetti di un articolato normativo di così ambiziosa portata si ritiene consenta di testarne i risultati immediati e ragionare sulle linee di azione future.  Con l’obiettivo di creare una rete di protezione multilivello per chi subisce reati così odiosi e distanti dalla tutela che uno Stato moderno deve assicurare ai diritti fondamentali della persona.

02/12/2020
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