Con la sentenza n. 44584/2016 la Suprema Corte di Cassazione è tornata sull’argomento affrontato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la nota pronuncia emessa l’8 settembre 2015 (causa C-105/14, Taricco).
Giova premettere che attraverso tale sentenza la Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell’art. 276 TFUE, dal GIP del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014, in un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), avente ad oggetto in particolare la c.d. “frode carosello”, ha statuito che: “Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’art. 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’art. 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325 paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi un cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, o in cui preveda, per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato Membro interessato, termine di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”.
Alla luce di tale principio, e al fine dunque di scongiurare che la disciplina italiana vigente in materia di prescrizione potesse di fatto determinare la sistematica impunità dei reati tributari, ed in particolare delle frodi IVA (con conseguente lesione degli interessi finanziari non solo dell’Italia ma anche dell’Unione), la Corte chiariva che oggetto della disapplicazione da parte del giudice nazionale, attesa la “primazia” del diritto comunitario sul diritto interno, è circoscritto alla normativa relativa al termine di prescrizione massimo, comprensivo, dunque, del periodo di interruzione.
Tale impostazione, secondo i giudici di Lussemburgo, si inserisce e consente di dare attuazione al principio di leale cooperazione (di cui all’art. 4 §3 TUE), che pone a carico degli stati membri non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative ed amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma altresì di combattere efficacemente contro le frodi in materia di IVA stessa, richiamando a tal fine l’art. 325 § 1 e 2 TFUE che impegna gli stati membri a “lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive”.
Quanto statuito dalla Corte di Giustizia comporta in pratica che il Giudice nazionale, disapplicando nell’ambito dei reati fiscali, ed in particolar modo in relazione a quelli aventi ad oggetto frodi gravi, il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p., deve condannare l’imputato, ritenuto colpevole del reato a lui ascritto, nonostante l’intervenuto decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base di quanto statuito dalle citate norme.
Pertanto, in caso di frodi “gravi”, in conseguenza della disapplicazione di quella parte dell’art. 160 c.p. che disciplina in linea generale gli atti interruttivi e i loro effetti, il termine ordinario di prescrizione deve ricominciare a decorrere nuovamente e per intero dopo ogni atto interruttivo (anche al di fuori quindi dei procedimenti attribuiti alla competenza della procura distrettuale) senza che esso rimanga vincolato ai limiti massimi stabiliti dall’art. 161 c.p..
L’operatività di tale meccanismo di calcolo della prescrizione (in deroga a quanto statuito dalla normativa nazionale), inoltre, è subordinato, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, all’accertamento da parte del giudice nazionale circa l’impossibilità, attraverso l’operatività della normativa nazionale di cui agli artt. 160, 161 c.p., di infliggere sanzioni effettive e dissuasive contro le frodi gravi “in un numero considerevole di casi”.
Ciò posto, i giudici del Lussemburgo non hanno tuttavia fornito alcuna indicazione sulla soglia minima di gravità in presenza della quale scatta l’obbligo di disapplicare le suddette norme né su quando in concreto ritenere che la normativa nazionale in materia di prescrizione comporti l’impossibilità di colpire con sanzioni effettive un numero considerevole di casi, lasciando così il giudice penale italiano senza alcuna guida nell’esercizio della propria discrezionalità.
Proprio nell’ambito di tale “indeterminatezza” si inserisce la sentenza in commento (pronunciata il 7 giugno 2016 – dep 24 ottobre 2016, n. 44584) con cui la Corte di Cassazione tenta appunto di sciogliere tali nodi esegetici.
Prima di tale pronuncia, tuttavia, l’atteggiamento assunto dai giudici di legittimità, all’indomani della sentenza “Taricco”, non è stato univoco.
Infatti, in un primo momento la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 settembre 2015, n. 2210 (e dunque immediatamente dopo la sentenza Taricco), aveva, infatti, disapplicato gli artt. 160 e 161 c.p. nel caso sottoposto al suo esame, in ossequio a quanto stabilito nella citata pronuncia dei giudici europei.
In particolare con la citata sentenza la Cassazione aveva statuito che: “In materia di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudolente che comportino, in concreto, l'evasione in misura "grave" di tributi IVA devono essere disapplicate - in quanto in contrasto con gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco - le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, terzo comma, ultima parte, e 161, comma secondo, cod. pen., trovando invece applicazione, in tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell'ordinamento per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., secondo cui il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo”.
Successivamente, con l’ordinanza del 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28346, la sezione terza della Suprema Corte aveva, invece, provveduto a sollevare anch’essa questione di legittimità costituzionale, come già aveva fatto la Corte d’appello di Milano con ordinanza del settembre 2015, con la quale sollecitava la Consulta ad azionare i controlimiti contro gli obblighi declinati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Taricco stessa.
Con la citata ordinanza la Suprema Corte aveva, infatti, sostenuto che non è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. - dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l’esecuzione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l’art. 325, par. 1 e 2 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con la sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco, da cui discende l’obbligo per il giudice nazionale - in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA - di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo e 16, comma secondo c.p. “anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.
Da ultimo, con la sentenza in esame, come già anticipato, i giudici di legittimità hanno, viceversa, tentato di individuare i parametri cui ancorare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito allorché quest’ultimo si trovi a dover valutare i presupposti individuati dalla Corte di Giustizia (lasciati da quest’ultima totalmente indeterminati) e decidere se disapplicare o meno la normativa nazionale sulla prescrizione.
Circa l’oggetto della valutazione effettuata dalla Suprema Corte, giova premettere che la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce (che riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado), aveva ad oggetto numerosi reati di frode fiscale (in particolare sanzionati dagli artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000), che avevano comportato un’evasione IVA solo in un caso superiore ad Euro 100.000 (e più precisamente per un importo pari ad Euro 126.610,51).
Dovendo, quindi, i giudici di legittimità analizzare i motivi del ricorso in relazione alle suddette fattispecie concrete, gli stessi hanno colto l’opportunità di effettuare, attraverso la pronuncia in commento e sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco, alcune precisazioni importanti.
Ed infatti, nel porsi il problema di valutare se ritenere eventualmente disapplicabile la normativa interna sulla prescrizione in relazione al caso concreto, per ciò che innanzitutto attiene al requisito della gravità della frode la Cassazione ha affermato che deve darsi rilievo a tal fine, non solo alla quantità di imposta evasa, ma anche alle modalità attraverso cui la frode stessa è stata posta in essere, chiarendo sul punto che devono intendersi suscettibili di ledere gli interessi finanziari (non solo italiani) ma anche dell’Unione, non solo tutte quelle condotte caratterizzate dalla fraudolenza già insita nella costruzione della fattispecie penale astratta, ma anche tutte quelle ulteriori fattispecie che pur non richiamando espressamente il concetto di “frode” sono in ogni caso parimenti dirette all’evasione dell’IVA.
Opinando diversamente si creerebbe, a detta della Corte, una irragionevole disparità di trattamento in quanto il legislatore italiano sarebbe tenuto alla disapplicazione della normativa sulla prescrizione, secondo le modalità sopra enunciate, solo in relazione a quelle fattispecie costruite espressamente intorno al concetto di frode (artt. 2, 3 e 11 D.lgs. 74/2000) ma non in relazione a quelle condotte che, seppur ascrivibili alla tipicità di determinate fattispecie penali prive del requisito della fraudolenza (artt. 5, 8 e 10 ter D.lgs. 74/2000) comunque “rappresentano la modalità truffaldina dell’operazione”, citando a titolo di esempio al riguardo le c.d. frodi carosello.
Tale conclusione è, inoltre, secondo i giudici di legittimità, maggiormente compatibile con la definizione di “frode” rilevante a livello comunitario, richiamando a tale riguardo l’art. 325 TUFE, ed espresso dall’art. 1 della Convenzione PIF (che definisce la “frode” come qualsiasi azione od omissione internazionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’Unione o dei bilanci gestiti da o per conto di essa) evidenziando, altresì che gli stessi giudici del Lussemburgo con la nota sentenza Taricco si erano trovati a discutere (e ad affermare il principio sopra esposto) in relazione proprio ad una “frode carosello”, priva del requisito espresso della frode nella descrizione della fattispecie legale astratta.
Ciò chiarito su cosa debba in concreto intendersi per “frode”, al fine di individuare parametri cui ancorare il giudizio discrezionale del giudice nazionale in ordine appunto alla valutazione della gravità della frode stessa, i giudici di legittimità evidenziano innanzitutto che a tal fine non può essere ritenuta sufficiente l’accertata sussistenza di un’evasione fiscale di importo superiore ed Euro 50.000 (cui fa riferimento l’art. 2, par. 1 Convenzione PIF).
Costituiscono, invece, a detta della Suprema Corte, indispensabile ausilio per il giudice nazionale i parametri di cui all’art. 133 c.p., che impongono un accertamento che tenga in debito conto non solo la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e più in generale le modalità dell’azione, nonché l’elemento soggettivo.
Pertanto, la Corte precisa che, al di là delle ipotesi di gravità evidente (in cui la condotta fraudolenta del soggetto agente ha comportato una evasione per milioni di euro), in relazione al singolo caso concreto “la gravità della frode deve essere desunta da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l’interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l’esistenza di un concetto associativo criminale”.
Chiarito questo aspetto, un’ulteriore questione da affrontare (rimessa totalmente da parte dei giudici del Lussemburgo alla valutazione discrezionale del giudice nazionale), concerne il giudizio sulla “ineffettività delle sanzioni previste in un numero considerevole di casi di frodi gravi” che ledono gli interessi finanziari non solo dell’Italia, ma anche e soprattutto dell’Unione europea.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, escludendo che tale parametro possa essere desunto da un dato unicamente statistico (a ciò ostando non solo l’inaffidabilità dei dati statistici, ma anche all’oggetto di valutazione del giudice nazionale relativo esclusivamente ai fatti di causa, rilevanti nel singolo processo e non già nella generalità degli altri procedimenti penali), evidenzia, a suo parere, che non può prescindersi, invece, da una valutazione in concreto, potendosi ritenere sufficiente a tal fine anche una sola frode, qualora questa sia di rilevantissima gravità.
Secondo i giudici di legittimità “il giudice dovrà, dunque, considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi”.
Tutto ciò chiarito, in relazione al caso concreto sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, quest’ultima, pronunciandosi attraverso la sentenza in esame, ha escluso che le fattispecie concrete da essa esaminate potessero essere ricomprese nell’alveo delle frodi gravi, nel senso sopra chiarito.
In effetti, pur trattandosi di reati astrattamente riconducibili a quei delitti che prevedono espressamente la “frode” tra i loro elementi costitutivi (in particolare artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000), tuttavia il requisito della gravità della frode stessa non è stato ritenuto sussistente in concreto, trattandosi di importi non eccessivamente elevati (solo in un caso venivano, infatti, superati i 100.000,00 euro) e mancando, altresì, qualsiasi altro elemento (tra quelli sopra indicati) sintomatico di una maggiore capacità criminale (tra cui ad esempio pluralità di soggetti agenti, la sussistenza di una struttura organizzata, l’interposizione fittizia di più società nelle singole operazioni).
L’assenza di tali fattori, ha indotto pertanto la Cassazione a ritenere, in tutte le fattispecie concrete sottoposte al suo esame, insussistente anche il requisito “dell’ineffettività delle sanzioni previste in un numero considerevole di casi di frode gravi”.
Non potendo essere quindi disapplicata la normativa nazionale concernente il calcolo del termine massimo di prescrizione, la Suprema Corte ha concluso con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai quei capi d’accusa i cui reati, in applicazione alle regole generali sancite dalla normativa nazionale, dovevano essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione degli stessi (e con rinvio, invece, ad altra sezione della Corte d’Appello, relativamente alle restanti imputazioni - non ancora prescritte – al fine della determinazione della pena).