Pubblichiamo – per l’evidente interesse – due ordinanze con le quali il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, quarto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (il c.d. decreto cura Italia, convertito con legge n. 27 del 2020) per ritenuto contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, cristallizzato nell’art. 25, comma 2, Cost.
Le due ordinanze sono relative a casi in cui – ove non fosse intervenuto l’art. 83, comma 4, dl n. 18 del 2020 che introduce una sospensione del corso della prescrizione – alcuni tra i reati contestati agli imputati sarebbero risultati, al momento della decisione del Tribunale di Siena, già estinti per intervenuta prescrizione (in un caso, uno dei reati sarebbe risultato estinto in data 20 aprile 2020; nell’altro caso, uno dei reati sarebbe risultato estinto in data 16 maggio 2020).
Il Tribunale di Siena – dopo aver dato atto dell’assenza di evidenti elementi per assolvere gli imputati nel merito (e, dunque, dell’insussistenza dei presupposti per emettere sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cpp) – procede ad una dettagliata ricostruzione della disciplina normativa relativa alla sospensione dei procedimenti e dei termini processuali, evidenziando i legami tra tali previsioni e la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, prevista dall’art. 83, comma 4, dl n. 18 del 2020. Da evidenziare che il Tribunale di Siena attribuisce l’effetto sospensivo del corso della prescrizione direttamente alla normativa emergenziale (non ritenendo che esso sia l’effetto – mediato dall’art. 159 cp – della sospensione del procedimento dettata dalla normativa emergenziale).
Sennonché – venendo quindi ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Siena – la previsione di una “nuova” causa di sospensione del corso della prescrizione e la sua applicazione in procedimenti penali relativi a reati commessi in epoca anteriore al 9 marzo 2020 rappresenta, secondo la ricostruzione del Tribunale di Siena, una applicazione retroattiva di una disciplina penale di sfavore.
Il Tribunale di Siena procede ad una articolata analisi della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale e ricorda le plurime occasioni in cui la Corte costituzionale – pur senza ignorarne la dimensione (anche) processuale – ha esplicitamente affermato la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, rimarcando le nette affermazioni della Consulta rese nel contesto della nota saga Taricco (e dintorni); è stato, in particolare, ricordato che la Consulta ha esplicitamente affermato che «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost.» [Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 4 del considerato in diritto], con tutti i corollari che si danno in punto di legalità, tassatività e divieto di retroattività dei trattamenti sfavorevoli: è cioè necessario che il regime legale della prescrizione sia «analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto» [così sempre Corte costituzionale, ord. n. 24 del 2017, punto 4].
Se questo è il quadro del diritto vivente (della giurisdizione comune e costituzionale), il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Tribunale di Siena appare tutt’altro che manifestamente infondato nella parte in cui rileva la frizione tra il divieto di trattamenti penali sfavorevoli con portata retroattiva e la possibilità di applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione a reati commessi prima dell’entrata in vigore del cd. decreto cura-Italia [per analoghe conclusioni, cfr. L. Fidelio-A.Natale, Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi, par. 5, in Questione giustizia on line, 16 aprile 2020, ove si rileva che la conclusione non muterebbe ancorando l’effetto sospensivo della prescrizione alla sospensione del processo, registrando indicazioni in tal senso in Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 1994].
Il Tribunale di Siena affronta poi un’altra questione, relativa alla possibilità che i dubbi di legittimità costituzionale sopra sintetizzati possano essere superati sulla base di considerazioni legate al contesto emergenziale in atto e sull’assenza di un autentico pregiudizio a diritti fondamentali della persona sottoposta a giudizio [come affermato, con diversità di argomenti da autorevole dottrina; cfr. G.L. Gatta, "Lockdown" della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in Sistema Penale, 4 maggio 2020 e T. Epidendio, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in Giustizia Insieme, 19 aprile 2020].
L’ordinanza senese ricorda al riguardo che – sempre nella giurisprudenza costituzionale – si leggono esplicite affermazioni per cui il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non può soffrire eccezioni [Corte costituzionale, sentenza n 236 del 2011, considerato in diritto n. 13]; ricorda, ancora, che – nella vicenda Taricco – la Consulta ha speso impegnative parole a proposito della disciplina della prescrizione in relazione al principio di legalità, affermando che «il principio di legalità in materia penale esprim[e] un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali […] non abbiano in nessun caso portata retroattiva» [Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 2 del considerato in diritto]; ricorda, ancora ed infine, che i «principi supremi» espressi dalla Costituzione italiana non possono tollerare deroghe o eccezioni [sottolineando altresì che i principi supremi – secondo Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988, considerato in diritto 2.1 – «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale» poiché essi « appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»].
Vedremo quale sarà la risposta della Corte costituzionale. È solo il caso di rilevare, in chiusura, che la questione devoluta alla Consulta dal Tribunale di Siena ha una portata che non può dirsi limitata alla disciplina della prescrizione, implicando necessariamente una riflessione, ben più profonda, dei rapporti tra principi supremi dell’ordinamento costituzionale e diritto dell’emergenza (o dell’eccezione).