Magistratura democratica
Controvento

Il premier “pigliatutto” e lo squilibrio tra poteri

di Nello Rossi
direttore di Questione Giustizia

Mentre comincia a diradarsi, grazie a illuminanti interventi svolti nel dibattito pubblico, la spessa cortina fumogena di slogan accattivanti innalzata dagli esponenti della maggioranza di governo intorno al progetto del premierato elettivo, si staglia con sempre maggiore nettezza l’inquietante figura di un “premier pigliatutto” in grado di controllare, grazie alla forza dell’investitura popolare ed al controllo della “sua” maggioranza, gli altri poteri dello Stato e di partecipare da protagonista assoluto alla provvista di tutti gli organi di garanzia. Parallelamente vengono alla luce i molti fili che legano il “premierato elettivo” e l’altra “grande riforma” costituzionale messa in cantiere dal governo, che si preannuncia come una integrale riscrittura dei rapporti tra i poteri dello Stato. Una riforma venduta all’opinione pubblica sotto la vecchia etichetta della separazione delle carriere ma in realtà finalizzata a smembrare il Consiglio superiore della magistratura e ad accrescere in maniera decisiva il peso della politica nel governo autonomo della magistratura. 

Sommario: 1. I variopinti slogan della campagna per il premierato elettivo - 2. Una intransigente volontà politica… - 3. ...e la sua fedele traduzione nel d.d.l. costituzionale AS n. 953 - 4. Il premier “pigliatutto” - 5. La magistratura e la vocazione egemonica dell’eletto dal popolo - 6. Un disegno accentratore e autoritario

 

1. I variopinti slogan della campagna per il premierato elettivo

Per presentare all’opinione pubblica il progetto di revisione costituzionale destinato ad aprire la strada all’elezione diretta del presidente del Consiglio, la destra al governo ha sin qui mobilitato tutti gli strumenti e utilizzato tutte le tonalità della propaganda. 

L’enfasi istituzionale: “la madre di tutte le riforme”. 

Il tasto democratico: “un potere in più ai cittadini”. 

L’azzardo del politologo improvvisato: “una espressione di democrazia diretta” (sic!). 

Il minimalismo: “una riforma di pochi articoli”. 

Il tono rassicurante: “i poteri del capo dello Stato restano intatti”. 

L’atteggiamento conciliante: “abbiamo rinunciato al presidenzialismo”.

La grossolana variante economica: “il declino economico del Paese è da ricondurre esclusivamente all’instabilità dei governi”. 

L’intransigenza: “si può discutere tutto ma non l’elezione diretta”. 

 

2. Una intransigente volontà politica…

Nel confuso coro della maggioranza è proprio quest’ultima nota - l’intransigenza sull’elezione diretta del capo del governo - più volte personalmente ribadita da Giorgia Meloni, a rivelare il nocciolo duro, la volontà politica di fondo che sta al cuore del progetto di revisione della Costituzione. 

Si vuole immettere nel quadro della nostra democrazia parlamentare un elemento personalistico, potenzialmente plebiscitario e carismatico - e per questo destinato a non essere limitato e impacciato da contrappesi - in grado di aprire la strada ad un accentramento e ad una occupazione del potere di proporzioni mai viste prima e a scenari sin qui impensabili, scompaginando le relazioni e alterando gli equilibri istituzionali esistenti. 

Una scelta, questa, le cui origini vanno ricercate nelle corde più antiche e profonde della destra italiana e in una concezione verticistica del potere nutrita del mito del “capo” operante in simbiosi con il popolo. 

Naturalmente, per essere compiutamente tradotta in atto questa nota ancestrale aveva bisogno di un lavoro servente di ingegneria costituzionale che disegnasse i tratti di un nuovo assetto di potere in grado di assicurare, nel medio periodo, l’egemonia incontrastata della nuova endiadi politica creata dalla riforma: il premier - eletto da popolo - e la sua maggioranza parlamentare.

 

3. ...e la sua fedele traduzione nel ddl costituzionale AS n. 953

Da questo mix di volontà politica e di tecnica istituzionale è scaturito il testo del ddl costituzionale AS n. 935 che unisce un intervento apparentemente modesto e contenuto sulle norme della Costituzione ad una impressionante alterazione dell’impianto costituzionale. 

In primo luogo è cancellata la norma – l’art.59, comma 2 della Costituzione – che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare senatori a vita cittadini «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». 

Vengono inoltre soppresse, nell’art. 88, primo comma, Cost., le parole che consentono al presidente di sciogliere una sola Camera anziché l’intero Parlamento. 

Se quest’ultima modifica si limita a sancire la prassi secondo cui nella storia repubblicana il Presidente non ha mai sciolto una sola Camera, l’eliminazione del potere presidenziale di nomina dei senatori a vita ha un più incisivo significato polemico e di principio. 

Valore di principio, perché intende escludere dal Parlamento cittadini dai meriti altissimi ma privi dell’investitura derivante dall’elezione popolare. 

Valenza polemica rispetto alla scelta compiuta, in un passato recente, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di nominare senatore a vita un “tecnico”, il professor Mario Monti, alla vigilia del conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio. 

Mai più, dunque, in Parlamento persone non elette (salvo il caso di ex Presidenti della Repubblica non parlamentari all’atto dell’elezione presidenziale). 

E mai più governi presieduti da tecnici, anche se di grande competenza e prestigio.

Come a dire che una politica in palese crisi di credibilità e di legittimazione si blinda, incurante di privare il Paese di una risorsa cui aveva attinto, con risultati positivi, in momenti di crisi economica, politica e sociale e di chiudere una valvola istituzionale che ha più volte garantito al sistema flessibilità e resilienza. 

Il nucleo centrale della riforma sta però nella riscrittura degli artt. 92 e 94 della Costituzione. 

Le nuove norme, infatti: 

- ridisegnano le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: «il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni…» (nuovo art. 92, comma 2 Cost.);

- prefigurano il tratto maggioritario di un sistema elettorale delle Camere, le cui effettive caratteristiche vengono per ora tenute accuratamente celate: «la legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri» (nuovo art. 92, comma 2, Cost.);

- regolano in termini obbligati il conferimento dell’incarico di formare il governo: «il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo, e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» (nuovo art. 92, comma 2, Cost.);

- disciplinano il conferimento della fiducia parlamentare al premier eletto e gli effetti del suo mancato ottenimento: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere» (nuovo art. 94, comma 3, Cost,.); 

- dettano le regole per il conferimento dell’incarico di formazione del governo in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere» (nuovo testo art. 94, ultimo comma Cost.).

Sin qui l’analisi del testo “originario” del disegno di legge costituzionale n. 935, presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per le riforme istituzionali il 15 novembre 2023, testo cui si è fatto sino ad ora riferimento per meglio intendere la primigenia ispirazione di fondo dell’iniziativa del governo. 

Successivamente, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha esaminato il ddl n. 935 unitamente al ddl costituzionale n. 830 presentato il 1 agosto 2023 dal Senatore Renzi ed altri, proponendo l’assorbimento di quest’ultimo disegno di legge in quello presentato dal governo.

All’esito dei suoi lavori, la Commissione in sede referente, valutata una proposta emendativa in quattro punti del governo, ha sottoposto all’esame dell’Assemblea il ddl n. 935 nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione. 

Dato il taglio di questo scritto, essenzialmente orientato a cogliere i riflessi del premierato elettivo sugli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, governo autonomo della magistratura), è sufficiente porre in evidenza, ai fini che qui interessano, che nel testo licenziato dalla Commissione l’impostazione generale della proposta è rimasta sostanzialmente invariata mentre le modifiche più rilevanti hanno riguardato l’eliminazione dell’indicazione in Costituzione del premio di maggioranza nella misura fissa del 55 per cento, l’introduzione del limite di due mandati per il premier eletto dal popolo e l’attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di chiedere al Presidente della Repubblica la revoca dei ministri. 

 

4. Il premier “pigliatutto”

Le norme ora richiamate disegnano un quadro nel quale si staglia con nettezza l’inquietante figura di un “premier pigliatutto” in grado di controllare, grazie alla forza dell’investitura popolare ed al controllo della “sua” maggioranza, gli altri poteri dello Stato. A cominciare dal Presidente della Repubblica. 

Si tratta di effetti e di pericoli già tempestivamente denunciati sulle colonne di questa Rivista subito dopo il lancio della proposta del premierato. 

Da un lato, infatti, si è messo in luce che - sebbene nessuna delle nuove norme riguardi direttamente la figura del Capo dello Stato - nella nuova architettura costituzionale essa risulterà sminuita e fortemente condizionata dal premier eletto direttamente dal popolo e dalla maggioranza di cui questi disporrà in parlamento[1]

Dall’altro lato si è evidenziato come, nell’arco della legislatura, il premier, forte della sua maggioranza, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell’elezione del presidente della Repubblica[2].

Un dato, questo, icasticamente ribadito nella discussione parlamentare sul premierato, dalla Senatrice Liliana Segre quando ha sostenuto che «anche la carica di Presidente della Repubblica può rientrare nel bottino che il partito o la coalizione che vince le elezioni politiche ottiene, in un colpo solo, grazie al premio di maggioranza[3]». 

In definitiva, tanto nella fase dell’elezione quanto nello svolgimento del mandato, il presidente della Repubblica sarebbe fortemente condizionato dal continuum “presidente del consiglio – maggioranza parlamentare a lui collegata”, il che renderebbe più problematico lo svolgimento del suo ruolo di arbitro super partes e di mediatore tra i poteri dello Stato. 

Per altro verso, l’insediamento, al centro del sistema politico-istituzionale, del “monolite” costituito dal premier e dalla sua maggioranza darebbe vita ad un nucleo politico dominante sottostante alla Costituzione – una sorta di nuova costituzione materiale, nel significato originario di questo termine nella dottrina di Costantino Mortati – in grado di egemonizzare l’intera vita istituzionale e di influire su tutti gli altri organi di garanzia contemplati in Costituzione, incidendo tanto sulla loro provvista quanto sul loro funzionamento.

Nel nuovo contesto creato dal premierato sarebbe forte il rischio di vanificazione dell’istanza pluralista che ha ispirato le previsioni di un quorum funzionale di almeno 3/5 dei voti del parlamento in seduta comune per l’elezione dei cinque giudici costituzionali eletti dalle Camere e dei membri laici del Consiglio Superiore della magistratura. 

Il quorum deliberativo potrebbe infatti essere raggiunto anche senza confronti complessivi con l’opposizione, grazie all’aggiunta di pochi parlamentari alla maggioranza di governo. 

Di più. L’elezione di un Presidente della Repubblica politicamente omogeneo alla maggioranza di governo, farebbe sì che, entro un certo arco di tempo, la nomina di ben dieci giudici costituzionali- i cinque eletti dal parlamento e i cinque nominati dal presidente della Repubblica – potrebbe avvenire nell’orbita politica e culturale della maggioranza parlamentare. 

Analoghi rischi di pedissequo allineamento alla maggioranza di governo si verificherebbero infine sul versante del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Ed è qui che il progetto del premierato incontra l’altra grande riforma costituzionale messa in cantiere dal governo di destra. 

 

5. La magistratura e la vocazione egemonica dell’eletto dal popolo

Mentre sono in corso i lavori della Camera dei deputati sulle proposte di legge di revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere della magistratura giudicante e requirente[4], presentate da deputati di diversi partiti politici, il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, grazie alle sue ondivaghe dichiarazioni è riuscito nell’impresa di intorbidire le acque su tempi e contenuti della riforma voluta dal Governo, al punto che anche gli addetti ai lavori stentano ormai a raccapezzarsi.

L’unico tratto della progettata riforma che può essere ricavato sinora dal combinato disposto delle proposte pendenti in Parlamento e delle esternazioni di Nordio è che l’etichetta della separazione delle carriere è apposta su di un pacco di ben più ampie dimensioni[5]

Se infatti per “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri, il diverso grado di indipendenza interna delle due categorie di magistrati nonché differenti declinazioni dell’imperativo dell’imparzialità, allora bisogna prendere atto che una separazione di natura “professionale” si è già prodotta per effetto di una complessa evoluzione normativa dipanatasi negli anni[6]

Invece, la volontà di dar vita a due Consigli superiori separati per giudici e pubblici ministeri e di accrescere in entrambi sino al 50% la componente dei membri laici di nomina parlamentare dicono con chiarezza che le priorità perseguite sono altre: riscrivere le regole del governo della magistratura, immettendo in esso più presenza politica e privare di valenza costituzionale il principio di obbligatorietà dell’azione penale[7]

La dimensione professionale dell’attività svolta da giudici e pubblici ministeri è perciò vista solo come “intendenza”, destinata a seguire il percorso di modifica dell’assetto istituzionale del giudiziario e delle sue relazioni con gli altri poteri. 

Va inoltre aggiunto che ciò che i proponenti dei ddl costituzionali rivendicano con la parificazione, nei due Consigli superiori, della componente laica a quella togata non è affatto l’immissione di maggiore intelligenza e visione politico istituzionale per temperare e correggere possibili miopie corporative dei rappresentanti togati ma solo un peso maggiore nella “gestione” concreta della magistratura.

Che sia così è reso chiaro da un’altra norma presente in tre delle quattro proposte, con la quale si prevede che competenze “ulteriori” rispetto a quelle strettamente gestionali - assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari - possano essere attribuite ai Consigli superiori solo con legge costituzionale. 

Previsione, questa, dettata dalla volontà di precludere ai Consigli stessi l’adozione di atti di indirizzo e l’esercizio di funzioni paranormative che pure si sono rivelati utili nel corso della lunga esperienza del CSM “unitario” per colmare lacune legislative ed orientare l’attività consiliare verso obiettivi di efficienza e trasparenza. 

Dunque, maggiore presenza della componente politica nei due Consigli Superiori e, al tempo stesso, depotenziamento della discrezionalità dei due organismi consiliari anche quando esercitata per indirizzare positivamente il complesso dell’attività amministrativa. 

Come si è già accennato, l’innalzamento del numero dei laici nei Consigli superiori “separati” ci riporta alla questione dell’influenza dell’endiadi politica “premier e sua maggioranza” nella provvista e nell’attività degli organi di garanzia. 

Disponendo comunque di una “sua” solida maggioranza parlamentare, il premier sarà in grado di orientare e decidere una larga quota delle nomine dei componenti laici diminuendo il pluralismo che dovrebbe caratterizzare gli organi di governo della magistratura. 

Con ogni probabilità problemi analoghi sorgerebbero ove si optasse per l’istituzione di un nuovo giudice disciplinare, l’Alta Corte di giustizia, in sostituzione dell’attuale Sezione disciplinare del Consiglio Superiore (o, secondo un’altra possibile versione, in sostituzione di tutti i giudici disciplinari operanti per le diverse magistrature). 

Ad oggi non è ancora dato di conoscere quale sarebbe la composizione del nuovo giudice. 

Se il governo decidesse di seguire la falsariga della proposta di legge costituzionale sull’Alta Corte presentata nella scorsa legislatura dall’on. Bartolozzi[8] (all’epoca parlamentare di Forza Italia ed attualmente capo di gabinetto del Ministro della Giustizia), la nomina dei nove componenti della Corte disciplinare sarebbe attribuita per un terzo al Presidente della Repubblica e per due terzi al Parlamento in seduta comune. 

In sede disciplinare i magistrati sarebbero dunque giudicati esclusivamente da giudici di nomina politica, scelti in netta prevalenza dalla maggioranza politica riconducibile al presidente del Consiglio eletto. 

 

6. Un disegno accentratore ed autoritario

Il numero limitato di modifiche proposte al testo costituzionale dal d.d.l. AS n. 953 non può ingannare sulla reale portata dell’intervento che si intende attuare sul sistema istituzionale. 

Se il d.d.l. costituzionale sul premierato elettivo venisse approvato e se superasse la prova del referendum confermativo, l’equilibrio tra i poteri dello Stato disegnato dalla nostra Costituzione ne sarebbe profondamente alterato a favore di una assoluta egemonia dell’eletto dal popolo. 

Alla indiscussa primazia nell’ambito dell’esecutivo il Presidente del Consiglio eletto sommerebbe infatti la posizione di dominus assoluto della maggioranza parlamentare e, per questa via, di protagonista nell’elezione del Presidente della Repubblica e nella provvista degli altri organi di garanzia quali la Corte costituzionale e il governo autonomo della magistratura. 

Se poi alla elevatissima concentrazione di potere nella figura del Presidente del Consiglio “eletto dal popolo” facesse seguito l’approvazione delle proposte di smembramento del CSM e di aumento della componente di nomina politica negli organi di governo autonomo della magistratura, il Paese entrerebbe in una fase politica ed istituzionale contrassegnata da una egemonia del premier, assoluta e incontrastata perché straordinariamente pervasiva di tutti gli altri poteri dello Stato e priva di efficaci contrappesi. 

A fronte di questa allarmante prospettiva non colgono nel segno le generiche critiche di “conservatorismo costituzionale” mosse a chi non si mostra convinto della strada imboccata e ne indica i molteplici rischi. 

Se davvero il problema che si vuole risolvere è quello dell’instabilità dei governi e della attuale debolezza del Presidente del consiglio, va ricordato che sono state indicate da tempo soluzioni alternative all’elezione diretta, dimostratesi efficaci in altre grandi democrazie: l’introduzione della sfiducia costruttiva e l’attribuzione al capo del governo del potere di nomina e revoca dei ministri. 

L’intransigente insistenza sull’elezione diretta del premier rivela però che il progetto coltivato dalla maggioranza di destra mira ad obiettivi che vanno ben oltre la razionalizzazione della nostra democrazia parlamentare. 

Nell’ottica dei proponenti, l’investitura popolare del premier - accompagnata da un premio di maggioranza da lui guadagnato personalmente – è destinata a conferire all’eletto non solo la pienezza del potere di governo ma anche una forza politica in grado di neutralizzare ogni contrappeso e una capacità di condizionamento di tutte le istituzioni estranee al circuito governativo, in una logica di alterazione degli equilibri tra i poteri dello Stato. 

E’ dunque un progetto accentratore ed autoritario quello che si dispiega sotto i nostri occhi che merita di essere denunciato e contrastato per la sua natura di corpo estraneo all’architettura costituzionale e la sua difformità dai valori fondanti della nostra Costituzione. 

E’ venuto il momento di ricordare a tutti che l’Italia è una Repubblica parlamentare e che tale vuole rimanere a dispetto delle alchimie autoritarie degli apprendisti stregoni della destra al governo. 


 
[1] Cfr. al riguardo il mio scritto, Premierato elettivo e organi di garanzia, Toccare la Costituzione con mano tremante in Questione Giustizia on line 8.1.2024, nel quale venivano sottolineati due dati istituzionali del tutto ovvii ma costantemente sottaciuti dalla propaganda della destra. Il primo: le differenti modalità di investitura dei due organi - elezione popolare del presidente del Consiglio ed elezione parlamentare del Capo dello Stato – conferiscono al premier una forza politica ben maggiore di quella del presidente della Repubblica. Il secondo: il presidente della Repubblica verrebbe privato del potere di nomina del capo del governo (dovendosi limitare a conferire l’incarico al presidente del Consiglio eletto), essendo tenuto a procedere allo scioglimento delle Camere nel caso di sfiducia del premier espressione della maggioranza, senza poter affidare l’incarico di formare il governo a figure tecniche come avvenuto sin qui in momenti di crisi.

[2] Poiché dopo un certo numero di scrutini, oggi tre e secondo il ddl nel testo della I Commissione, sei, l’obiettivo sarebbe a portata di mano della maggioranza di governo collegata al premier, anche a prescindere dai delegati regionali. Inoltre, anche se si tratta di una ipotesi estrema, sarebbe ancora la maggioranza assoluta dei membri delle due Camere - collegata al premier eletto dal popolo - a poter decretare la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90, secondo comma Cost.).

[3] L. Segre, Intervento pronunciato nella discussione sul ddl costituzionale AS n. 953, integralmente pubblicato su La Repubblica on line 14 maggio 2024.

[4] In ordine di presentazione: la proposta dell’On.le. Costa, AC n. 23, presentata il 3 ottobre 2022; la proposta dell’On. le Giachetti, A.C. n. 434, presentata il 24 ottobre 2022; la proposta degli On.li Calderone, Cattaneo, Pittalis, Patriarca, A.C. n. 806, presentata il 24 gennaio 2023; la proposta degli On.li Morrone, Bellomo, Bisa, Matone, Sudano, A.C. n. 824 presentata il 26 gennaio 2023. Vedi anche sul tema A.C. 4723 della XVII legislatura e A.C. 14 della XVIII legislatura.

[5] Anche su questo aspetto Questione Giustizia è intervenuta tempestivamente. Cfr. al riguardo N. Rossi, Oltre la separazione delle carriere di giudici e pm. L’obiettivo è il governo della magistratura e dell’azione penale, in Questione Giustizia on line, 4.9.2023. Tra gli scritti più recenti sul tema cfr. Armando Spataro, La separazione delle carriere dei magistrati? una riforma da evitare, in Giustizia Insieme, on line, 28 luglio 2016; Edmondo Bruti Liberati, Lo statuto del pubblico ministero nel progetto di legge costituzionale n. 14. Non solo separazione delle carriere, in Sistema penale, on line, 9 marzo 2020; Sergio Lorusso, Eclettismo giudiziario e processo accusatorio, in Sistema penale, on line,11 ottobre 2023. Mi sia consentito anche richiamare N. Rossi, Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri o riscrivere i rapporti tra i poteri?, in Sistema penale on line, 16.11.2023 e l’ampia bibliografia ivi citata.

[6] Come è noto la normativa di ordinamento giudiziario ha determinato un allontanamento ed un distacco tra le carriere attraverso due successivi interventi normativi – la riforma Castelli e la riforma Cartabia – che hanno progressivamente ridotto, fin quasi ad azzerarla, la possibilità di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Il decreto legislativo n. 160 del 2006, emesso in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, nota come riforma Castelli, entrato in vigore nella versione temperata derivante dagli interventi abrogativi della legge n. 11 del 2007– aveva vietato il passaggio delle funzioni all’interno dello stesso distretto e dei distretti della stessa regione nonché all’interno del distretto di corte di appello competente ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato interessato prestava servizio all’atto del mutamento di funzioni.. Inoltre, ai cambi di funzione nel corso della carriera del magistrato era posto il limite massimo di quattro ed era previsto che ogni passaggio fosse preceduto da un periodo di permanenza minimo di un quinquennio nelle funzioni che si chiedeva di mutare. A sua volta la recente legge n. 71 del 2022 recante la delega di riforma dell’ordinamento giudiziario, nota come riforma Cartabia, ha ulteriormente accentuato il processo di interna divisione del corpo della magistratura, procedendo oltre i già rigidi steccati eretti dalla riforma Castelli e realizzando il massimo di separazione possibile tra giudici e pubblici ministeri a Costituzione invariata. L’art. 12 della legge delega ha infatti modificato l’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, stabilendo la regola generale che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa può essere effettuato una sola volta nel corso della carriera, entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni.Trascorso tale periodo è ancora consentito, per una sola volta: a) il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, a condizione che l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; b) il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste[6]. E’ dunque divenuto evidente che tanto la regola generale dettata dalla legge Cartabia quanto i due ulteriori spiragli lasciati aperti per il mutamento di funzioni ora ricordati costituiscono solo modestissimi e parziali temperamenti di una divaricazione pressoché totale dei percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri. Un dato, questo, che risulta confermato dal numero già molto ridotto di passaggi di funzione registrati negli ultimi anni (che dimostrano come il mutamento di funzioni abbia assunto ormai un carattere del tutto marginale e meramente residuale), numero che è destinato ad assottigliarsi ulteriormente a seguito della nuova disciplina dei cambi di funzioni dettata dalla legge 71 del 2022.

[7] Sul principio di obbligatorietà intervengono le proposte di legge citate nella nota n. 4, modificando l’art. 112 della Costituzione. Per i proponenti delle proposte di revisione costituzionale la norma dovrebbe essere riscritta nei seguenti termini: «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge».

[8] Proposta di legge costituzionale d’iniziativa della deputata Bartolozzi, Introduzione dell’art. 105-bis della Costituzione, concernente l’istituzione dell’Alta Corte di giustizia della magistratura, competente per i 6 provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati presentata l’8 ottobre 2020 (AC n. 2709). 

21/05/2024
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