Magistratura democratica
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Il Codice disciplinare dei magistrati a cura di Fulvio Gigliotti

di Nello Rossi
direttore di Questione Giustizia

Un libro colto e un indispensabile strumento di lavoro (Giuffrè, 2024)

1. A dispetto della frequente divaricazione tra libri di cultura giuridica “alta” e strumenti di utile consultazione pratica, il Codice disciplinare dei magistrati - curato dal professor Fulvio Gigliotti per i tipi di un editore prestigioso come Giuffrè - è riuscito nell’intento di riunire, in un’unica pubblicazione, una indiscutibile qualità scientifica e una elevata utilità per gli operatori. 

Già le dimensioni del volume, che consta di ben 1937 pagine, testimoniano che è stato compiuto uno sforzo senza precedenti per perlustrare ed illustrare a fondo una materia – la giustizia disciplinare dei magistrati – multiforme, complessa, controversa e sempre più tecnicamente sofisticata. 

L’elenco degli autori rivela poi che a comporre l’opera collettiva sono stati chiamati i più autorevoli studiosi delle discipline giuridiche in vario modo connesse all’ordinamento giudiziario ed alla giurisdizione disciplinare. 

L’ambizione di coniugare riflessione teorica generale e analisi puntuale di tutte le norme del codice disciplinare e della relativa procedura ha ispirato la divisione dell’opera in due parti. 

Dopo l’introduzione del professor Fulvio Gigliotti, la prima parte esordisce con un scritto intitolato L’etica della giurisdizione a firma di Luigi Ferrajoli e prosegue con una serie di saggi tutti affidati ad autori notissimi per il loro valore: Roberto Romboli su La giustizia disciplinare nel sistema costituzionale; Giovanni Salvi e Luigi Salvato su L’azione disciplinare; Margherita Cassano e Pietro Curzio su L’impugnazione delle sentenze disciplinari; Maria Rosaria Sangiorgio, Raffaele Sabato e Vittorio Manes rispettivamente sulla giurisprudenza costituzionale e sulla giurisprudenza di Strasburgo sui temi disciplinari.

A completare la parte generale dell’opera stanno poi gli scritti di Filippo Donati, Giuseppe Conte e Guglielmo Bevivino e Vito Tenore su temi paralleli e complementari a quelli della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari e gli interventi di ampio respiro politico-istituzionale di Alfonso Bonafede e Luciano Violante. 

La seconda parte del volume è invece dedicata all’analisi delle norme della legge 195 del 1958 relative alla Sezione disciplinare e naturalmente al commento dei singoli articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità…». 

Anche in questo caso, come per la prima parte del volume, la qualità degli autori garantisce il livello dell’opera che contiene contributi estremamente approfonditi su tutte le fattispecie di illecito disciplinare e sulle sanzioni applicabili nonché sul procedimento disciplinare nelle sue diverse fasi: dall’esercizio dell’azione alle indagini, dalla discussione alla sentenza, dalle misure cautelari alle impugnazioni, sino alla revisione. 

Il risultato dell’impegno profuso nell’impresa collettiva è un quadro di insieme della giustizia disciplinare ricco e completo, che, grazie alla combinazione di saggi e commenti, sembra destinato ad essere “letto” oltre che “consultato” da tutti i magistrati. 

Lettura consigliata vivamente anche alla luce di recenti vicende giunte alla ribalta della cronaca che hanno dimostrato quanto possa essere gravida di conseguenze negative per i magistrati l’ignoranza del codice e del procedimento disciplinare e come una approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario costituisca, in tempi di incessanti polemiche e di frequenti attacchi ai magistrati, un prezioso mezzo di orientamento e di difesa. 

A queste istanze che nascono direttamente dalla prassi e dalle asprezze del presente si collegano altre ragioni, sia pratiche che culturali, di attenzione alla giustizia disciplinare. 

 

2. Chiunque conosca la realtà della magistratura del nostro paese sa che il codice e la giurisdizione disciplinare rivestono una straordinaria importanza nel quadro complessivo del governo autonomo della magistratura e nella vita quotidiana degli uffici. 

Non foss’altro perché, mentre gli atti amministrativi del Consiglio hanno di regola una penetrazione lenta e graduale nel corpo della magistratura, in questo simili ad un sasso lanciato in uno stagno che produce cerchi concentrici che possono arrivare anche molto tardi nelle aree più periferiche, le decisioni della Sezione disciplinare raggiungono veloci, come frecce scoccate da un arco, gli interessati e l’opinione pubblica interna alla magistratura, esercitando una tempestiva funzione di orientamento e di conformazione dei comportamenti dei singoli. 

E’ per questa profonda capacità di impatto sul corpo della magistratura che le trasformazioni subite dalla giurisdizione disciplinare non hanno mai avuto un rilievo solo settoriale ma hanno concorso a scandire le tappe della profonda evoluzione culturale della magistratura italiana iniziata negli anni 70 del secolo scorso. 

E’ innanzitutto mutato negli anni il bene da tutelare nella giurisdizione disciplinare: non più l’astratto e formale valore del “prestigio” del corpo, punto di riferimento indiscutibile della magistratura degli anni cinquanta e sessanta, ma il più laico e concreto valore della “credibilità” del giudiziario, della fiducia dei cittadini, non in questo o quel magistrato, ma nel sistema della giustizia e nelle regole di funzionamento della giurisdizione. 

Si è passati, inoltre, dal regime del segreto alla pubblicità e alla visibilità. 

Il procedimento disciplinare, in origine connotato dalla totale segretezza, è divenuto, dapprima per scelta della stessa magistratura e poi per successivo riconoscimento legislativo, un procedimento non solo pubblico, al pari di ogni altro procedimento giudiziario, ma anche aperto alle più ampie forme di pubblicità, tra cui la trasmissione radiofonica del dibattimento disciplinare, ove vi sia il consenso dell’interessato. 

Dunque credibilità versus prestigio, pubblicità versus segreto. 

Due mutamenti radicali, fedelmente registrati in una importante decisione della Corte costituzionale, la sentenza n. 497 del 2000, che ha introdotto la possibilità per il magistrato incolpato di farsi difendere anche da un avvocato del libero foro. 

In questa decisione - con evidente richiamo alla cultura dell’associazione dei magistrati e dei diversi gruppi associativi che la compongono - si è riconosciuto che la magistratura «in molte delle sue componenti» ha avuto un importante merito storico. 

Da un lato aver contribuito a realizzare, nell’ambito della giustizia disciplinare, l’abbandono di una vecchia nozione di prestigio del corpo a favore di una più moderna concezione del prestigio come «credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie presso l’opinione pubblica intesa in senso pluralistico». 

Dall’altro, aver concorso a ripudiare, attraverso prassi anticipatrici dei mutamenti legislativi, la segretezza del procedimento disciplinare a favore della sua pubblicità e della sua trasparenza «valore portante di ogni sistema autenticamente democratico». 

In una parola alla magistratura in «molte delle sue componenti» ed al dibattito interno che in essa si è sviluppato il giudice costituzionale ha dato atto del rovesciamento dei vecchi schemi - il “prestigio” e il “segreto” - propri della cultura corporativa a favore dei più moderni concetti di “credibilità” e “trasparenza”, propri del moderno Stato democratico di diritto. 

 

3. L’altra grande trasformazione della giurisdizione disciplinare è quella rispecchiata e studiata approfonditamente dal volume curato dal professor Gigliotti: la creazione di un codice disciplinare dei magistrati, che ha segnato il passaggio da un quadro di doveri dettato dal giudice disciplinare e dalla sua giurisprudenza a un diritto disciplinare codificato. 

Come è noto, sino all’entrata in vigore del codice la formula dell’art 18 della legge delle guarentigie assoggettava a sanzione disciplinare «il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario». 

Non vi era perciò alcuna tipizzazione delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e nessuna predeterminazione delle correlative sanzioni che potevano essere liberamente scelte dal giudice disciplinare tra quelle elencate nella legge. 

Tutto era rimesso, in sostanza, alla giurisprudenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, decidendo sulla incolpazione disciplinare, individuava ex post l’eventuale illecito e sceglieva la sanzione da applicare. 

Con la carenza di certezze e di garanzie che comporta un diritto sanzionatorio di fonte giurisprudenziale. 

Il passaggio alla codificazione ha dunque segnato un decisivo progresso in termini di garanzie sostanziali e procedurali, concorrendo a qualificare il procedimento disciplinare come un procedimento di natura giurisdizionale[1] ma ha anche posto temi e problemi inediti che il libro di cui parliamo affronta con la necessaria profondità e sistematicità, fornendo una bussola per muoversi con cognizione di causa in un territorio divenuto ormai particolarmente accidentato. 

Se ne gioveranno certamente molto i difensori disciplinari – siano essi magistrati o avvocati – chiamati al compito di assistere i magistrati incolpati di fronte ad una giustizia disciplinare che - nonostante la vulgata ostile diffusa da una parte della stampa - è tutt’altro che “domestica” e “perdonista” come dimostrano i dati statistici ed il raffronto con gli esiti dei giudizi disciplinari riguardanti altre categorie professionali, appartenenti o meno al mondo della giustizia. 

Inoltre, come si è già accennato, “dovranno” leggere e consultare questo “codice” tutti coloro che, a vario titolo, partecipano del vasto circuito di “amministrazione della giurisdizione” (per intenderci : dai dirigenti degli uffici giudiziari ai membri dei Consigli giudiziari), i commentatori delle cose di giustizia ed i magistrati, in particolare giovani, che proprio per non essere oppressi dal timore del disciplinare ed esercitare con serenità le loro funzioni faranno bene a considerare etica e disciplina come materie di studio da non trascurare. 


 
[1] Sulla natura giurisdizionale del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati cfr. Rita Sanlorenzo, La giustizia disciplinare dei magistrati. Natura del procedimento, ruolo e organizzazione della Procura generale della Corte di Cassazione. Quali prospettive a seguito dell’istituzione dell’Alta Corte disciplinare? in questa Rivista on line, https://www.questionegiustizia.it/articolo/disciplinare-magistrati, 19.6.2024. In giurisprudenza sul tema cfr. da ultimo Cons. di Stato, sent. n. 4014 del 2 maggio 2024, che ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla natura giurisdizionale e non amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, sostenendo che ciò vale anche nella fase che precede la formulazione dell’incolpazione ovvero della archiviazione della notizia.

21/09/2024
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