Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Il Consejo General del Poder Judicial: una istituzione disastrata *

di Perfecto Andrés Ibáñez
Magistrato emerito del Tribunal Supremo di Spagna

Mentre la Costituzione del 1978, attraverso la creazione del Consejo General del Poder Judicial, aveva proposto un approccio radicalmente nuovo all’assetto potere giudiziario, con il riconoscimento del rilievo costituzionale della giurisdizione e con il rafforzamento dell’indipendenza del giudice, le leggi del 1980, 1985 e 2013, di cui nell’articolo vengono ripercorsi i tratti essenziali, non sono state orientate ad una disciplina del Consejo rispettosa della Costituzione ma a riflettere la congiuntura politica, con effetti che si sono dimostrati catastrofici. Se, per fortuna, i giudici e i tribunali godono in Spagna di uno statuto di indipendenza sufficientemente garantito e sono molti, di certo la maggioranza, che operano di conseguenza, questo avviene, costa riconoscerlo, a dispetto del Consejo General del Poder Judicial.

1. Potere giudiziario e giudice nella Costituzione

Nel dibattito costituente che ha portato alla approvazione della nuova Carta Costituzionale del 1978 vi era un consenso diffuso sulla necessità di assicurare l’indipendenza della magistratura. A tal fine, ispirandosi al modello italiano, è stato istituito un Consiglio Superiore della Magistratura, definito Consejo General del Poder Judicial[1], con composizione mista: 12 giudici «scelti tra i giudici» e 8 giuristi di nomina parlamentare, 4 per ciascuna delle Camere, eletti con maggioranza qualificata di 3/5. In questo modo il Tribunal Supremo, che in precedenza ricopriva il ruolo, oltre che di Cassazione, anche quello di governo della carriera come longa manus del Ministero della Giustizia, diveniva una istanza esclusivamente giurisdizionale. Il Presidente del Tribunal Supremo viene eletto dal plenum del CGPJ, di cui diviene anche Presidente (artt. 122 e 123 Costituzione Spagnola 1978).

La qualifica di “potere” attribuita al giudiziario, insieme alla creazione del nuovo “organo di governo” destinato a sottrarre all’esecutivo la gestione dello statuto del giudice ha portato, in un primo momento, alcuni autori a definire questo cambiamento come rivoluzionario. Per il socialista Gregorio Peces-Barba (uno dei redattori della Costituzione, poi portavoce del Partito Socialista nel Congresso dei Deputati e infine presidente di questa Camera) ciò che si era prodotto era la “soppressione delle attribuzioni del Ministero della Giustizia nei confronti del potere giudiziario”. Il magistrato Fernando Ledesma, membro del primo Consejo e di lì a poco Ministro della Giustizia nel primo governo socialista, parlò di “spossessamento” del Ministro con l’attribuzione al CGPJ di tutte le competenze connesse al suo ruolo di organo di “governo” di un potere dello Stato.

Come si vedrà il carattere contingente di questa interpretazione divenne presto evidente, una volta che il partito socialista (PSOE) fu al governo. E’ però certo che la Costituzione del 1978 propose un approccio radicalmente nuovo con il riconoscimento del rilievo costituzionale della giurisdizione e con il rafforzamento dell’indipendenza del giudice, tanto all’esterno che all’interno, attraverso la creazione del Consejo.

 

2. CGPJ: la prima attuazione della Costituzione

Il clima di consenso del dibattito costituente si ruppe nella prima attuazione dei principi della Costituzione con la Legge Organica n.1 del 10 gennaio 1980, per iniziativa della maggioranza di centro-destra. Con questa legge si introdussero disposizioni ragionevoli sulle attribuzioni del CGPJ, ma non altrettanto per quanto riguarda la nomina della componente giudiziaria. Vi è una sovra-rappresentazione della gerarchia, in proporzione inversa alla sua consistenza numerica. Si richiede inoltre per poter costituire una associazione di magistrati e concorrere alla elezione la rappresentanza come iscritti di almeno il 15% di tutto l’organico della magistratura[2]. Tutto ciò, unito alla previsione di un sistema elettorale “maggioritario corretto” ebbe l’effetto pratico di una prima composizione del Consejo, formato esclusivamente, nella sua componente togata, da esponenti del gruppo dirigente nella neonata Asociación Professional de la Magistratura, direttamente promossa e controllata dai vertici giudiziari del franchismo. Così la prassi di questo Consejo fu rigorosamente continuista e in particolare la politica delle nomine fu orientata a perpetuare la egemonia del nucleo duro della vecchia carriera.

Questa prima applicazione del nuovo istituto, politicamente strumentale e ispirata alla  contingenza, suscitò una reazione simile, ma di segno contrario e di intensità rafforzata, da parte della maggioranza socialista, dopo la grande vittoria elettorale del 1982.

 

3. La Ley Organica del Poder Judicial del 1985  

L’elaborazione della nuova legge destinata a disciplinare il potere giudiziario si sviluppò in un clima di intensa conflittualità che si accentuò nel corso dell’iter parlamentare. Da parte socialista si sostenne che le attribuzioni del Consejo dovevamo essere limitate a quelle strettamente collegate alla gestione amministrativa dello statuto del giudice. Si decise che il potere regolamentare doveva essere limitato alla gestione e all’organizzazione del personale giudiziario. Vennero soppresse le attribuzioni in materia di iniziativa legislativa, mantenendosi solo la possibilità di trasmettere pareri al governo. Anche il Centro de Estudios Judiciales, competente per la selezione e la formazione dei giudici, passava alle dipendenze del Ministero della Giustizia. Venne eliminato il requisito del 15% di aderenti per poter costituire una associazione di magistrati. Si rafforzò la posizione dei componenti laici richiedendo maggioranze qualificate per la adozione di determinate decisioni ed istituendo la figura del Vice presidente, da scegliersi tra i laici.

In questo quadro  si segnalano due questioni che destarono forti conflitti. La prima fu il cambiamento della età della pensione che venne ridotta da 72 a 65, diretto a determinare, come di fatto avvenne, il pensionamento di un numero rilevante di magistrati. La seconda riguardava la modifica del sistema elettorale dei togati, la cui nomina fu attribuita al Parlamento[3]. Come fondamento di questa decisione, con ulteriore polemica, si sostenne che nessun potere dello Stato può sottrarsi alla decisione delle urne e si invocò la necessità di rilegittimare democraticamente l’organo di governo dei giudici. Con il sorprendente paradosso di una maggiore legittimazione ottenuta con una drastica riduzione delle attribuzioni.

Questo atteggiamento riduttivo contraddiceva apertamente quello che era conosciuto come il “Testo alternativo socialista”, elaborato quando il partito era all’opposizione, con una visione delle funzioni del Consejo molto più aderente alla Costituzione. Inoltre si verificò la curiosa evenienza che la impostazione del Ministro Ledesma poteva essere contestata, nell’ambito giudiziario e in quello politico, con gli argomenti che lo stesso aveva sostenuto poco prima, quando il partito socialista era all’opposizione, fino a quando lo stesso Ledesma cessò di far parte come magistrato del Consejo per passare alla carica di Ministro.

La Legge Organica del Potere Giudiziario (LOPJ) del 1985 fu elaborata con precipitazione, in modo da poter entrare in vigore, come in effetti accadde, in occasione della formazione del nuovo Consejo, che fu rappresentazione mimetica della maggioranza politica, come era obbiettivo della riforma. Ed inoltre il risultato fu un testo di evidente povertà tecnica. In questo modo la legge, la quale secondo i suoi artefici, disegnava la giustizia del secolo XXI, risultò ampiamente tributaria del secolo XIX, con riferimento al modo di concepire la giurisdizione e il governo dei giudici, ritornato nelle mani della politica.

Il sistema di elezione introdotto nel 1985 non è stato parlamentare in senso proprio, ma piuttosto rigorosamente partitocratico. I nomi dei futuri componenti del Consejo non sono mai stati scelti dalle Camere, che hanno regolarmente ratificato le liste chiuse predisposte dai direttivi dei partiti maggioritari. Ciò ha riguardato anche il Presidente, nonostante la sua nomina sia attribuita al Consejo nella prima riunione dopo il suo insediamento[4]. I membri del Consejo, incaricati di garantire la indipendenza dei giudici, con scarsissime eccezioni, hanno rinunciato alla propria sin dal primo atto del loro mandato. Si comprende come, sin dal primo giorno e fino ad ora, il Consejo, in materia di nomine e nella adozione di qualunque decisione rilevante, si sia diviso sistematicamente in due, secondo linee di partito.

 

4. Il CGPJ nelle leggi successive

Particolarmente rilevante è la Legge Organica n.16 dell’8 novembre 1994, che ha restituito al CGPJ una parte significativa delle competenze che gli erano state sottratte. Infatti il CGPJ ha recuperato le funzioni di selezione e formazione dei giudici. Inoltre gli è stata attribuita la funzione di adottare regolamenti di attuazione della Legge Organica del Potere Giudiziario, a livello di normativa secondaria in materia di statuto dei giudici e altro. Al Consejo è stata attribuita la formazione del proprio bilancio, nonché la facoltà di emettere pareri su progetti di legge e altre disposizioni generali in materie come circoscrizioni giudiziarie, norme processuali, leggi penali e penitenziarie e altro. E’ stato previsto inoltre che le Camere possano richiedere un parere su proposte di leggi o su emendamenti.

Con la Legge Organica n. 2 del 28 giugno 2001 è stato riformato il sistema elettorale dei componenti del CGPJ, con lo scopo (come si legge nella Esposizione dei motivi) di fornire all’istituzione un consenso fondato su nuove basi. Pertanto si è deciso di coinvolgere nel procedimento elettorale le associazioni professionali dei giudici e anche i giudici non associati (in questo caso mediante la costituzione di raggruppamenti ad hoc) con la facoltà di proporre alle Camere candidati per il Consejo (art.112 LOPJ).

Ma la nuova disciplina si è iscritta, con effetti negativi, nella dinamica fatale della partitocrazia, nella quale viene coinvolto lo stesso Consejo. Infatti con il nuovo sistema le associazioni di giudici si limitano a dare il loro avallo agli associati che, per iniziativa personale, si presentano alle elezioni per l’associazione, ma dopo aver raggiunto un accordo diretto con il partito di riferimento. In questo modo non ci sono né candidati né programma dell’associazione, la quale svolge un ruolo puramente burocratico, che consiste nel servire da canale formale per un tipo di relazioni strettamente private e totalmente opache tra ciascun candidato ed il partito corrispondente, che sono le relazioni che effettivamente contano.

La Legge Organica n. 4 del 28 giugno 2013 è intervenuta in modo estremamente negativo sul CGPJ, in questo caso mirando a ridimensionarlo drasticamente come organo collegiale. Infatti solo i membri della Commissione Permanente, composta dal Presidente, da quattro togati e tre laici, operano a tempo pieno, mentre gli altri continuano ad esercitare le rispettive funzioni professionali, partecipando solo alle riunioni plenarie. Il risultato è stato quello di una importante concentrazione di potere nella Commissione Permanente e nel Presidente: per il rilievo delle loro attribuzioni, per la continuità di funzionamento e per l’inerzia indotta da questi fattori sui restanti settori dell’attività del Consejo. Si aggiunga che il Presidente, il solo con un ruolo stabile per tutto il mandato, appoggiato dalla maggioranza che lo sostiene, gode di una straordinaria capacità di manovra per comporre la Commissione permanente e condizionarne le decisioni. Secondo l’art. 602,2 della LOPJ, su proposta del Presidente viene disposta la rotazione annuale dei membri della Commissione, ciò che equivale  a rimetterne la composizione all’arbitrio del Presidente.  E’ stata inoltre introdotta la strana figura del Vicepresidente del Tribunal Supremo, non solo superflua, ma controproducente, con il risultato di un di più di “presidenza politica” in un organo esclusivamente giurisdizionale. Altrettanto importante, in negativo, è la riduzione del quorum, maggioranza semplice e non qualificata, richiesto per la nomina dei magistrati del Tribunal Supremo e per tutti gli incarichi direttivi.

La LOPJ  ha visto un’ultima riforma, introdotta dalla attuale maggioranza di governo, con la Legge Organica n. 4 del 28 dicembre 2018, questa da valutare positivamente. L’aspetto più rilevante è il recupero della collegialità del Consejo, ristabilendosi la destinazione a tempo pieno di tutti i suoi membri, cui consegue la restaurazione del plenum come organo fondamentale. Si deve inoltre segnalare la reintroduzione del requisito di un quorum di 3/5 per la copertura degli incarichi direttivi più elevati. E’ stata infine rafforzata la esigenza di motivazione nelle nomine discrezionali, con una valorizzazione individualizzata del merito e con motivazione adeguata della sua valutazione.

 

5. Il CGPJ, uno scenario della politica generale

L’evoluzione delle modifiche legislative del 1980, 1985 e 2013, di cui sono stati ricordati i tratti essenziali, sono state segnate da un approccio, potrebbe dirsi, contingente, in quanto orientate, non ad una disciplina del CGPJ rispettosa della Costituzione, ma a riflettere la congiuntura politica con effetti che si sono dimostrati catastrofici.

Se si dovesse evidenziare nel modo più efficace quello che è capitato a partire dalla entrata in vigore del sistema di elezione dei componenti introdotto nel 1985, basterebbe dire che i partiti, ed in particolare quelli maggiori, non sono stati “rappresentati”, ma sono stati letteralmente “presenti” come tali per più di sei lustri nel CGPJ, che è stato convertito in uno scenario in più della politica generale. La conseguenza è che in tale contesto non si fa politica della giustizia, ma politica tout court con la giurisdizione, che è come dire contro la giurisdizione intesa nel suo significato genuinamente costituzionale. A tutto ciò purtroppo ha contribuito anche, la maggioranza dei componenti togati e le loro associazioni, con la loro collaborazione attiva o con la loro indifferenza[5].

Non è qui il caso di soffermarsi sull’esame della nutritissima fenomenologia che illustra quanto si affermava. Basterà accennare ad alcuni momenti rilevanti, prendendo in considerazione taluni aspetti della gestione del Consejo attualmente in carica, il quale con una maggioranza “popolare” e una minoranza (definita progressista), caratterizzata per la sua irrilevanza, sotto la ferrea presidenza di Carlos Lesmes[6], ha condotto all’estremo tutti i caratteri negativi del sistema introdotto dalla Legge Organica del 1985.

Alla base di quanto è accaduto vi è il dato che, a partire dal 1985, senza rispettare il principio costituzionale del quorum di 3/5 per l’elezione dei membri del CGPJ, si è deciso per la pura e semplice lottizzazione dei posti, in modo che ciascuna formazione politica di una certa consistenza possa sistemarvi persone di sua esclusiva fiducia e interesse (fiducia e interesse, sia chiaro, politico-partitico). E così i membri del Consejo non sono mai stati designati nella sede parlamentare competente, ma nelle sedi dei maggiori partiti, dove si è concordato, con altrettanta regolarità, il nome del Presidente, poi vergognosamente ratificato, e non scelto, dai venti componenti del Consejo che si sono prodotti in un atto di clientelare obbedienza, sin dalla prima seduta plenaria. 

Si tratta di un fatto notorio, ma se fosse necessario provarlo, basterebbe una vicenda. E’ il caso del magistrato Pascual Estrevil, e della sua nomina a far parte del Consejo, che iniziò il suo mandato nel 1991. Sospettato di reati connessi all’esercizio delle sue funzioni di giudice a Barcellona ed in possesso di informazioni compromettenti per il partito della destra catalana, ottenne da questo di essere nominato al CGPJ, come modo per ottenere un foro processuale privilegiato[7]. Nonostante il suo profilo fosse ben conosciuto (alcuni anni più tardi sarà condannato per abuso d’ufficio, sequestro di persona e corruzione), poté contare sul sostegno dei due partiti maggioritari (Popolare e Socialista).

Sulla qualità dell’etica pubblica  che è alla base di questo tipo di accordi, una luce chiarificatrice è venuta da un indecente Whatsapp inviato il 17 novembre 2018, senza pudore, ai senatori del gruppo da Ignacio Cosido, all’epoca portavoce del Partito Popolare al Senato. Riferendosi all’accordo raggiunto nella negoziazione con il Partito Socialista per la composizione del futuro Consejo, così definiva il risultato raggiunto: «Piazziamo un presidente eccezionale […] per di più controllando la Sezione Seconda dietro le quinte e presiedendo la Sezione 61. E’ stata una giocata stupenda»[8].

Si tratta, a mio avviso, di un intervento di notevole rilevanza per la logica che esprime. Non è solo una dichiarazione di intenti, ma ancor più di “principi”, che evidenzia una concezione della giurisdizione distorta e del tutto contraria alla Costituzione. E non è solo la concezione di Ignacio Cosido, poiché si tratta di “principi” largamente condivisi, quanto meno, all’interno della sua formazione[9]. Naturalmente se ai 146 destinatari del Whatsapp (maggioranza assoluta del Senato) qualcosa di così indebito poteva essere comunicato e per di più come un trionfo, è perché condividevano e quindi avevano motivo di celebrare questa «giocata stupenda». E’ una lezione contraria ai principi costituzionali, che dovrebbe passare agli annali: per futura memoria di ciò che non avrebbe dovuto e non dovrebbe continuare ad accadere. Ma sicuramente continuerà ad accadere.

Le vicissitudini che mostrano come, nel succedersi del tempo, si sono plasmati gli effetti negativi del sistema di elezione cosiddetto parlamentare, sono numerosissime, tanto che è impossibile un esame dettagliato.  Ma esiste una tema-test idoneo a mostrare il modo di procedere nella e con l’istituzione. Mi riferisco alla politica delle nomine che mostra l’ordine delle priorità, in relazione al concetto di indipendenza della magistratura e alla tavola dei valori generali, di fatto professati nell’arco di decenni nel Consejo. Con scarse sfumature in ragione del profilo politico della maggioranza, salvo alcune, limitate, attitudini personali di qualità.

Una costante in materia è la mancata osservanza, nei successivi mandati, dei principi costituzionali di «capacità e merito» (art. 103.3) che dovrebbero operare incondizionatamente. Sono innumerevoli le occasioni nelle quali il loro posto è stato preso da scelte fondate sul traffico di diverse influenze, di relazioni di amicizia, di affiliazioni associative e altri di carattere sostanzialmente politico. E’ molto eloquente al riguardo quanto è successo, in questo mandato, con riferimento alla Sezione Penale della Audiencia Nacional, con i magistrati López e González e la magistrata Espejel. González fu applicato con una comision de servicio[10] a questa sezione, competente per giudicare di rilevanti processi penali per corruzione che riguardavano il Partito Popolare. In precedenza era stato anche applicato al Juzgado Central de Instruccion n. 3; inoltre era stato  membro del CGPJ su proposta di quel partito, magistrato di collegamento in Francia per decisione del ministero della Giustizia, nel governo del Partito Popolare. I tre magistrati furono ricusati, con solida base di argomenti, per la stretta relazione con questo partito, ciò che avrebbe impedito loro di giudicare con imparzialità nelle cause in cui erano implicati esponenti di quel partito. Le istanze di ricusazione furono esaminate ed accolte dal collegio di quel tribunale, accreditando la stretta vicinanza al Partito Popolare dei tre magistrati, e quindi dal punto di vista giuridico e deontologico l’obbligo di astenersi.  Successivamente furono promossi dal Consejo nonostante tale gravissimo demerito, convertito, contra legem e in frode alla Costituzione, come illegittimo merito. Ora la magistrata Espejel è la presiedente della importante Sezione penale della Audiencia Nacional, presso la quale sono pendenti importanti processi che coinvolgono il Partito Popolare. González è stato nominato presidente della Audiencia Provincial di Madrid, la più importante del paese; López  è stato selezionato per far parte della nuova Sezione di Appello  della Audiencia Nacional (oggi affinché non vi sia alcun dubbio sulla sua affiliazione è consigliere per la Giustizia nel governo autonomo di Madrid, del Partito Popolare).

Non credo che occorra un grande sforzo di immaginazione per rappresentarsi gli esiziali effetti che questa serie di attività hanno generato e generano nei magistrati spagnoli, ai quali il Consejo dovrebbe offrire stimoli positivi orientati a rafforzare la professionalità e la garanzia che questa avrebbe il dovuto riconoscimento.

Purtroppo le vicende sopra ricordate sono insufficienti ad illustrare le patologie che assediano questa sfortunata istituzione. Avviene infatti che, terminato il mandato di cinque anni, previsto dalla Costituzione, ne sono passati altri due senza che si sia provveduto al rinnovo  alla scadenza dell’attuale CGPJ. Ciò è dovuto al ferreo ostruzionismo del Partito Popolare[11], più volte giustificato dal suo leader Pablo Casado, con l’argomento che non erano disposti ad accettare la partecipazione nel procedimento di nomina del partito Unidas Podemos, che fa parte della attuale coalizione di governo. Detto così brutalmente. Con l’ulteriore aberrante particolarità che i ventuno membri del Consejo, che con le loro dimissioni potrebbero porre fine a questa perversa situazione, rimangono ai loro posti, avallando ogni giorno con la loro presenza quello che, senza esagerazione, rappresenta una sorte di golpe contro le istituzioni. Per di più, durante tutto questo periodo il Consejo, in tale situazione di gravissima illegittimità, ha deciso e continua a decidere numerose nomine di incarichi direttivi[12].

Di tale contesto fa parte la curiosa circostanza che il Partito Popolare è sempre stato prodigo di altisonanti affermazioni sull’indipendenza della magistratura, presentandosi come il suo grande difensore. Peraltro nessuno dei due grandi partiti (e altrettanto i minori che si sono occasionalmente aggiunti alle loro strategie per il CGPJ) hanno dato la minima prova di credere nell’indipendenza della magistratura e di assumerla nei fatti come un valore. Piuttosto, per lo più, si sono adattati ad un contesto di una politica degradata che ha dimostrato di aver bisogno di un significativo coefficiente di illegalità per mantenersi e riprodursi. Ma è certo che nessuna di queste formazioni ha superato il Partito Popolare nel livello del cinismo in questa materia.

Le vicissitudini ricordate, come le numerose altre riguardanti il Consejo che potrebbero menzionarsi, non hanno ovviamente contribuito all’arricchimento della cultura costituzionale della giurisdizione dei giudici spagnoli. L’effetto è stato piuttosto quello di una persistente diffusione di valori di segno contrario. Per di più non è mai accaduto che un giudice o un tribunale, vilipeso da un esponente del potere davanti alla pubblica opinione per una decisione irreprensibile, ma politicamente scomoda, abbia ottenuto dal Consejo la difesa che avrebbe meritato.

Per fortuna in Spagna, i giudici e i tribunali godono di uno statuto di indipendenza sufficientemente garantito e sono molti, di certo la maggioranza, che operano di conseguenza[13]. Ma questo, costa riconoscerlo, a dispetto del Consejo Generale del Poder Judicial. 


 
[1] Le attribuzioni del CGPJ riguardano solo la magistratura giudicante, poiché in Spagna la carriera del Pubblico Ministero, chiamato Ministerio Fiscal, è completamente separata. Con i termini magistrado/a e magistratura ci si riferisce solo ai giudicanti. La carriera dei giudicanti si sviluppa tre categorie: juez, magistrado, magistrado del Tribunal Supremo. All’ingresso in carriera si è giudici, mentre il passaggio a magistrato avviene, in generale, per anzianità. Al Tribunal Supremo si accede per concorso di merito tra coloro che hanno almeno dieci anni  nella categoria di magistrato e quindici anni complessivi di carriera.

[2] Questa percentuale fu calcolata ad hoc per discriminare il gruppo di Justicia Democratica, movimento creato nella clandestinità a partire dalla fine degli anni 60 ed evitare che la sinistra giudiziaria potesse creare una propria associazione indipendente.

[3] L’articolo 122,3 della Costituzione stabilisce che i membri togati del Consejo siano eletti «tra i giudici e i magistrati». Si dà il caso che durante il dibattito costituente, con riguardo al sistema elettorale, Gregorio Peces Barba, nella qualità di portavoce del gruppo parlamentare socialista, aveva spiegato che il suo partito riteneva che con questa formulazione si intendeva «aprire il collegio elettorale a tutti i giudici e magistrati». Era una interpretazione universalmente accettata, ma questo non impedì che nel dibattito parlamentare sulla Legge Organica del 1985, la maggioranza socialista introducesse, con un emendamento a sorpresa, il mutamento del sistema elettorale. Su questo aspetto della nuova legge vi fu un ricorso al Tribunal Constitucional, il quale con la sentenza n. 108 del 29 luglio 1986 ritenne, con argomentazione sorprendente, che la disposizione che prevedeva la elezione dei laici da parte del Parlamento era «suscettibile di una interpretazione conforme con la Costituzione». Nello stesso tempo avvertiva il rischio che la «logica dello Stato dei partiti» (per la verità già presente nello stesso Tribunal dato il tenore della decisione) finisse per imporsi nella distribuzione dei posti all’interno del Consejo. Di conseguenza segnalava la opportunità di una “sostituzione” del nuovo sistema di elezione. Si scrisse che era una sentenza salomonica, ma credo che fu piuttosto Pilato in questa occasione a guidare la penna del Tribunal Constitucional.

[4] La stampa ha potuto regolarmente anticipare i nomi dei futuri membri del Consejo, altrettanto regolarmente confermati dalle Camere.

[5] Mi riferisco in particolare alla Asociación Profesional de la Magistratura e a Jueces para la Democracia; ciascuna delle due, si può dire, ha contato su un partito di riferimento, tuttavia con una rilevante differenza. La prima ha mantenuto sempre  un atteggiamento monolitico di piena subalternità al Partito Popolare e di accettazione acritica dello stato delle cose. Invece, nella seconda, la partecipazione al sistema di elezione previsto dalla Legge Organica del 1985, in una posizione privilegiata per l’appoggio socialista, è stata sempre oggetto di polemica, di dibattito e confronto interno tra due posizioni nettamente differenziate. Da ultimo è prevalsa la opzione per un ritorno al sistema originale di elezione dei componenti togati del Consejo.

[6] Il magistrato Carlos Lesmes  ha ricoperto per due volte alti incarichi al Ministero della Giustizia  con governi del Partito Popolare. Intervistato nel 2014 dal quotidiano El Mundo, ha fatto questa stupefacente affermazione: «Il giudice lo si controlla con il bastone e la carota». Il Presidente della più alta istanza giurisdizionale e insieme Presidente dell’organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura, si dichiara  pronto a «controllare» in questo modo  la attività professionale che consiste nel dire il diritto con soggezione soltanto alla legge.

[7] Per i reati commessi dai titolari di alcune cariche pubbliche, tra i quali i membri del CGPJ, è competente, in unica istanza, la sezione penale del Tribunale Supremo. Ciò comporta di fatto alcuni vantaggi, in particolare per il ritardo nella trasmissione degli atti. Nessuno rinuncia a questo foro speciale.

[8] L’entusiasmo aveva chiaramente a che vedere con la situazione processuale del partito, già condannato dalla Audiencia Nacional come partecipe a titolo di lucro in atti corruttivi e con non pochi dei suoi esponenti di rilievo implicati in numerosi processi in corso, che sarebbero finite alla Sezione Seconda. Si tratta di Sezioni del Tribunal Supremo: la Seconda è quella penale, con competenza per i processi penali. La Sezione prevista dall’art.61 della LOPJ che ha competenze rilevanti, è composta dal Presidente del Tribunal Supremo, dai presidenti delle sezioni, dal magistrato più anziano e dal più giovane di ogni sezione.

[9] Questo atteggiamento non è esclusivo del Partido Popular, anche se nessun altro ha manifestato tanta impudicizia sul tema.

[10] La comision de servicio è uno strumento eccezionale, che il Consejo può adottare discrezionalmente per rafforzare la pianta organica di un organo giudiziario in difficoltà a reggere il carico di lavoro.

[11] Questo partito  aveva fatto altrettanto nel 2016, determinando una proroga dal mandato di quasi due anni.

[12] Per cercare di uscire da questa situazione di blocco, la maggioranza di governo ha minacciato  di varare una riforma  che sostituisse, per la elezione da parte del Parlamento dei togati del Consejo, il quorum di 2/3 con la maggioranza assoluta.  Una opzione chiaramente incostituzionale, che ha suscitato tali polemiche da essere abbandonata.  Con lo stesso obbiettivo la maggioranza di governo ha presentato al Congresso dei Deputati una proposta di legge  diretta a limitare drasticamente le competenze del Consejo, in particolare in materia di nomina degli incarichi direttivi, quando opera in regime di proroga.

[13]  Una prova è offerta dai numerosi processi per fatti di corruzione instaurati in tutto il paese, contro esponenti di partiti con responsabilità di governo ai diversi livelli.

[*]

Traduzione dall'originale castigliano di Edmondo Bruti Liberati. Il testo originale è consultabile in allegato.

22/01/2021
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02/05/2022
L'Alta Corte. È davvero una buona idea?

Prime note sul “disegno di legge costituzionale” presentato al Senato il 28 ottobre 2021, intitolato: «Modifiche al Titolo IV della Parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta Corte».

25/03/2022
Il “difficile “ rapporto tra il Consiglio superiore della magistratura e il giudice amministrativo
a cura di Redazione

L’annullamento da parte del Consiglio di Stato delle delibere del Consiglio superiore della magistratura di nomina dei vertici della Corte di Cassazione ripropone il “difficile” rapporto tra l’organo di governo autonomo della magistratura e il giudice amministrativo. La Rivista è sempre stata presente su questo tema con più riflessioni di magistrati e giuristi. Oggi riteniamo utile riproporre le ultime tre in ordine di tempo per la loro attualità e perché, al di là delle singole tensioni,  la questione di fondo sul sindacato del giudice amministrativo e sui suoi limiti non può più essere elusa.

18/01/2022