Articoli di Questione Giustizia su discrezionalità
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.
Un tempo l’esigenza della responsabilità del pubblico ministero aveva una risposta circolare: il pubblico ministero risponde a se stesso perché indipendente e vincolato alla obbligatorietà dell’azione. Ma la realtà dimostra che l’obbligatorietà dell’azione penale copre solo una parte dell’agire del pubblico ministero. Di qui l’esigenza di una attenta riflessione sugli spazi di discrezionalità del pubblico ministero e sui meccanismi istituzionali attraverso cui questi assume la responsabilità sociale, professionale ed istituzionale delle scelte che l’ordinamento gli chiede di compiere.