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La proporzionalità della pena: tra scelte del legislatore e discrezionalità giudiziale. Note a margine della sentenza Corte costituzionale n. 197 del 2023

di Ilio Mannucci Pacini
giudice del Tribunale di Milano

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.

1. Regole d’ingaggio

Per chi, come me, nella sua vita professionale ha fatto sempre solo il giudice, l’approccio a un commento della sentenza della Corte Costituzione 197/2023 impone la definizione delle “regole d’ingaggio”, cioè l’individuazione delle considerazioni che posso utilmente svolgere su una pronuncia che affronta importanti questioni teoriche riguardanti una molteplicità di profili di diritto penale sostanziale su cui sarebbe interessante l’intervento di altro tipo di giuristi. Penso agli approdi (per alcuni versi solo ribaditi) cui è giunta la Corte in merito alla funzione della pena, alla rilevanza delle circostanze attenuanti (e nello specifico a quelle oggetto di intervento), alla discrezionalità del giudice, al senso complessivo della materia sintetizzata nell’espressione “codice rosso”.

La mia convinzione è che i magistrati siano capaci di proporre agli accademici considerazioni di natura pratica (di pratica giudiziaria) utilissime per ragionare sugli istituti, ma che sia preferibile che si cimentino prevalentemente su questo versante del confronto giuridico.

In ragione di tale convinzione, non troverete in queste poche pagine riflessioni teoriche sui profili sopra evidenziati, né su quelli definitori della fattispecie delittuosa di omicidio volontario o delle sue scriminanti, che pure sono presenti con straordinarie argomentazioni nella sentenza.

Il giudice, cioè, può e deve interloquire anche su provvedimenti così importanti, soffermandosi però a individuare i profili pratici su cui la Corte ha fondato la pronuncia di incostituzionalità, e richiamando, se possibile, la propria concreta esperienza giudiziaria per fornire degli stessi una adeguata chiave di lettura.

D’altronde, credo che la richiesta di un mio commento alla sentenza sia giustificata esclusivamente dalla ormai pluridecennale esperienza di giudice di Corte d’Assise, cioè del giudice che si occupa degli omicidi volontari.

Ebbene, anche limitandosi a esaminarla con queste “regole d’ingaggio”, la pronuncia è ricchissima di spunti, perché la Corte ha deciso le questioni prospettatale proprio valutando la concretezza delle vicende umane che i giudici di merito hanno ritenuto non fossero adeguatamente sanzionate con l’imposizione dell’art. 577, comma 3° c.p.

 

2. Le specifiche vicende umane e processuali che hanno originato l’intervento della Corte

La prima parte della sentenza (il “Ritenuto in fatto”) costituisce la struttura portante della decisione, perché la Corte ha ritenuto imprescindibile valutare a quali situazioni concrete si riferiscano le norme che i giudici di merito assumono essere incostituzionali per formulare una corretta valutazione della denunciata violazione.

Mi sono sorpreso a leggere in modo appassionato quella sintetica e precisa descrizione delle vicende prospettate dalla Corte d’Assise di Cagliari e da quella d’Assise d’appello di Torino, rinvenendovi la convinzione espressa dalla Corte che solo una valutazione del fatto concretamente accertato dai giudici di merito, contraddistinto dalle specifiche circostanze del contesto nel quale le condotte omicidiarie sono state realizzate, avrebbe consentito di verificare il rispetto o meno dei principi costituzionali che si assumevano violati.

Le vicende presentano caratteristiche comuni e, aggiungo io, sono molto più frequenti di quanto non si pensi nella pratica quotidiana delle Corti d’Assise.

Rimandando a quelle prime pagine della sentenza (che consiglio vivamente di leggere per la capacità del giudice costituzionale di rendere chiare situazioni processuali la cui definizione non è sempre così agevole), può in sintesi ricostruirsi quelle vicende come episodi delittuosi maturati in contesti familiari, nei quali sono state accertate situazioni di sofferenza degli autori dell’omicidio, soggetti a comportamenti vessatori da parte delle stesse vittime del reato commesso nei loro confronti e protrattesi per molti anni.

Ci si riserva al termine di questo commento di proporre alcune considerazioni su quella che la stessa Corte definisce eterogenesi dei fini della riforma dell’art. 577, comma 3° c.p. introdotta nel 2019, ma può concludersi questa contestualizzazione delle vicende oggetto di attenzione da parte della Corte, come inserite nell’ambito di conflitti familiari propri della disciplina del cosiddetto codice rosso.

Ho anticipato che ordinariamente la Corte d’Assise, almeno nella realtà milanese, è ormai impegnata per la gran parte nel giudicare quel tipo di vicende: omicidi realizzati all’interno di conflitti familiari, con una conflittualità protrattasi per lunghi periodi (persino anni o decenni), situazioni di sofferenza fisica e morale dei componenti del nucleo familiare. 

Questo accade perché la gran parte dei reati di omicidio puniti con la pena dell’ergastolo è caratterizzata dalla contestazione delle aggravanti previste agli artt. 576 e 577 c.p., per lo più relative al rapporto di parentela o coniugio tra imputato e vittima.

Com’è noto, il legislatore ha escluso l’esperibilità del rito abbreviato per i procedimenti aventi a oggetto reati puniti con l’ergastolo, per cui la Corte d’assise è tendenzialmente chiamata a giudicare reati da codice rosso (così intendendosi gli omicidi maturati nell’ambito di contesti familiari o affettivi).

 

3. Il meccanismo derogatorio rispetto all’art. 69 c.p., introdotto nel 2019 per le aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo

La riforma del 2019 ha definito, in unione al divieto di rito abbreviato, il limite della pena da infliggere per l’autore di quel tipo di reati, pena che non può ordinariamente essere inferiore a ventuno anni di reclusione.

L’art. 577, comma 3° c.p. ha, infatti, stabilito che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 69 c.p., alcune aggravanti, quelle degli artt. 576 e 577 c.p., non possono mai essere ritenute sub valenti rispetto alle attenuanti eventualmente riconosciute all’imputato.

La norma esclude dalla regola quattro attenuanti, che, per le loro caratteristiche, sono ritenute meritevoli di poter incidere in termini più rilevanti nella determinazione della pena e, quindi, di essere considerate prevalenti rispetto alle aggravanti (si tratta di quelle di cui agli artt. 62, n. 1, 89, 98 e 114 c.p.).

Si tratta di una scelta legislativa che esplicitamente si fonda sulla convinzione che la repressione di alcune condotte omicidiarie (quelle maturate in contesti familiari, ma non solo) debba essere compiuta attraverso l’inasprimento del regime sanzionatorio, prevedendo un limite minimo di pena detentiva insuperabile da parte del giudice nella valutazione concreta delle condotte inquadrate nelle fattispecie di omicidio aggravato.

La lettura della sentenza consente di limitare l’ambito di operatività della pronuncia d’incostituzionalità alle ipotesi di omicidi maturati in contesti familiari, anche se il dispositivo riguarda nel suo complesso la previsione dell’art. 577, comma 3° c.p., per cui, anche i fatti aggravati da circostanze estranee ai contesti familiari (queste ultime sono le uniche su cui ha ragionato la Corte) possono “beneficiare” dell’esclusione del divieto di prevalenza delle due attenuanti specificamente valutate.

 

4. I parametri denunciati

Le tre ordinanze di remissione fondano la richiesta d’incostituzionalità sui medesimi parametri, riconducibili agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L’art. 3 sarebbe violato per la diversa valutazione dell’attenuante di cui al n. 1 dell’art. 62 c.p. e quella della provocazione, reputando le due circostanze «oggettivamente estranee … alla ratio dell’inasprimento introdotto dal Codice Rosso».

L’art. 27 sarebbe violato per l’assoluta sproporzione della pena minima di ventuno anni in relazione alla complessiva valutazione dei fatti giudicati dalle Corti di merito.

Nel giudizio costituzionale, le parti costituite hanno specificato le molteplici violazioni che la norma impugnata determinerebbe: i principi di proporzionalità (sottolineando «l’esigenza di rango costituzionale di determinare una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo e sul suo grado di rimproverabilità») ed eguaglianza, di uguaglianza e rieducazione, di ragionevolezza. I giudici remittenti hanno altresì rilevato che il divieto di prevalenza opererebbe anche se «l’azione omicidiaria non fosse l’esito di un rapporto di prevaricazione e di forza fondato sul genere, normalmente rinvenibile nell’uccisione della donna» e che le circostanze generiche e la provocazione «contribuirebbero, dunque, a quell’adeguamento della risposta punitiva al mandato costituzionale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.».

 

5. Le due specifiche attenuanti oggetto della pronuncia

Le due attenuanti su cui le Corti di merito hanno richiesto la valutazione di incostituzionalità dell’art. 577, comma 3 ° c.p. sono quelle previste agli artt. 62 n. 2 e 62 bis c.p. (la provocazione e le attenuanti generiche).

Entrambe sono ritenute dalla Corte «strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del fatto di omicidio».

Di grande interesse è il ragionamento che la Corte svolge sulla graduazione di gravità delle condotte omicide, sia dal punto di vista oggettivo, sia soggettivo, concludendo che «l’unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente», situazioni che non possono non riflettersi nella misura della pena.

Quanto alla provocazione, la sua struttura, anche nell’ambito dei contesti familiari oggetto delle vicende portate all’attenzione della Corte, si caratterizza per la valorizzazione di «una serie di condotte prevaricatrici susseguitesi nel tempo che, cumulativamente considerate, siano in grado di spiegare la reazione del provocato; e ciò anche quando il singolo episodio scatenante, isolatamente considerato, non possa essere ritenuto adeguato a spiegare l’entità della reazione».

Ma è con riferimento alle attenuanti generiche che la Corte ha inquadrato magistralmente la funzione che svolgono nell’esercizio della discrezionalità del giudice.

Sintetizzando, queste sono le puntuali valutazioni della Corte sulla funzione delle attenuanti generiche nel sistema giudiziario penale italiano (in evidenza le espressioni letteralmente utilizzate nella sentenza):

- non hanno funzione genericamente indulgenziale;

- hanno, piuttosto, l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore  non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, 

- connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre;

- consentono al giudice di valorizzare circostanze espressive di una minor offensività o di una minore colpevolezza

- consentono al giudice di valorizzare gli ulteriori parametri dell’art. 133 c.p., che rendono l’autore del fatto meno meritevole e bisognoso di pena;

- sono il luogo privilegiato in cui possono trovare spazio nella fase di determinazione della pena considerazioni di equità e di umana “compassione” nei confronti dell’autore del reato;

- nei reati di omicidio volontario, l’attenta e puntuale considerazione di tutti questi e molti altri fattori è particolarmente importante;

- nella valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche l’esperienza di vita del giudicante conta più delle indicazioni del legislatore.

Ritengo che la parte di sentenza dedicata alla funzione delle attenuanti generiche, da un lato rappresenta per noi pratici del diritto una guida importante nell’applicazione delle attenuanti generiche, superando l’atteggiamento critico (e talvolta superficiale) che attribuiva all’istituto quasi esclusivamente la funzione che la Corte ha inteso escludere, quella indulgenziale.

Nel contempo, valorizza quello strumento come espressione più tipica della riconosciuta discrezionalità del giudice.

 

6. La questione della discrezionalità del giudice

Come si evince dalle citazioni appena svolte, la sentenza presenta un profilo generale di estremo interesse, riconoscendo il potere discrezionale del giudice nell’attuazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, eguaglianza nella determinazione della pena, discrezionalità fondata sulla valutazione di tutti i concreti elementi del fatto e dell’autore del reato, che vanno considerati in modo attento e puntuale.

L’affermazione che l’esperienza di vita del giudicante conta più delle indicazioni del legislatore, costituisce, a mio parere, uno dei più significativi riconoscimenti della ineludibile discrezionalità nella valutazione della pena.

Si tratta di un orientamento della Corte non nuovo, ma per la prima volta è una complessità di argomenti che ridefiniscono il ruolo di uno strumento, quello delle attenuanti generiche, che i magistrati utilizzano ordinariamente ai fini indicati dal giudice costituzionale.

 

7. Le altre attenuanti

La pronuncia interviene, ovviamente, sulle due specifiche attenuanti prospettate dai giudici remittenti. 

Non ritengo inevitabile che con riguardo ad altre attenuanti la Corte dovrà intervenire nei medesimi termini di incostituzionalità. 

E’ possibile che una tale valutazione sia compiuta, attraverso la specifica disamina del tipo di attenuante ritenuta dal giudice di merito, ma l’analisi contenuta nella sentenza sulle caratteristiche delle attenuanti generiche e della provocazione rendono evidente che anche su altre attenuanti dovrà essere espresso un giudizio connesso allo specifico della circostanza.

Non condivido il giudizio di automatismo da alcuni commentatori formulato dopo la pubblicazione della sentenza.

Non è solo il limite del devoluto ad avere imposto la declaratoria di incostituzionalità alle due specifiche attenuanti, proprio perché esistono circostanze che potrebbero, nella valutazione in concreto della loro funzione di definire il fatto contestato, essere legittimamente ritenute non adeguate a incidere sul divieto di prevalenza.

 

8. Una breve conclusione sul codice rosso

Poche battute, però indispensabili, sul rapporto tra la pronuncia d’incostituzionalità e la disciplina del codice rosso.

Si è anticipato che la Corte ha ritenuto l’intervento del 2019 come caratterizzato da una sorta di eterogenesi dei fini, fornendo una risposta sanzionatoria «manifestamente sproporzionata rispetto a casi del tutto eterogenei rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore».

Quella riforma mirava a inasprire (limitando la discrezionalità del giudice) le pene per i più gravi reati commessi nell’ambito dei contesti familiari o affettivi, nella convinzione che l’accentuazione dello strumento sanzionatorio fosse adeguato, unitamente agli altri interventi educativi, preventivi e repressivi realizzati, a disincentivare le pratiche violente estreme nei confronti delle persone vulnerabili all’interno di un rapporto affettivo o familiare.

La Corte ha però condiviso quanto prospettato dai giudici remittenti, nell’indicazione di ciò che quella risposta sanzionatoria provoca: «…casi, cioè, in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all’interno del proprio contesto familiare, a compiere alla fine un atto omicida, sospinta dall’esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile».

Per questo, nella pronuncia vengono disattesi gli argomenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’adeguatezza di quella previsione per contrastare i diffusi fenomeni di femminicidio, reputandosi che «… una tale risposta costituisce un effetto collaterale, di natura per così dire “preterintenzionale”, prodotto da una disposizione pure sostenuta da una finalità legittima, che tuttavia, nell’impatto con la varietà dei casi reali, determina anche risultati incongrui rispetto a quella stessa finalità».

29/11/2023
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