1. Il quadro generale “normale”. Sintesi
Iniziamo cercando di capire che cosa è un dehors[1]. Secondo la giurisprudenza «si intendono per “dehor” gli spazi esterni ad un pubblico esercizio attrezzati con arredi aventi lo scopo di delimitarlo ed assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone e come tali non possono considerarsi strutture che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultino destinate a non contingenti esigenze di esercizio dell'attività determinando un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio[2]»; chiarendo, contestualmente, che «secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, l'opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e deve, inoltre, essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso[3]».
In sostanza, quindi, a parte il nome, quello che conta è se una struttura installata su suolo pubblico determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione stabile del territorio, perché, in tal caso, necessita del normale permesso a costruire, in mancanza del quale si configura il reato di cui all’art. 44 del TU.
Rientrano, invece, nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6, lett. e-bis del TU, strutture leggere, che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza[4], siano destinate a soddisfare esigenze temporanee ed abbiano caratteristiche costruttive che ne consentano la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale. Distinzione non sempre agevole nella multiforme realtà italiana, per cui, l’interprete è spesso «posto dinanzi al difficile compito di perimetrare con esattezza l’ambito delle deroghe, al margine delle quali si collocano - recte, si insinuano- potenziali situazioni di illecito di non sempre agevole individuazione, giusta l’innegabile zona chiaroscurale che finisce per generarsi». Tanto più che la ricerca di sempre più sofisticate strutture con maggiore funzionalità da parte dei privati ha coinciso con «l’adozione di scelte di pianificazione del territorio urbano particolarmente permissive, o vaghe, se non addirittura con atteggiamenti di sostanziale tolleranza o quanto meno acquiescenza rispetto a situazioni che, per consistenza e durata, paiono sussumibili al concetto di “nuova costruzione” più che a quello di attività edilizia libera».
In sintesi, quindi, i dehors, per essere installati senza titolo abilitativo, devono rispondere a due requisiti: «uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, palesato dalla loro permanenza massima sul suolo per un periodo non superiore a centottanta giorni (termine che deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore); l’altro strutturale, consistente nella loro realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente)[5]».
Si noti, peraltro, che la distinzione in esame opera anche con riferimento alla normativa paesaggistica nel senso che «la diversità degli interessi tutelati, che, ancor più dopo la recente novella dell’art. 9 della Costituzione, individua il paesaggio come oggetto primario di tutela, quale contenitore ampio di connotati paesaggistici e antropologici-culturali sinonimo di bellezza, giustifica anche in questo ambito un sostanziale diverso livello di tolleranza, nel senso che ciò che può stare sul suolo (seppur tutelato) per un certo lasso di tempo, non necessariamente può restarvi per lo stesso identico tempo senza essere considerato esteticamente impattante e dunque da sottoporre al vaglio preventivo di qualità dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo[6]». Ricorda in proposito attenta dottrina, che occorre tener conto della relativa disciplina anche in considerazione del fatto che «la riconducibilità di tali interventi all’edilizia libera di cui all’art. 6 del TU non esonera dal rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lv. 42/2004) con conseguente applicabilità, in caso di violazione, delle relative sanzioni, sebbene per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, debba tenersi conto di quanto disposto dall’art. 2 del dpr13 febbraio 2017, n. 31 e dall’Allegato A da esso richiamato[7]». Più in particolare «dalla diversa angolazione della tutela del paesaggio, le installazioni in controversia necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, salvo si tratti di opere di lieve entità, per le quali il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l’esonero[8]». Peraltro, ove queste installazioni «insistano in aree vincolate, quali per lo più i nostri centri storici, non si attaglia la disciplina del silenzio assenso, non potendo la mera presentazione della domanda costituire titolo per l’occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio)[9]».
E dal canto suo, sin dal 2021 la Cassazione ricordava puntigliosamente che «le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ….sono qualificabili come beni culturali»; pertanto «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». Come del resto, evidenziato da un importante appello, firmato da molti romani illustri (fra cui Fulco Pratesi) nel 2023, dove si paventa «uno snaturamento sempre più esteso di ciò che caratterizza questa città come culla di civiltà e di storia. La pubblica amministrazione, dal Comune di Roma a tutte le altre istituzioni coinvolte, non deve permettere che il sito Unesco venga umiliato progressivamente in nome di interessi puramente commerciali».
2. L’emergenza Covid e le proroghe. Gli abusi romani
E’ in questo quadro generale sommariamente delineato dal punto di vista di assetto del territorio e di tutela del paesaggio, che va, quindi, inserita la controversa vicenda dei dehors comparsi nel 2020 per sostenere il commercio durante l’emergenza Covid.
Ciò è avvenuto attraverso l’art. 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto “Sostegni”), secondo cui «ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, ..di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività…, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Ma, passata l’emergenza, sono iniziate, di anno in anno, le proroghe annuali. Con effetti chiaramente visibili soprattutto a Roma dove nuovi dehors, spesso del tutto abusivi (secondo il Comune al 63%), sono spuntati come funghi (sono state presentate ben 6.700 domande): in centro lo spazio pubblico occupato dagli arredi è aumentato del 413 per cento (da 11.351 metri quadrati delle o.s.p. pre-Covid a 35.581, in totale 46.932 metri quadrati). limitando gravemente lo spazio pubblico a disposizione dei cittadini in una città già soffocata dal traffico e dalla mancanza di parcheggi; specie nel centro storico.
Attualmente è in vigore fino alla fine del 2025 la proroga voluta dal decreto legge cd. “concorrenza” del 2024. Vale la pena di rilevare che con questa legge si tenta, in apparenza, di imporre limitazioni, distinguendo, ad esempio, tra occupazioni su pubbliche piazze, vie o spazi aperti con dehors in spazi prospicienti o meno a siti archeologici o beni culturali, rinviandone, tuttavia, l’operatività a parametri che saranno definiti; ovvero utilizzando formule del tutto generiche prive di operatività (es.; le aree concesse dovranno avere «chiare delimitazioni e perimetrazioni»). Ma la vera novità (negativa) è l’introduzione del silenzio assenso per le aree strettamente prospicenti a siti archeologici e beni culturali che dovrebbero riguardare in particolare il sito Unesco della Capitale e parte della città storica, dove rimane il regime autorizzatorio ma viene introdotta la semplificazione del meccanismo del silenzio assenso o, addirittura, l’autorizzazione semplificata se l’occupazione avviene in modo conforme a tipologie definite in protocolli con Soprintendenza. Dulcis in fundo, l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico può essere negata «solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità».
3. Il regolamento del Comune di Roma del 2025. E’ legittimo?
E’ in questo quadro legislativo sommariamente delineato che si colloca, dunque, il recente regolamento del Comune di Roma[10], il quale, prima della scadenza dell’ultima proroga, detta con 24 articoli e 4 allegati, norme relative alla «occupazione di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285» (art. 1), premettendo che tutte le occupazioni, temporanee (meno di un anno) e permanenti possono farlo, di regola, solo dopo il rilascio di un’apposita concessione preventiva dell’ufficio comunale competente; e specificando, subito dopo i requisiti per le domande ed elencando i pareri obbligatori da allegare: Servizio Giardini «per spazi ed aree pubbliche destinate a giardino, ville e parchi storici e in presenza di alberature e viali»; Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali quando le occupazioni di suolo pubblico interessano «ville, palazzi, manufatti con interesse storico e archeologico, nonché zone, strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico – ambientale» o, comunque, «ricadenti nel territorio della Città Storica»; Dipartimento Politiche della Mobilità, per le occupazioni che ricadono sulle «sedi stradali della viabilità principale, sulle aree tariffate e sulle strade percorse da linee del Trasporto Pubblico di Linea, ove consentito» (art. 4bis).
E pertanto, si sancisce senza ombra di dubbio che i dehors possono sorgere praticamente dovunque, pur se dopo ottenimento di un parere. Anzi -si aggiunge- in presenza di alcune condizioni, anche sulle «isole spartitraffico, sulle isole di traffico, in prossimità di monumenti (ma non meno di 5 metri), in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea e sulle carreggiate stradali (art. 4quater) e sui marciapiedi (art. 4 quinquies)». Regole che valgono, tra l’altro, per «chioschi e banchi per la vendita di generi del settore alimentare, non alimentare e somministrazione» nonché per «tavoli, vasi, fioriere e coperture con ombrelloni».
Passando alle regole, in estrema sintesi, la novità consiste nel fatto che con il regolamento la concessione, superando il criterio del solo fronte vetrina, sarà determinata in base a parametri oggettivi legati alla superficie dell’attività e alla suddivisione del territorio in tre ambiti principali stabiliti nel rispetto di quanto previsto nel Piano Regolatore:
• Sito Unesco (con 3 sotto categorie: tessuti CAM e da T1 a T3, T4 e da T5 in poi)
• Città storica (con 2 sotto categorie: tessuti da T1 a T4, e da T5 in poi)
• Suburbio (con 2 sotto categorie: all’interno della Fascia Verde, fuori la Fascia Verde).
Suddivisione che prevede, con l’intervento dei Municipi romani, limitazioni e criteri più stringenti per il centro storico e più ampi per le zone periferiche.
Si deve, tuttavia, osservare che con le nuove regole, scompaiono le precedenti restrizioni legate al fronte vetrina; ora la superficie da occupare potrà essere calcolata sull’intero spazio interno del locale. E, quindi, anche se in presenza di limitazioni, aumenta comunque notevolmente lo spazio per i dehors: provocando, non a caso, l’entusiasmo del presidente della Fipe Confcommercio Roma, il quale inneggia a queste “regole più chiare”.
Infine, si segnala che le concessioni in esame sono tutte temporanee (da 3 a 5 anni) ma rinnovabili, senza limiti, alla scadenza, con il pagamento del canone (vale anche per quelle oggi esistenti). Quindi, in sostanza, diventano tutte permanenti.
In proposito, tuttavia, si deve considerare che recentemente il Consiglio di Stato[11] ha sentenziato -e proprio con riferimento ad una vicenda romana- i limiti che in questa materia riguardano la legittimità di un regolamento comunale. Nella specie, si trattava di un appello proposto dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande contro la sentenza del TAR Lazio che aveva considerato ostativa al rilascio l’insistenza dell’occupazione direttamente sulla sede stradale senza pedana, risultando in contrasto con quanto prescritto dall’art. 4-quater comma 4 lett-i) dell’allora vigente Regolamento COSAP. Vale la pena di leggere per intero la sentenza la quale precisa espressamente che essa riguarda «la vicenda delle strutture a servizio di attività commerciali comunemente denominate con espressione di derivazione francese dehors (letteralmente, che sta fuori), in contrapposizione a dedans (che sta dentro): laddove la permanenza in loco si protragga oltre un certo lasso di tempo (180 giorni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. n. 380/2001), essi si trasformano in un vero e proprio abuso edilizio, se installati sine titulo. Il regime dell’autorizzazione paesaggistica, a sua volta, individua un tempo di “tolleranza” addirittura minore (v. d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)». E, quanto alle regole, la sentenza conclude che «è di tutta evidenza l’impossibilità per la fonte regolamentare di derogare ai principi generali in materia urbanistico-edilizia e ambientale, avallando installazioni sostanzialmente permanenti, sol perché rispondenti alle indicazioni tipologiche proposte, ovvero per lo più imposte. La dizione, pertanto, di temporaneità e di asservimento alle esigenze stagionali resta quella declinata dal legislatore nazionale nel ricordato art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, pur con i difetti di coordinamento tra T.u.e. dell’edilizia, nella versione più volte novellata, e d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, concernente, come già detto, sia i casi di esonero dall’autorizzazione paesaggistica che quelli per i quali la procedura semplificata è semplificata (v. al riguardo Cons. Stato, sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489)», anche se lo stesso legislatore statale «nel riproporre disposizioni volte a legittimare forme di controllo qualitativo sulle attività commerciali e sull’uso del suolo pubblico, non sempre ha utilizzato la medesima formula, sicché il potere di iniziativa sembra talvolta attribuito ai Comuni in esclusiva (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004); talaltra (anche) agli uffici periferici del Ministero, con coinvolgimento nell’intesa della Regione (art. 52, comma 1-ter del medesimo Codice dei beni culturali) ovvero delle associazioni di categoria (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 222/2016)»; concludendo per l’accoglimento del’appello.
In sostanza, quindi, secondo il CDS, un regolamento comunale COSAP sulla occupazione di suolo pubblico, quale quello in esame, non può mai derogare alle esigenze di temporaneità relative alla installazione di dehors e, pertanto, non può avallare installazioni sostanzialmente permanenti, sol perché rispondenti alle indicazioni tipologiche proposte, come sembra avvenire con il regolamento in esame.
Peraltro, vale la pena di ricordare che sempre il CDS, e sempre di recente, chiamato a giudicare della legittimità di un regolamento comunale (di Bari) che aveva, tra l’altro, suddiviso il territorio comunale in zone, assegnando a ciascuna una tipologia di dehors ammissibile, ha evidenziato che «se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, al detto ente compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della c.d. “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina”», precisando tuttavia contestualmente che tale regolamento «non ha la finalità di disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo di occupazione di suolo pubblico e della relativa tassa, ma quella di assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico con dehors in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici», lasciando intatte le disposizioni legislative di settore (quali, nel caso di specie, quelle relative alla validità e permanenza delle concessioni demaniali). Trattasi, cioè di regolamentazione che «è di competenza dell’amministrazione e che non lede alcun legittimo affidamento, atteso che si tratta di titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l’esercizio dell’attività economica privata con la tutela dei valori della c.d. “sicurezza urbana”».
4. La situazione attuale. Conclusioni
Attualmente il nuovo regolamento non è operante in quanto nella realtà resterà congelato fino al 31 dicembre 2025, termine dell’ultima proroga concessa dalla legge per le normative Covid.
Nello stesso tempo, peraltro, il governo, dal canto suo, ha annunziato una apposita iniziativa legislativa, sempre sui dehors. Si rischia, quindi, che il quadro normativo, già abbastanza confuso, lo diventi ancor più e bisognerà, quindi, anche verificare se il nuovo regolamento romano è in linea rispetto alle indicazioni che verranno dalla prossima legge o se bisognerà ricominciare tutto da capo.
Intanto, a Roma, attualmente marciapiedi, strade e strisce blu continuano ad essere pesantemente occupati da tavolini e sedie; anzi, qualcuno si è ulteriormente allargato specie nelle zone più frequentate dai turisti, senza molti riguardi per le bellezze dei luoghi e limitando la libera circolazione dei pedoni. Ci sono marciapiedi stretti, oggi quasi totalmente occupati da sedie, poltrone e tavolini da entrambi i lati, di modo che i pedoni (specie se sono mamme con passeggini) possono passare a fatica, sfiorando gli avventori seduti. Tanto più che molto spesso sui marciapiedi, costellati da escrementi di animali, stazionano moto, bici e monopattini e si affacciano cassonetti stracolmi attorniati da cumuli di rifiuti abbandonati per terra. Per non parlare della fascia blu: ci sono tavolini che, su queste aree destinate al parcheggio, si trovano a pochi centimetri dallo smog del traffico cittadino e senza alcuna visuale a causa delle tante auto scacciate dalla fascia blu e parcheggiate in seconda e terza fila, sulle strisce pedonali e ad ogni angolo di strada.
Più in particolare, attualmente a Roma 112.122 metri quadrati sono occupati dai tavolini, più 519 per cento rispetto al 2020. L’assedio su strade e marciapiedi grava in particolare sul I Municipio dove si contano 5 mila occupazioni di suolo pubblico, aumentate di 3 mila unità rispetto a quelle autorizzate prima del Covid
Adesso, con il nuovo regolamento, se e quando verrà applicato, qualcosa dovrebbe cambiare in meno peggio, specie per la parte storica e sempre che si emanino gli atti esecutivi e si facciano adeguati controlli. Staremo a vedere ma, comunque vadano le cose, a Roma, con tutti i problemi di traffico e di parcheggio, con l’affollamento delle zone centrali destinato ad aggravarsi con il Giubileo, ogni occupazione di suolo pubblico va limitata al massimo altrimenti si rischia, per dirla con il Consiglio di Stato, un peggioramento e non un miglioramento della qualità della vita dei romani.
In ogni caso, resta il fatto che delle strutture che, per legge, dovevano essere temporanee e limitate all’emergenza (massimo 180 giorni) diventano, invece, sostanzialmente permanenti. E, di certo, l’approvazione del regolamento e della prossima legge sarà un incentivo, e non un deterrente per l’installazione di dehors. Lo teme, senza mezzi termini, la Rete di associazioni per una città vivibile secondo cui «con questo nuovo regolamento, lo spazio pubblico sarà sempre più la sede di una
[1] Dehors (sempre con la esse finale) non è un'invenzione giornalistica, ma una derivazione del termine dal francese attraverso il piemontese di fine ottocento, che ne ha specializzato il significato a "esterno di un bar o ristorante". Per maggiori dettagli si veda www.accademiadellacrusca.it/it/consulenza/dehors-dalla-francia-allitalia-passando-per-torino/22202
[2] Cass. pen., sez. 3, 28 apr-26 mag. 2016, n. 21988, Brioschi in www.lexambiente.it, 31 maggio 2016. Nel caso di specie la S.C. ha escluso la qualificazione di dehors ad una struttura, installata a Roma senza alcun permesso su suolo pubblico (destinato alla sosta) costituita, oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una chiusura laterale mediante pannellatura modulare e da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, precisando che, in tal caso si trattava di «una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione», che necessitava di permesso a costruire.
[3] Giurisprudenza consolidata. Cfr anche, tra le tante Cass. pen., sez. 3, 11 luglio 2018-8 gennaio 2019, n. 400, Pandolfi in www.lexambiente.it, 29 gennaio 2019 secondo cui «Va ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma 1, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243; Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini, Rv. 234325; Sez. 3, n. 13705 del 21/02/2006, Mulas, Rv. 233926; Sez. 3, n. 14044 del 22/03/2005, Bentivoglio, Rv. 231522; Sez. 3, n. 37992 del 03/06/2004, Mandò, Rv. 229601; Sez. 3, n. 24898 del 04/04/2003, Nagni, Rv. 225380)». Cfr. anche Cass. pen., sez. 3, 13 aprile- 31 luglio 2023, n. 33408, Novelli, in www.lexambiente.it.
[4] Cfr per tutti CDS n. 1489 del 13 febbraio 2023 in www.lexambiente.it, 22 febbraio 2023 da cui sono tratte le citazioni testuali che seguono.
[5] Cfr. anche Cass. pen., sez. 3, 12 sett.-28 ott. 2024, n.39596, Rallo, in www.lexambiente.it, 8 novembre 2024, secondo cui, a proposito di “pergotende”, «la struttura con cui si crea ex novo uno spazio chiuso stabilmente asservito ad un’attività commerciale preesistente ed al fine di soddisfare le esigenze non temporanee dell’impresa, non può definirsi “pergotenda”, non essendo la struttura funzionale (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini. Non si tratta, nel caso di specie, di un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, bensì di un elemento che ha creato un nuovo spazio chiuso, che ha trasformato in modo permanente un suolo inedificato, inglobandone l’area e lo spazio libero sovrastante a servizio degli interessi commerciali degli interessati».
[6] CDS, n. 1489 del 13 febbraio 2023, cit.
[7] RAMACCI, Volume in corso di pubblicazione. Si ringrazia l’Autore.
[8] CDS n. 1489 del 2023 cit. ove si aggiunge che «in particolare, alla voce “A.16” dell’allegato A (che ne contempla 31), tra gli interventi “liberi” figura l’occupazione temporanea anche di suolo pubblico o di uso pubblico «mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare». L’art. 146, quindi, trova applicazione ogniqualvolta l’installazione travalichi, per durata ovvero, alternativamente o cumulativamente, consistenza, i confini declinati dal d.P.R. n. 31 del 2017».
[9] CDS, sez. 2, n. 6666 del 23 luglio 2024 in www.lexambiente.it, 4 settembre 2024.
[10] Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (o.s.p.) e del canone (cosap), comprensivo delle norme attuative del p.g.t.u. (6 marzo 2025).
[11] CDS, sez. 2, n. 6666 del 23 luglio 2024 in www.lexambiente.it , 4 settembre 2024.