Articoli di Roberto Riverso
Integralista sì ma della Costituzione. La recensione al libro di Giovanni Cannella, Un magistrato integralista, Ed. Etabeta 2023. Il volume sarà presentato a Roma l’11 ottobre 2024, ore 15, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese.
Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa
Nel quadro della tanto attesa riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021 (come modificato dal correttivo d.lgs. 163/22), che intende superare le attuali discriminazioni e le clamorose carenze di tutela, e la cui entrata in vigore è prevista per l’1.7.2023, il presente saggio analizza la recente giurisprudenza della Cassazione, le 37 sentenze emesse tra il 2021-2022 in materia di contributi previdenziali per i lavoratori sportivi dilettantistici, mettendone in evidenza criticità logiche e sul piano del principio di legalità.
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Recenti pronunce di legittimità rimettono in discussione gli approdi interpretativi maturati negli anni a proposito dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio occorso “in occasione di lavoro”, nozione nella quale si facevano rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore. Tanto la pausa di lavoro, quanto il passaggio al collega, rappresentano situazioni giustificate, ragionevoli e correlate al lavoro, in quanto rispondenti, comunque le si valuti, ad un interesse tanto del lavoratore quanto dello stesso datore di lavoro.
Sostenere - come fa la sentenza della Cassazione n.5820/2021 - che la denuncia del lavoratore e dei suoi eredi, con effetto di raddoppio del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, da 5 a 10 anni, siccome testualmente previsto nel comma 9, dell’art.3 della legge 335/1995, “a decorrere dall’1.1.1996”, non si riferisca ai medesimi contributi, ma a quelli precedenti all’entrata in vigore della legge (il 17 agosto 1995), implica un ragionamento tortuoso e difficile da accettare; tradisce il significato letterale e la struttura sintattica della norma; annichilisce il valore sistematico che la disciplina della prescrizione dei contributi è destinata ad assolvere nell’ordinamento, anche (e prioritariamente) nei confronti del lavoratore che, dalla sua maturazione, subisce la perdita della tutela costituzionale imprescrittibile.
Le norme dettate in materia di obbligo vaccinale dall’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, rappresentano l’intervento politico, da molti auspicato, che scioglie il dilemma, dibattuto lungamente in questi mesi in ambito giuslavoristico, a proposito dell’impatto della profilassi vaccinale all’interno del settore sanitario socio assistenziale. In questa sede, si analizzeranno l’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo e il rilievo sistematico che l’intervento del d.l. assume rispetto al TU n. 81/2008.
Tra i molti profili critici che riguardano la campagna vaccinale in corso contro l’epidemia da Sars-CoV-2, si affaccia alle cronache quello che concerne la reazione del datore di lavoro contro il dipendente che rifiuta di vaccinarsi, costituendo in tal modo un potenziale fattore di contagio nei confronti di terzi.
Il tema dei vaccini presenta profili particolarmente problematici nell’ambito del rapporto di lavoro. Rispetto alla soluzione drastica del licenziamento come reazione al rifiuto del lavoratore di vaccinarsi, la sospensione del rapporto nell’ambito della sorveglianza sanitaria, strategicamente orientata alla conservazione del rapporto, all’allontanamento dal rischio e ad una più appropriata logica promozionale, può rappresentare la soluzione più congrua e razionale.
nella giusta ottica
di omissioni