La questione della regolamentazione del lavoro negli appalti (qui sotto il profilo della tutela del credito di lavoro) è di grande attualità, perché dimostra in modo plastico, come spesso e volentieri la precarietà con cui è stata avvolta la condizione dei lavoratori, in modo particolare nel nostro Paese, non deriva da situazioni oggettive necessitate ed invalicabili (la globalizzazione, la competitività, ecc.) come troppo spesso meccanicamente si sostiene.
Ma da opinabilissime scelte politiche. E dai rapporti di forza (e culturali) che le sorreggono.
Infatti la tutela dei crediti da lavoro dei dipendenti di un appaltatore è andata peggiorando e scemando nel corso degli anni, a partire dal 2003. Man mano che è andato aumentando il loro impiego all’interno di processi produttivi frammentati che prevedono il ricorso sempre più massiccio a catene di appalti e subappalti.
L’art.29 del d.lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) ha abrogato la più corposa garanzia della parità di trattamento e della solidarietà del committente in vigore fin dal 1960 per gli appalti interni; ed aveva previsto in suo luogo una blanda garanzia di solidarietà del committente per i soli appalti di servizi (e non di opere), non estensibile neppure ai casi di appalti connessi ad un trasferimento di ramo d’azienda.
La normativa è stata poi assoggettata a plurime modifiche (se ne contano almeno sei) fino ad oggi.
L’assetto che ne risulta delinea un regime processuale speciale e spiccatamente derogatorio rispetto ai principi generali, un regime che essendo sbilanciato a favore del committente incide profondamente sull’effettività della stessa tutela pur delineata sulla carta; col rischio di vanificare del tutto la garanzia della retribuzione affermata nell’art.36 della Costituzione come fondamentale presupposto di salvaguardia della dignità della persone. Insomma, nell’assicurare un giusto equilibrio tra il diritto del lavoratore a non subire effetti pregiudizievoli dalla scissione del processo produttivo (ovvero dalla separazione della combinazione datore di lavoro-beneficiario finale della sua prestazione) e l’interesse dell’impresa committente a non essere frenata nella spinta al decentramento e ad investire in intermediazione di manodopera; l’ordinamento sembra aver preferito, ancora una volta, la convenienza di tipo economico legata a quest’ultimo interesse.
Con effetti di scadimento complessivo del lavoro e di deresponsabilizzazione nella selezione di controparti contrattuali serie, che offrano cioè garanzie di un’attenta e responsabile gestione dei rapporti di lavoro anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro (essendo l’affidabilità del datore di lavoro la prima vera tutela preventiva per la salute di un lavoratore impiegato in un appalto ).
Dunque, anzitutto in conseguenza dell’abolizione della parità di trattamento, la responsabilità del committente è stata ristretta ai soli crediti aventi natura retributiva e non investe quelli aventi natura risarcitoria; e tanto meno le tutele a carattere normativo che attengano cioè alle condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro nella sua azienda (inquadramenti, ferie, permessi, diritti sindacali, orari, ecc. ).
Talchè succede spesso che lavoratori che operano fianco a fianco condividendo lo stesso rischio abbiano condizioni retributive e normative molto differenti. Per agevolare il committente di un appalto, l’azione del lavoratore risulta ancora scandita non già dai termini di prescrizione soggetti ad interruzione (come quelli previsti in generale nel codice civile), ma da un breve termine di decadenza (prima di un anno ed ora biennale) decorrente dalla fine dell’appalto. Termine che diviene di soli 60 giorni se l’azione del lavoratore fosse intesa a far emergere l’illiceità dell’appalto.
Sul piano processuale, inoltre, sempre in funzione di alleggerimento della posizione del committente, è stato imposto al lavoratore dalla l. Fornero n. 92/2012 l’obbligo di agire in giudizio contemporaneamente nei confronti del datore di lavoro e del committente (c.d. litisconsorzio necessario).
Un obbligo che devia marcatamente dai secolari principi in materia di obbligazioni solidali, negando – in tutto l’ordinamento solo per il lavoratore – la ragione d’essere stessa della stessa solidarietà, l’ubi consistam della quale risiede nella facoltà accordata al creditore di agire in via autonoma nei confronti del creditore di sua preferenza.
La previsione rischia così di complicare l’effettività della tutela stabilita per il credito del lavoratore, costretto a convenire in giudizio insieme col committente un appaltatore o un sub appaltatore che il più delle volte, non è minimamente solvibile (e che spesso rimane contumace nel giudizio), tant’è che non è riuscito a corrispondergli nemmeno le retribuzioni.
Succede di frequente in tale genere di cause che in corso di giudizio intervenga il fallimento del datore convenuto, sicchè il giudice del lavoro adito dovrebbe interrompere il giudizio per poi riprendere l’excursus processuale in seguito alla sua riassunzione.
Qui si suggerisce però la più corretta e funzionale interpretazione della separazione della domande svolta nei confronti del committente rispetto a quella svolta nei confronti del datore da devolvere al tribunale fallimentare; come avverrebbe in una normale vicenda di solidarietà tra condebitori, in cui le domande rimangono sempre scindibili.
Non c’è necessità che al giudizio nei confronti del committente partecipi quindi il curatore: e ciò sia perché da una parte il giudice fallimentare non potrebbe mai conoscere della domanda nei confronti del committente in bonis. Mentre dall’altra, il datore fallito non potrebbe più stare nel giudizio di lavoro neanche a mezzo del curatore (ché non può stare in due giudizi davanti a due giudici diversi sulla medesima questione). Se mai il lavoratore riuscirà ad ottenere una condanna di pagamento del committente di un appalto, egli non potrà però escuterlo, agendo esecutivamente nei suoi confronti.
Perché il committente potrà sempre paralizzare questo diritto eccependo, già in sede di cognizione, il c.d. beneficium excussionis ovvero l’obbligo di agire preventivamente in via esecutiva nei confronti del datore insolvente, ed il più delle volte fallito. L’azione esecutiva nei confronti del committente potrà essere iniziata solo dopo e nei limiti dell’infruttuosa esecuzione dell’appaltatore.
Se poi si pensa che la tutela prevista dalla legge è stata pure resa derogabile ed ulteriormente limitabile dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, si deve convenire che la tutela del lavoratore impiegato in un appalto appare quindi oltremodo defatigante ed irta di ostacoli, ai limiti dell’irrazionalità (ex art. 3, 1 e 2 commi Cost.) e del paradosso. Si pensi a tale proposito che alla fine, in conseguenza di tutti i limiti introdotti nell’ordinamento, il lavoratore impiegato in un appalto illecito (privo dei requisiti di legge) potrebbe essere tutelato meglio di un lavoratore che lavora nell’appalto lecito. Infatti non solo il primo potrà agire in giudizio senza molti degli ostacoli prima indicati, ma soltanto lui potrà ambire a tutti i trattamenti applicati dal suo vero utilizzatore (anche se committente in un appalto) ed estendere la responsabilità del committente in relazione a profili o a disparità di trattamento che emergano nell’ambito del medesimo contesto organizzativo, anche in relazione alla contrattazione collettiva applicata dal committente.