Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
Il contributo sviluppa la nota questione dei profili discriminatori del licenziamento intimato per superamento del "comporto", fornisce una lettura complessiva delle sette pronunce espresse finora dalla Corte di Cassazione, ponendole a confronto con le tesi proposte in dottrina, concludendo, poi, con considerazioni, anche de iure condendo, in chiave applicativa.
La Corte di giustizia stigmatizza la Romania
Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa
Il processo del lavoro, nella struttura voluta dal legislatore del 1973, era un processo pensato per regolare un conflitto tra parti diseguali, costruito, come era costruita la disciplina del rapporto di lavoro in quegli stessi anni, intorno all’attribuzione di giuridica rilevanza a tale disuguaglianza sostanziale. In quel modello di processo il giudice era un attore centrale, il cui potere ufficioso serviva a superare la disparità delle parti nell’accesso alla prova e insieme a controbilanciare il regime di forti preclusioni, in vista del raggiungimento rapido di una decisione di merito il più possibile conforme alla verità materiale dei fatti. Quel modello è stato attraversato da una profonda trasformazione, culturale, più che normativa, che ha accompagnato le modifiche legislative che hanno interessato la regolamentazione sostanziale del rapporto di lavoro. L’esito è stato nel senso, non del superamento, ma della rimozione dall’orizzonte regolativo del rapporto e culturale degli operatori del diritto della disuguaglianza sostanziale delle parti, che tuttavia nel frattempo non è affatto diminuita. Ne è seguito un mutamento, nelle prassi processuali, anche del ruolo del giudice, sempre meno disposto a fare uso dei propri poteri ufficiosi. Solo in tempi recentissimi la giurisprudenza ordinaria e costituzionale ha riportato il crudo fatto della disuguaglianza sostanziale al centro dell’argomentazione giudiziale.
Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Questione Giustizia pubblica, aggiornata al 2023, un'ampia raccolta di giurisprudenza di legittimità dedicata ai profili processuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale
Proprium dello speciale rito del lavoro, ormai diffusa anche nel processo civile ordinario, la conciliazione nel processo è ancorata alla prospettiva per cui scopo del processo non è la sentenza, ma la migliore composizione della lite e del conflitto. Momento autonomo della professionalità sia del giudice che dei difensori, vera e propria sfida, culturale e organizzativa, nei contesti giudiziari più gravati, molto più di un mero strumento deflattivo, riporta il processo al ruolo centrale dell’udienza e del rapporto del giudice con i difensori e le parti.
Non solo l’8 marzo. L’impegno di Questione Giustizia sulle tematiche di genere non si limita alle ricorrenze, ma accompagna l’elaborazione della Rivista con costanza e, potremmo dire, ostinazione. Perché non è la riflessione di una sola giornata che può bastare per colmare quel vuoto culturale prima che politico, che separa ancora la nostra società dal traguardo di una parità che sappia esaltare tutte le potenzialità che il genere femminile deve ancora riuscire ad esprimere. Al “diritto femminile” Questione Giustizia ha dedicato l’ultimo numero della Trimestrale https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-diritto-femminile