Magistratura democratica
Magistratura e società

Per una Europa Umana. Gli scritti in onore di Paulo Pinto de Albuquerque

di Riccardo De Vito
giudice del Tribunale di Nuoro

I primi di gennaio 2021 è uscito, per Pacini Giuridica, nella collana Quaderni de L’Altro diritto, il volume Europa Umana. Scritti in onore di Paulo Pinto Pinto de Albuquerque, a cura di Davide Galliani ed Emilio Santoro. Il 31 marzo 2021, alle 15.30 –  in allegato trovate la locandina – ne discuteremo insieme agli autori e con Paulo.

Con più di una punta di orgoglio, anticipiamo su Questione Giustizia i due saggi introduttivi di Davide Galliani ed Emilio Santoro a Europa Umana. Scritti in onore di Paolo Pinto de Albuquerque (Pacini Giuridica, 2020), giudice della Corte di Strasburgo col nome che sembra uscito da un romanzo di Dumas e la passione per i diritti di chi, dentro e fuori l’Europa, vive ai margini del perimetro sociale.

Non è semplice riassumere la persona: giudice ammirato dentro e fuori la Corte, ma conosciuto soprattutto per la forza, la puntualità epistemologica e il coraggio delle sue opinioni dissenzienti e concorrenti (le cose non sono in contraddizione); magistrato, ma con l’impronta che gli ha lasciato sulle spalle la toga di avvocato; accademico, ma con il vizio di ricordare per nome i suoi allievi e non i suoi titoli. 

In Portogallo, da giovane, ha visto in faccia gli effetti della dittatura di Salazar, l’annientamento delle soggettività non allineate al regime. Paulo, come intellettuale e giudice dedito alla causa della democrazia, è a tutti gli effetti figlio di un altro 25 aprile, altrettanto importante, quello portoghese del 1974, con la rivoluzione dei garofani che pone fine alla dittatura.

Tante esperienze differenti costruiscono la ricchezza di una persona e forse era destino che chi ha attraversato tanti punti di vista andasse a svolgere il lavoro di giudice all’interno di una Corte che, volendo affidarsi a una metafora ecologica, si confronta con l’enorme “biodiversità” degli ordinamenti di quarantasette Paesi.

La vastità dello spettro giuridico che questo giudice ha attraversato è testimoniata dalla quantità ed eterogeneità dei contributi scritti e raccolti in suo onore. Il volume è un magnifico caleidoscopio in cui ciascun lettore potrà scegliere se affrontare gli argomenti più distanti dai propri interessi o provare la rassicurazione di cimentarsi con i propri cavalli di battaglia.

I due saggi introduttivi che pubblichiamo, tuttavia, oltre ad incaricarsi di svolgere il ruolo di guida alla lettura dell’opera, assumono un’importanza strategica per almeno tre motivi, strettamente correlati a un titolo di non minor pregio: Europa Umana. Provo a sintetizzarli.

Il primo profilo riguarda il valore autentico che, in tempi di sovranismi e nazionalismi di ritorno, assumono la Convenzione e il lavorìo interpretativo della Corte. 

Lo centra con nettezza Emilio Santoro: «Le pronunce della Corte evidenziano che la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha aperto una crepa nella triade diritti-nazione-Stato, perno indiscusso della cittadinanza moderna e quindi del criterio di attribuzione dei diritti agli individui». Per agire davanti alla Corte e attivare la tutela dei diritti sanciti nella Convenzione, infatti, non è necessaria una specifica cittadinanza. Ovunque avvenga la violazione dei diritti fondamentali e qualsiasi persona ne sia la vittima, ci sarà sempre un giudice a Strasburgo, alla sola condizione che la lesione derivi dalla condotta o dall’omissione di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione. La cittadinanza, indipendentemente da come sia acquisita, non agisce più da filtro, non oscura e diminuisce la persona. 

Europa Umana, appunto, e va sempre ricordato, anche quando come giuristi appariamo impelagati in discussioni su procedure, protocolli, ratifiche. Dietro tematiche scottanti, come ad esempio la mancata ratifica da parte dell’Italia del Protocollo n. 16 – che consente alle "alte giurisdizioni" nazionali di richiedere alla Corte EDU pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione –, si nasconde sempre la medesima questione: estendere l’attribuzione dei diritti fondamentali a tutte le persone. 

La seconda ragione di importanza dei contributi trae spunto dalla peculiarità del lavoro di Paulo Pinto, ossia dal suo impegno nell’utilizzare «al massimo le potenzialità offerte dalle opinioni separate, concorrenti e dissenzienti». Ne aveva parlato lui stesso su uno speciale di questa Rivista, nel quale sottolineava che «la possibilità di esprimere opinioni separate, dissenzienti o concorrenti che siano, e di renderle pubbliche appare uno strumento inestimabile di trasparenza della Corte di Strasburgo, nonché di sviluppo della sua giurisprudenza»[1]

Ecco, credo che i tempi siano ormai maturi per tenere alto, anche nelle istituzioni, il dibattito sull’opportunità di introdurre alle nostre latitudini, almeno nella Corte costituzionale, le dissenting o concurring opinions. La realtà, infatti, corre veloce – lo dimostra la vicenda relativa alla pubblicità che ha avuto il dissenso di un giudice costituzionale in ordine a una recente pronuncia in tema di prescrizione – e la storia istituzionale è ferma a disegni di legge costituzionale nella commissione bicamerale del 1997 (sempre si ritenga non basti l’auto-normazione della Consulta). Nella prefazione alla traduzione italiana delle opinioni concorrenti e dissenzienti di Paulo Pinto di Albuquerque, Paola Bilancia citava Bismarck, il quale andava ripetendo che «meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte» e, subito dopo, chiariva che per la Corte EDU era vero l’esatto opposto[2]

L’esatto opposto è vero in genere e questo tema, ossia la rottura del formalismo e di un modo burocratico di immaginare la giurisdizione, ci conduce al terzo incentivo alla lettura dei brani che proponiamo. Si tratta di un profilo che ha ad oggetto la dimensione storica nel quale è per forza di cose immerso il giudizio come operazione intellettuale. Sentiamo Davide Galliani: «Ogni giudice è prima di tutto una persona, e nel suo essere giudice impiega il suo essere persona». Il suo essere persona, si potrebbe aggiungere, inserita in un determinato contesto valoriale, sociale, politico.  È impensabile che il giudice muova solo da se stesso, che non abbia orizzonti da inseguire come singolo o come parte di un collettivo. Lo stesso Paulo, ad esempio, è stato vice-presidente della sezione portoghese di Amnesty International. 

E allora? Come fare in modo che questo essere nella storia e nel tempo non incida sulla indipendenza, sull’equidistanza dagli interessi in causa, sulla terzietà? Un rimedio c’è, ed è migliore delle tante formule legali di volta in volta immaginate per fare risaltare l’apparenza di imparzialità, concetto equivoco e pericoloso.

Ancora una volta, prestiamo attenzione a quello che Davide Galliani ci racconta di Paulo: «Sarebbe stata la motivazione della sentenza la sua arma più importante, nella quale riversare equilibrio, ragionevolezza, persuasione, ma anche puntiglio, precisione, dedizione. D’altro canto, un giudice democratico è quel giudice che utilizza al meglio ciò che la democrazia fa entrare nel processo, appunto la motivazione delle sentenze». 

Per l’indice del volume: qui

 
[1] Paulo Pinto de Albuquerque, Daniela Cardamone, Efficacia della dissenting opinion, in La Corte di Strasburgo, Gli speciali di Questione Giustizia, aprile 2016, p. 155.

[2] Paulo Pinto de Albuquerque, I Diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015), Torino, 2016, p. XIII.

17/02/2021
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Recensione a "Europa Umana. Scritti in onore di Paulo Pinto de Albuquerque"

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02/10/2021
Per una Europa Umana. Gli scritti in onore di Paulo Pinto de Albuquerque

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