L'ordinanza della Corte d’Appello di Palermo, qui allegata, ha rimesso alla Consulta la questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il genitore “sociale” ex partner del genitore biologico.
La vicenda processuale ha preso le mosse dalla richiesta di una co-mamma che, a seguito della frattura del rapporto di convivenza con la partner dello stesso sesso, ha chiesto al TO di Palermo di mantenere rapporti con i figli della compagna nati nell’ambito di un progetto genitoriale che aveva coinvolto le due donne.
Nel procedimento di primo grado era intervenuto il PM e all’esito di una CTU che aveva rilevato l’esistenza di un legame affettivo tra i minori e la co-mamma, genitore sociale, il Collegio palermitano pur negando la legittimazione attiva della madre sociale, in accoglimento della richieste del PM aveva riconosciuto il diritto della richiedente di mantenere rapporti con i minori.
Per chi fosse interessato la Decisione è reperibile sul sito art. 29 (http://www.articolo29.it/genitori-2/coppie-omosessuali-con-figlimerito) dal quale riporto la massima (“La comadre o madre sociale non ha legittimazione attiva in un procedimento ex art. 337 ter c.c in quanto la stessa è limitata ai genitori biologici o adottivi; il diritto del minore a conservare un rapporto stabile e significativo con la medesima non può essere fatto valere da costei, ma soltanto dal Pubblico Ministero il quale intervenuto in giudizio può fare propria la domanda svolta dalla medesima; in presenza di un rapporto stabile e significativo di natura genitoriale fra il minore ed il genitore sociale, pur in mancanza di un legame biologico, debbono disporsi provvedimenti volti a garantire il superiore interesse dei minori a mantenere tale legame di natura familiare; non si tratta di riconoscere un diritto ex novo in capo ai minori ma di garantire tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all’interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la madre sociale, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario.”)
Il provvedimento, impugnato dalla madre biologica dinanzi alla CDA di Palermo, ha indotto i giudici di secondo grado a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c., ritenuto potenzialmente in contrasto con gli artt. 2,3,30,31 e 117 della Costituzione nella parte in cui non considera l’interesse del minore a mantenere rapporti con un adulto di riferimento, rapporti consolidatisi nell’ambito di unione di fatto tra le due partner.
La presenza nella norma sospettata di incostituzionalità del termine “genitore” di ostacolo al riconoscimento dei rapporti di fatto che il minore possa aver instaurato con il convivente del genitore biologico che abbia assunto, in fatto un ruolo genitoriale, instaurando legami con i minori, si presenterebbe in contrasto con i parametri costituzionali richiamati come interpretati alla luce delle numerose sentenza della CEDU che hanno riconosciuto espressa tutela a tali rapporti.
Ancora una volta l’inerzia del legislatore impone di coinvolgere la Consulta nell’interpretazione di norme codicistiche, dando luogo ad applicazioni delle norme a geometria variabile .
Ancora una volta due diverse posizioni: un collegio, quello di primo grado, che ha ritenuto possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma e altro collegio, di secondo grado, che ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione.
Divergenti opzioni ermeneutiche sempre più frequenti nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali (come è accaduto in materia di procreazione medicalmente assistita). Sperando che il legislatore intervenga prima della Corte, attendiamo.