Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica (est. Vignale), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cp nella parte in cui esclude la prevalenza dell'attenuante speciale prevista nel caso di ricettazione di particolare tenuità rispetto alla recidiva specifica e reiterata.
Nel caso di specie, un cittadino straniero era stato sorpreso mentre deteneva per la vendita capi di abbigliamento con marchi contraffatti e dunque mandato a giudizio per i reati ex artt. 474 e 648 cp (appunto perchè deteneva beni i cui marchi erano stati previamente contraffatti).
Il numero di capi detenuti e la pessima qualità della contraffazione hanno indotto il giudice a qualificare la ricettazione come "tenue".
Tuttavia, le precedenti condanne impongono il giudizio di prevalenza ed equivalenza della recidiva con determinazione di una pena, anche se nel minimo edittale, sproporzionata rispetto all'effettiva gravità del fatto.
Il ragionamento del giudice genovese è evidentemente debitore della sentenza n. 201 del 5.11.2012, con la quale la Corte Costituzionale ha già dichiarata illegittima la norma “nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.”.
La Corte aveva ricordato che deroghe al giudizio di bilanciamento tra circostanze “sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore” senza però “giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale”.
Qualunque sia l'esito dell'incidente di legittimità costituzionale, piace sottolineare la necessità di tenere conto del principio di offensività non solo in tema di configurabilità del reato, ma anche di determinazione della pena.