Il Tribunale di Novara attuando l’obbligo, spesso negletto, di motivare su tutti gli elementi costitutivi del reato ed in particolare sul dolo, affronta le conseguenze della crisi economica sulla configurabilità dei reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 74-2000.
Per l’opinione maggioritaria, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo.
Superando la facile tentazione del “dolo in re ipsa”, il Tribunale ha individuato numerosi elementi di fatto che militano per l’esclusione del dolo, pure a fronte della palese violazione di legge ossia del mancato versamento delle ritenute: la crisi di liquidità dovuta all’eccessivo costo del lavoro, il generale contesto recessivo, l’attivarsi per il pagamento rateizzato delle somme non versate, addirittura utilizzando risorse private non attingibili per la nota separazione fra responsabilità della società di capitali e responsabilità del singolo socio od amministratore .
In presenza di questi fattori non è rimproverabile l’imprenditore che non versi le ritenute, appunto perché ha fatto tutto quanto poteva essere da lui preteso e l’inadempimento è ascrivibile a fattori esterni da lui non controllabili.
L’argomento appare di significativa attualità se si pone attenzione al tema delle difficoltà delle imprese ad ottenere il tempestivo adempimento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, nella motivazione vengono citate alcune decisione recentissime del GIP presso il Tribunale di Milano che ha escluso la colpevolezza dell’imprenditore, accusato del mancato versamento delle ritenute, il quale sia creditore insoddisfatto e da lungo tempo degli enti pubblici.
Lo stesso ragionamento potrebbe servire per dare rilievo alle concrete condizioni socioeconomiche dell'obbligato, nel caso di quelle imputazioni, come ad esempio la violazione degli obblighi di assistenza familiare, sub specie del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, in cui l'acritico recepimento del dato letterale, a volte, induce a fare coincidere il dato civilistico dell'inadempimento con quello penalistico del reato.
Anche in tali fattispecie andrebbe dato il giusto rilievo, se adeguatamente allegato, all'inadempimento incolpevole perchè imposto dal contesto economico ed occupazionale globale. Invero, lungi da giustificare il disinteresse verso le esigenze alimentari dei figli o del coniuge, uno scrupoloso esame delle capacità finanziarie del debitore-imputato servirebbe ad escludere dall'area penalmente rilevante i casi in cui l'adempimento è inesigibile per l'incapienza dell'obbligato, sempre che ovviamente tale incapienza sia provata e non sia dovuta ad inerzia od a negligenza.