Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Giudizio abbreviato ed attenuante del risarcimento del danno

di Anna Mori
Consigliere Corte di Appello di Bologna
Entro quale termine il risarcimento del danno può valere come attenuante in caso di rito abbreviato?
Giudizio abbreviato ed attenuante del risarcimento del danno

La Corte d’Appello di Lecce  affronta il problema della tempestività della condotta risarcitoria nel giudizio abbreviato ai fini della concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cp.

In particolare l'attenuante era stata riconosciuta in primo grado, nonostante il risarcimento fosse stato effettuato nel corso dell’istruttoria del rito abbreviato, e sul punto il PM aveva proposto appello, ritenuto fondato dalla Corte leccese.

Nella motivazione, si richiama innanzitutto la ratio dell’attenuante in parola, la quale presuppone un ravvedimento spontaneo, disinteressato e non riconducibile ad un calcolo utilitaristico condizionato dall’andamento del giudizio.

In particolare, la diminuzione della pena è giustificata solo a fronte di condotte riparative adottate “a scatola chiusa”, e non in esito all’acquisizione di elementi istruttori che rendano probabile un esito processuale negativo per l’imputato.

Questa è la ragione per la quale la norma sostanziale pone una preclusione precisa, ritenendo rilevanti solo i comportamenti risarcitori posti in essere prima del giudizio.

Orbene, se quest’ultima locuzione è facilmente interpretabile con riferimento al dibattimento, atteso che in tal caso la fase del giudizio vero e proprio inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento stesso, maggiori problemi pone il caso in cui, come nella specie, si proceda con rito abbreviato, attese le particolarità di detta tipologia di procedimento.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità prevalente (ad esempio, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. n. 45629 del 13.11.2012) individua il termine ultimo nell’ordinanza ammissiva del rito adottata a norma dell’art. 438 comma 4 cpp.

Nella pronuncia in commento viene peraltro dato atto di come la Corte di Cassazione con sentenza n. 25950 del 17.6.2011 abbia invece individuato tale limite nell’inizio della discussione, attribuendo quindi rilevanza ai fini che interessano ad un risarcimento operato successivamente all’ammissione al rito, ma antecedentemente alla discussione stessa.

Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte con una recente pronuncia nella quale si rileva che, avendo l’ammissione al rito una connotazione del tutto neutra, dalla sola ordinanza ammissiva non possano sorgere elementi predittivi di un esito sfavorevole all’imputato, viceversa potenzialmente emergenti in esito alla discussione (sent. Cass. sez. 3 del 28.11.2013 in materia di pagamento del debito tributario).

Dato atto di ciò, la Corte d’Appello di Lecce opera un interessante distinguo tra l’ipotesi di giudizio abbreviato cd. secco, nel quale non viene operata alcuna integrazione del materiale istruttorio posto al vaglio del giudicante, e quella, non infrequente nella pratica, nella quale vengano, su richiesta della parte ex art. 438 comma 5 cpp ovvero d’ufficio ex art. 441 comma 5 cpp, acquisiste nuove prove.

In particolare, nella sentenza in commento la possibilità di risarcire il danno dopo l’ammissione al rito viene limitata, al più, alla prima ipotesi.

Si tratta di un’impostazione del tutto condivisibile, tenuto conto della ratio dell’attenuante come sopra richiamata.

In particolare, in caso di giudizio abbreviato puro tra l’ammissione al rito e la discussione non accade nulla di nuovo, il materiale istruttorio rimane invariato e, pertanto, non può sorgere alcun sospetto che la condotta riparativa sia furbescamente adottata dall’imputato a fronte dell’insorgere di nuovi e possibili sviluppi a sè sfavorevoli.

Diversa è invece l’ipotesi nella quale, come nel caso giudicato, tra l’ammissione al rito e la discussione vengano acquisiti ulteriori elementi.

In tal caso, infatti, il risarcimento ben potrebbe essere condizionato da questi ultimi e da una conseguente prospettiva negativa inizialmente non ravvisabile, e quindi non sarebbe più spontaneo nel senso preteso dalla norma.

A ciò deve aggiungersi che una soluzione diversa da quella prescelta porrebbe il soggetto giudicato con rito abbreviato in una condizione ingiustamente ed irrazionalmente più favorevole rispetto a quella dell’imputato giudicato in sede dibattimentale.

Infatti, al primo verrebbe conferita la possibilità, preclusa al secondo, di tenere conto degli sviluppi istruttori emersi successivamente all’ordinanza ammissiva e quindi di determinarsi ad un risarcimento interessato, in quanto condizionato da elementi ulteriori rispetto a quelli iniziali.

Una simile soluzione, peraltro, non solo non sarebbe esente da dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., ma appare stridente con gli stessi principi che governano la tipologia di giudizio in esame.

La ratio del rito premiale presuppone infatti che l’imputato accetti di essere giudicato sulla base dei dati istruttori in atti acquisiti, di talché l’introduzione successiva di nuovi elementi di valutazione rappresenta un’eccezione (tanto che, nel caso previsto dall’art. 438 comma 5 cpp, la richiesta di integrazione istruttoria è sottoposta al vaglio del giudicante).

Consentire pertanto all’imputato di fruire di un’attenuante sulla base di elementi introdotti “in corso d’opera” ed aggiuntivi rispetto al contesto probatorio sottostante all’instaurazione del rito è operazione del tutto estranea alla fisiologia del giudizio in esame.

Ed è altresì chiaro che tale soluzione è applicabile sia al caso di integrazione istruttoria alla quale la richiesta di rito viene condizionata, sia a nuove prove assunte d’ufficio dal giudice procedente a norma dell’art. 441 comma 5 cpp, atteso che la ragione della preclusione come sopra esplicitata è la medesima.

Si ritiene quindi che la soluzione adottata nella pronuncia della Corte leccese sia del tutto coerente alla ratio dell’attenuante, nonché ai principi regolatori della tipologia di giudizio in atto.

 

 

04/04/2014
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