Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Hitler, i gay e le reazioni su Instagram: una giusta richiesta di archiviazione

di Francesco Buffa
consigliere della Corte di cassazione
Per la procura si applica l’esimente della provocazione che scrimina i commenti offensivi contro una nota influencer che aveva invocato su Instagram l’intervento di Hitler a fronte di un “gay pride

Una nota influencer invoca su Instagram l’intervento di Hitler a fronte di un “gay pride” e suscita reazioni degli internauti che la diffamano postando commenti offensivi. L’influencer presenta denuncia per diffamazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Nell’interessante ed originale provvedimento in commento, la procura chiede l’archiviazione del procedimento, essenzialmente per due ragioni: la giustificazione della reazione dei diffamanti, cui si applica l’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cp (essendo i fatti compiuti in uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui); l’improduttività di eventuali indagini informatiche da svolgersi nel caso su siti esteri statunitensi, in considerazione sia dei tempi brevissimi di conservazione dei dati degli utenti, sia della maggior protezione della libertà di espressione nel sistema statunitense.

La prima ragione – che ha suscitato l’attenzione dei social e dei mass media tradizionali – è particolarmente importante, in quanto entra, in modo tanto sintentico quanto netto ed efficace, nel merito della vicenda e condivisibilmente evidenzia l’ingiustizia del fatto alla base della provocazione (nella specie, l’invocazione di un intervento repressivo di stampo nazista avverso omosessuali).

La seconda ragione ha invece portata processuale e più generale, attenendo alle difficoltà obiettive delle indagini informatiche, specie quando riguardano reati commessi avvalendosi di flussi informatici su server esteri: si sottolinea in particolare opportunamente il trade-off tra protezione della privacy (cui si ricollega la rilevante limitazione temporale della conservazione dei dati informatici) e protezione di altri beni penalmente protetti (protezione che rischia di essere vanificata dai limiti legali alla data retention) e si evidenziano le difficoltà investigative di un intero ufficio, peraltro uno dei più all’avanguardia d’Italia.

La questione ora passa alla influencer (per l’eventuale opposizione) e quindi al gip di Milano.

In giurisprudenza, in materia di diffamazione on line, utili riferimenti sono in Cassazione 27 dicembre 2000, n. 4741; Cass. Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36721 del 21/02/2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16307 del 15/03/2011 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31677 del 19/05/2015, che affrontano anche profili inerenti la giurisdizione del giudice italiano e la competenza per territorio. Sul diverso problema della tempestività della querela, si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23624 del 27/04/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38099 del 29/05/2015. Si richiamano infine le seguenti pronunce in ordine a forme elettroniche particolari di diffamazione, quali forum di discussione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10535 del 11/12/2008), condivisione “peer to peer” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41276 del 19/03/2015) ed invio di email (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 44980 del 16/10/2012).

26/11/2019
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