Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Identità di genere e permanenza del vincolo matrimoniale

di Giovanni Zaccaro
giudice Tribunale per i minorenni di Bari
Il mutamento di identità di genere non comporta automaticamente la cessazione di una relazione di convivenza, giuridicamente rilevante anche ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari
Identità di genere e permanenza del vincolo matrimoniale

Tizio, cittadino brasiliano coniugato con una cittadina italiana, si vedeva negare il permesso di soggiorno per motivi familiari perché, secondo l’autorità amministrativa, era transessuale e dunque il matrimonio sarebbe stato contratto per eludere la disciplina sul soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Ricorreva avverso il diniego ed il Tribunale di Reggio Emilia, con il provvedimento qui pubblicato, disponeva che fosse rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Per smentire le pruriginose notizie diffuse a mezzo stampa, appare necessario chiarire che il ricorrente, come spiegato nel provvedimento pubblicato, non aveva mai chiesto la rettificazione anagrafica del proprio sesso e che risultava ancora essere legato da un’effettiva relazione affettiva con la moglie.

Il giudice reggiano spiega che soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio ex lettera «g» dell’art. 3, II comma L. 1° dicembre 1979 n. 898; mancando, nel caso di specie, una domanda di parte, sarebbe arduo immaginare una sorta di divorzio ope legis, quale presupposto dello scioglimento del vincolo matrimoniale e del conseguente diniego di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Riportandosi alla fondamentale distinzione fra identità di genere (ossia il genere in cui ciascuno si identifica anche se diverso da quello reso palese dagli attributi sessuali) ed orientamento sessuale (ossia il genere verso il quale ciascuno si sente attratto), il giudice evidenzia come, nella letteratura scientifica e nella prassi, vi sono casi in cui taluno, pur identificandosi nel genere opposto, mantenga il suo orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto.

Dunque, il mutamento di identità di genere non comporta automaticamente la cessazione di una valida relazione affettiva e l'identificazione con l'altro genere non è -di per sé- prova della carenza di una relazione di convivenza, che è il presupposto del permesso, invece negato dall’autorità amministrativa.

Di particolare interesse, oltre alla serrata argomentazione, il rinvio alle motivazioni di analoghe decisioni assunte dalle corti sovrannazionali (decisione CEDU del 12 novembre 2012 sul caso H. c. Finlandia) e delle corti straniere (Corte costituzionale tedesca 10/05 del 27.5.2008 e 3295/07 del 11.1.2011 Corte costituzionale austriaca, 4/068.6.2006, Corte amministrativa di Stoccolma, causa n. 21170-10 del 14.9.2010).

14/03/2013
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