La colpevolezza, pur risultando correlata ai momenti soggettivi del dolo e alla colpa, non si riduce ad essi acquisendo, per contro, rilevanza, ai fini della sussistenza della graduazione del rimprovero anche le condizioni in cui si è formato il processo motivazionale che ha condotto il reo a tenere la condotta criminosa.
Un siffatto processo di soggettivizzazione consente di dare ampio risalto al particolare patrimonio culturale dell'autore.
In particolare, i reati culturalmente motivati sono particolarmente bisognevoli di processi interpretativi che permettano di tenere conto, soprattutto per la valutazione della colpevolezza e della punibilità, delle specificità del caso concreto e del contesto culturale di provenienza del reo.
Ragionando in tale modo, il Tribunale di Reggio Emilio, ha assolto perchè il fatto non costituisce reato un padre, cittadino albanese, accusato di violenza sessuale in danno del figlio.
Il Tribunale ha ricostruito i fatti oggetto di imputazione, invero pacifici alla luce delle prove orali e della circostanza che il padre, durante i colloqui con la moglie (oggetto di captazione ambientale), aveva ammesso di avere baciato il pene del figlio, sia pure come segno abituale di affetto paterno.
Ha poi osservato che l'usanza di baciare il pene dei figli sia diffusa in alcuni distretti rurali albanesi, quale manifestazione di augurio di prosperità.
Così ragionando ha escluso il dolo della violenza sessuale.
La sentenza è una buona occasione per affrontare il tema dei reati culturalmente motivati e dell'influenza degli orientamenti culturali e delle tradizioni sul dolo dei reati.
Prescindendo dalla sentenza pubblicata, il tema offre molti spunti di dibattito.
Non solo in materia di elemento soggettivo del reato, ma anche sul modo in cui si possa provare l'esistenza di tali orientamenti culturali e sui rapporti fra orientamenti culturali dell'imputato e valori universalmente riconosciuti e tutelati e dunque sempre intangibili.