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L’impossibile tenuità

Alla Corte costituzionale il regime speciale della resistenza a pubblico ufficiale nel cd. “decreto sicurezza bis”. La norma, introdotta in sede di conversione del dl n. 53 del 2019, prevede l’inapplicabilità della disciplina della particolare tenuità del fatto ai reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale

Con un’articolata ordinanza, attenta al richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e anche a quanto desumibile dai lavori parlamentari, il tribunale di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo, cp per contrasto con l’art. 3, comma 1, con l’art. 3 in relazione all’art. 27, comma 3, e con l’art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all’articolo 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La norma sottoposta all’esame della Corte dispone che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità – con il conseguente effetto di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cp – quando il reato di resistenza è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Insieme a questo caso la norma, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 53 del 2019, prevede l’inapplicabilità della disciplina della particolare tenuità del fatto ai reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il caso esaminato nel giudizio a quo era quello di una persona incensurata, in stato di ebbrezza, che aveva colpito, in maniera occasionale e scomposta, degli operatori di polizia, peraltro senza causare loro lesioni, in un contesto di complessiva collaborazione, mentre era in attesa di un intervento sanitario: fatto sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 337 del codice penale ma in concreto, secondo il giudice, di particolare tenuità secondo i parametri dettati dall’articolo 131 bis del codice penale.

In un sistema che limita il campo di applicazione della norma in funzione della pena edittale massima del reato (scelta ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 207 del 2017), il cd. “decreto sicurezza bis” è intervenuto a enucleare, rendendo ad essi inapplicabile l’istituto, alcuni reati commessi in danno di pubblici ufficiali.

La sindacabilià della discrezionalità del legislatore penale è un topos sul quale la Corte costituzionale si è più volte espressa: il giudice remittente richiama puntualmente la sentenza n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del dpR. n. 309 del 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione di otto anni, affermando, tra l’altro che “nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre […] evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore”; e dunque, secondo la Corte, “allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa“.

Questo intervento era stato preceduto dalla sentenza n. 233 del 2018, nella quale la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che le valutazioni discrezionali sulla misura della pena spettano al legislatore, ha precisato di poter intervenire quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e “il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze”.

Coerente con questa complessiva impostazione e con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità è la citazione come parametro (attraverso l’articolo 117, comma 1 della Costituzione) dell’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a norma del quale “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

Secondo il giudice remittente, “gli schemi concettuali utilizzati dalla Consulta per sindacare la legittimità costituzionale dei trattamenti sanzionatori, sembrano poter (e dover) essere utilmente impiegati anche per sindacare ragionevolezza e proporzionalità del perimetro delle cause di non punibilità”.

La scelta del “decreto sicurezza bis” è stata quella di ridisegnare – in senso deteriore – il perimetro di applicabilità della causa di esclusione della punibilità non in relazione alla misura edittale di pena (dunque alla gravità obiettiva del reato) né di alcuno degli articolati parametri tipizzati dall’articolo 131 bis del codice penale, ma al titolo di reato.

O piuttosto, secondo quanto risulta dai lavori parlamentari, pur nella loro scarsa espressività di scelte particolamente elaborate di politica criminale, alla qualifica soggettiva di alcune persone offese.

Con un implicito richiamo, che il giudice remittente segnala, alla “concezione sacrale dei rapporti tra pubblci ufficiali e cittadini” censurata a suo tempo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 1994 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della pena minima edittale di sei mesi di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiara è l’ordinanza nel rilevare come non sia ravvisabile, nella norma rimessa alla Corte costituzionale, “una adeguata giustificazione a tale regime di maggior rigore per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ove si considerino gli oggetti di tutela della fattispecie in considerazione (regolare funzionamento della Pa e protezione dell’incolumità e della libertà morale degli organi della Pa); altre figure di reati contro la pubblica amministrazione proteggono analoghi oggetti di tutela e, per essi, il legislatore non ha precluso la possibilità di valutare come particolarmente tenui le condotte penalmente rilevanti […]”.

Va a tale proposito rammentato che il Presidente della Repubblica aveva promulgato la legge di conversione formulando una serie di rilievi assonanti rispetto alle considerazioni sopra riportate.

Quanto poi alla “ragione di politica criminale legata più alla tutela del prestigio e dell’onore del pubblico ufficiale che ad altre ragioni” sottolineata dal giudice remittente, si deve rilevare come, sia da alcuni interventi parlamentari, sia nelle esternazioni governative che all’epoca avevano accompagnato l’iter di conversione del decreto, fosse dato intravedere l’ulteriore intento di un regime di speciale attenzione per gli apparati di polizia, espresso in diversi passaggi politici recenti.

In qualche modo un percorso opposto non solo a quello segnato dalla citata sentenza n. 341 del 1994 della Corte costituzionale ma anche al ben più risalente snodo giuridico e simbolico della reintroduzione nell’ordinamento – con il decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944 – dell’istituto della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, con la quale la speciale attenzione di matrice democratica era restituita al cittadino.

03/03/2020
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