Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

La disciplina delle spese processuali dopo la riforma del 2° comma dell'art. 92 c.p.c. va all'esame della Corte Costituzionale

Il giudice del lavoro di Torino ha rimesso alla Consulta la disciplina della spese nel processo civile introdotta nel 2014

Con l’ordinanza che si pubblica, il Giudice del lavoro di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina delle spese nel processo civile introdotta nel 2014, con il d.l. n.132, poi convertito nella l. n.164/2014.

Nell’occasione, con la modifica del 2° comma dell’art. 92 del codice di procedura, si è esplicitamente limitato il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, ristretto, oltre che ai casi di soccombenza reciproca, a quelli di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Un intervento ancora più rigido rispetto a quello operato nel 2009 con la legge n.69, che aveva imposto un più stringente obbligo motivazionale, riferito all’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, senza però spingersi fino a specificare in quali casi le stesse potessero ravvisarsi.

L’intento deflattivo del Legislatore – dichiarato nella stessa relazione di accompagnamento al testo di Legge, a cui fa cenno il Giudice di Torino nella sua ordinanza – non basta però a dissipare i dubbi di costituzionalità che sorgono nell’applicare una disciplina di tale rigore, che vieta la compensazione in casi assolutamente equiparabili a quelli nei quali residualmente è consentita: e soprattutto, travolge ogni ragione che, a seguito dell’ovvia constatazione del naturale squilibrio tra le parti nel processo del lavoro, consiglia la compensazione delle spese in favore del lavoratore soccombente, quantomeno in alcuni casi di particolare difficoltà nel far emergere processualmente le sue ragioni.

In proposito, offriamo alla lettura anche il testo dell’intervento svolto da Anna Terzi, consigliere presso la Corte di appello di Trento, al convegno “L’accesso alla giustizia dei soggetti svantaggiati”, svoltosi a Milano lo scorso 15 dicembre.

L’aspirazione – condivisa – ad una giustizia più efficiente, non dovrebbe mai essere d’ostacolo all’affermazione di una giustizia equa.

 

03/02/2016
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