Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

La portata della rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale e del giudicato implicito

di Francesco Toschi Vespasiani
Avvocato del Foro di Firenze
Commento a Corte di Cassazione, SU, sentenze n. 26242 del 12/12/2014 e n. 26243 del 12/12/2014
La portata della rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale e del giudicato implicito

1. Le questioni affrontate.

Due recentissime sentenze delle Sezioni Unite si diffondono lungamente ed in modo estremamente approfondito, anche per i molteplici richiami giurisprudenziali e dottrinali, sulla portata del principio generale di rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto e del giudicato implicito.

I due provvedimenti rappresentano una vera e propria piccola monografia sull’argomento e si presentano articolati in un iter motivazionale addirittura suddiviso in paragrafi autonomamente titolati: la lunghezza ed il notevole grado di approfondimento rendono opportuno un esame sintetico e di prima lettura delle varie questioni affrontate.

Le Sezioni Unite, nella motivazione della sentenza n. 26242 del 12/12/2014 e n. 26243 del 12/12/2014 si focalizzano sulla questione della "individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c.d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto". In altri termini, se si possa formare il giudicato implicito sulla possibile - ma non richiesta - declaratoria di nullità nel giudizio che definisce, rigettandola, la domanda di risoluzione del contratto.

Alle Sezioni Unite veniva chiesto anche di stabilire "se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorché sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione del contratto ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento del contratto stesso".

2. La soluzione delle Sezioni Unite.

Proprio l’ampiezza del percorso motivazionale seguito dalle S.U. consiglia di invertire in queste note quello che sarebbe, di norma, l’ordinario percorso logico-espositivo e saltare direttamente a quelle che sono in estrema sintesi le conclusioni cui perviene la corte, riprendendo in questa sede proprio nella parte finale del provvedimento, in cui le stesse Sezioni Unite forniscono un quadro schematico dei risultanti cui perviene l’articolato percorso argomentativo svolto.

Rinviamo ai successivi paragrafi una panoramica di sintesi delle motivazioni, ed alla lettura diretta del provvedimento stesso per gli approfondimenti ulteriori.

I rapporti tra nullità negoziale ed impugnative contrattuali vanno così sintetizzati:

a) Il giudice deve rilevare sempre una causa di nullità negoziale e dopo averla rilevata ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione - specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale;

b) Il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento senza rilevare – né dichiarare - l'eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul)la nullità;

c) Il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

d) Il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

e) In grado di Appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità.

Ciò premesso, le S.U. hanno tracciato un vero e proprio quadro sinottico circa la rilevazione / dichiarazione di nullità e le relative conseguenze. In particolare possono distinguersi due eventualità, ossia il caso di rilevazione ex officio o di omessa rilevazione ex officio, come segue:

A – rilevazione d’ufficio della nullità (art. 183 IV comma-art. 101 II comma c.p.c.)

1) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

La parte propone domanda di accertamento della nullità del contratto (in via principale ovvero incidentale); il giudice accerta e statuisce sulla nullità del contratto. L'accertamento è idoneo al giudicato sulla nullità negoziale.

2) A seguito (e a dispetto) della rilevazione officiosa del giudice:

le parti non propongono domanda di accertamento della nullità (si tratta di una ipotesi residuale, che potrebbe ricorrere ad esempio quando l’attore, adempiente per aver versato in toto il corrispettivo in denaro di una compravendita, nonostante la rilevata nullità, insiste nella domanda di risoluzione per ottenere, oltre alla restituzione della res, anche il risarcimento dei danni; ovvero del locatore e del conduttore che abbiano entrambi interesse a che il contratto di locazione, pur indicato loro ex officio come nullo, non sia dichiarato tale, volendo entrambi limitare il giudizio alla questione del pagamento o meno di alcuni canoni, se la questione può risolversi sulla base della ragione più liquida - prescrizione, comprovato adempimento, comprovato inadempimento della controparte); le parti chiedono al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, di pronunciarsi sulla sola domanda originaria; in dispositivo, il giudice rigetta la domanda, sic et simpliciter, non potendo pronunciare la risoluzione, l'annullamento, la rescissione di un contratto nullo; in motivazione, il giudice dichiara di aver fondato il rigetto sulla rilevata nullità negoziale.

L'accertamento/dichiarazione della nullità è idoneo alla formazione del giudicato.

3) A seguito della rilevazione officiosa del giudice di una nullità speciale:

le parti non propongono domanda di accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria; - il giudice rigetta od accoglie la domanda principale pronunciandosi soltanto su questa: pur avendo rilevatola nullità di protezione in corso di giudizio, non la dichiara in motivazione, limitandosi a rigettare la domanda, ove ne ricorrano i presupposti, per altro motivo, ovvero ad accoglierla, se fondata. Non v'è accertamento della nullità speciale nella sentenza, dunque non si pone alcun problema di giudicato, attesa la peculiare natura della nullità;

4) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

le parti non propongono domanda di accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria; il giudice accoglie la domanda pronunciandosi soltanto su questa: dopo aver rilevatola nullità nel corso del giudizio, egli non la dichiarain motivazione poiché, re melius perpensa, nel corso del processo, all'esito delle allegazioni e delle prove offerte, si convince che la nullità da lui in origine rilevata era in realtà insussistente e dunque non poteva essere dichiarata (è il caso della nullità per difetto di causa concreta del negozio, la cui esistenza e validità sia successivamente emersa in corso di giudizio).

Si forma il giudicato implicito sulla non nullità del contratto, la cui validità non potrà più essere messa in discussione tra le parti in un altro processo, non avendo le parti stesse - pur potendolo, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del rilievo del giudice - formulato alcuna domanda di accertamento incidentale, e non essendo, pertanto, loro consentito di venire contra factum proprium, se non abusando del proprio diritto e del processo, abuso il cui divieto assume, ormai, rilevanza costituzionale ex art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

B - Mancata rilevazione ex officio della nullità da parte del giudice.

1) Il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);

2) Il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento): si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla ragione c.d. "più liquida" (la cui ratio appare efficacemente distillata nel disposto dell'art. 187 comma 2 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e altrettanto efficacemente evidenziata nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite 9.10.2008, n. 24883).

L'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale) a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto (alla medesima soluzione si perverrà ove la quaestio nullitatis sia stata oggetto di mera difesa o di semplice eccezione da parte del convenuto, nel qual caso il giudice non avrà nessun obbligo di pronuncia in ordine ad essa, potendo ancora una volta decidere in base alla ragione più liquida, tale obbligo di pronuncia nascendo, di converso, soltanto in presenza di apposita domanda).

3) Il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento). Il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.

4) Il giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale - L'accertamento della non nullità del contratto è idoneo al passaggio in giudicato,di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità. 

3. Nullità del contratto ed azioni di impugnativa contrattuale. 

L’approccio alle questioni affrontate dipende prima di tutto dall’interpretazione dell’art. 1421 c.c., che, come è ben noto, dispone (impiegando un "può" comunemente letto come un "deve") il rilievo ex officio della nullità, conferendo ad essa, sul piano processuale, il carattere di eccezione in senso lato, indipendente da qualsiasi attività delle parti quanto alla sua rilevazione.

Quanto ai rapporti tra nullità officiosa e azione di risoluzione contrattuale, la stessa Cassazione con la sentenza 14828/2012, ha dichiaratamente prestato adesione alla tesi tradizionalmente affermata in dottrina, secondo la quale la ratio del rilievo officioso, in capo al giudice, della più grave tra le patologie dell'atto negoziale consiste (anche) nella tutela di interessi generali sovra-individuali.

Anche la giurisprudenza comunitaria è univocamente orientata nel senso della necessità della rilevazione di ufficio della nullità: il richiamo è alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di rilievo officioso (nella specie, delle clausole abusive nei contratti business-to-consumer) da cui si desume  consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (cfr. sentenza Pannon del 4 giugno 2009, nella causa C-243/08).

Secondo la qui annotata sentenza, peraltro, la rilevabilità officiosa, sembra costituire il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica - , con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 

4. Le impugnative negoziali e l'oggetto del giudizio. 

Le Sezioni Unite si soffermano lungamente anche sul complesso tema dell’oggetto del processo di impugnazione contrattuale, pervenendo attraverso un lungo percorso argomentativo anche volto alla confutazione di varie tesi dottrinali in argomento, alla conclusione per cui la decisione giudiziale è tendenzialmente volta al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio. Una decisione tendenzialmente caratterizzata da stabilità, certezza, affidabilità temporale, coniugate con valori di sistema della celerità e giustizia.

Un sistema che eviti di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito.

La corte, in buona sostanza, ha ritenuto necessario dare ingresso a una più ampia visione che tenga nella dovuta considerazione gli inconvenienti della frammentazione di una originaria (ed unitaria) sorgente di rapporti sostanziali in tanti separati rivoli processuali, e delle conseguenze dell'accertamento soltanto incidentale di una più complessa dinamica negoziale.

Visione, questa, volta ad un approdo che finisce per attrarre nella propria orbita, rendendola oggetto tendenzialmente necessario di inevitabile scrutinio, la situazione di diritto soggettivo fatta valere dall'attore e valutata nella sua interezza, e cioè in relazione alla sua totale ed effettiva consistenza sostanziale.

Nelle azioni di impugnativa negoziale l'oggetto del giudizio è dunque costituito dal negozio,nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica, e (con esso) dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce.

Ciò appurato, la annotata sentenza ripercorre, diffusamente, anche i rapporti funzionali e sistematici tra le varie tipologie di azione d’impugnativa negoziale, esaminando singolarmente i caratteri strutturali ed effettuali delle varie impugnative.

La conclusione, ben chiara, cui si perviene, è l'approdo a una ricostruzione unitaria della fattispecie del negozio ad efficacia eliminabile,che comprende tanto negozi invalidi ma temporaneamente efficaci (il contratto annullabile e quello rescindibile), quanto negozi validi ed inizialmente efficaci, ma vulnerati nella dimensione funzionale del sinallagma (il contratto risolubile, quello destinato allo scioglimento ex art. 72 L.F., ovvero allo scioglimento per mutuo dissenso).

Va pertanto affermato il principio secondo il quale la rilevabilità ex officio della nullità va estesa a tutte le ipotesi di azioni di impugnativa negoziale, senza per ciò solo negarne le diversità strutturali, che le distinguono sul piano sostanziale (adempimento e risoluzione postulano l'esistenza di un atto morfologicamente valido, di cui si discute soltanto quoad effecta, rescissione e annullamento presuppongono una invalidità strutturale dell'atto, pur tuttavia temporaneamente efficace).

L'impugnativa negoziale trova, in definitiva, il suo fondamento di base, nell'assunto secondo cui, non sussistendo ragioni di nullità, il giudice procede all'esame della domanda di adempimento, esatto adempimento risoluzione, rescissione, annullamento, scioglimento dal contratto ex art. 72 L. F., scioglimento del contratto per mutuo dissenso.

 

21/01/2015
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